testo
Corte costituzionale 
Sentenza n. 452 del 21/12/2007
Presidente: BILE - Redattore: DE SERVIO

Trasporto pubblico - Servizio di taxi - Norme introdotte dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 - Possibilità, per i Comuni, di prevedere turnazioni integrative, servizi sperimentali, tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti - Ricorso della Regione Veneto - Formulazione delle medesime censure proposte nei confronti delle originarie disposizioni contenute nel decreto-legge - Genericita delle censure - Inammissibilità delle questioni.

Norme oggetto del giudizio:
       Decreto Legge 4/7/2006 num. 223 art. 6 
  Legge 4/8/2006 num. 248 

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, dell'art. 6, comma 1, lettere a ), d ), e ), f ) e g ), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel testo sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, il quale introduce la possibilità, per i Comuni, di prevedere, nella regolamentazione del servizio taxi, turnazioni integrative, servizi sperimentali, tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti. Le censure proposte dalla ricorrente nei confronti del testo introdotto dalla legge di conversione riproducono, nonostante la introduzione, in sede di conversione, di nuovi poteri facoltizzanti per il Comune, quelle svolte nei confronti delle sole disposizioni originarie del decreto-legge, senza che venga addotto alcun motivo per il quale il vizio di legittimità costituzionale denunciato con riguardo all'art. 6, comma 1, lettere b ) e c ) (ovvero le norme corrispondenti all'originario contenuto normativo della disposizione) sussista anche in relazione alle lettere a ), d ), e ), f ) e g ), aggiunte in sede di conversione, sicché il ricorso risulta generico.
 

Trasporto pubblico - Servizio di taxi - Norme contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233 - Deroga al divieto di cumulo di licenze - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione dell'autonomia legislativa, di tipo residuale, e amministrativa della Regione in materia di trasporto pubblico locale, nonché violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità - Esercizio ragionevole e proporzionato della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Non fondatezza della questione.

Norma oggetto del giudizio:  Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 6

 Non sono fondate, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, il quale aggiunge all'art. 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il comma 2- bis, disciplinando le condizioni in presenza delle quali i Comuni acquisiscono la facoltà di <<bandire pubblici concorsi, nonché concorsi riservati ai titolari di licenza taxi, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, per l'assegnazione a titolo oneroso di licenze eccedenti la vigente programmazione numerica>>, prevedendo altresì che i Comuni possano <<rilasciare titoli autorizzatori temporanei, non cedibili, per fronteggiare eventi straordinari>>. Pur se la materia del trasporto pubblico locale rientra nell'ambito delle competenze residuali regionali, la disposizione censurata, la quale persegue l'obiettivo di accrescere l'offerta del trasporto pubblico locale implementando la platea degli operatori attivi sul mercato, dotando a tal fine l'ente locale di mezzi adeguati per incidere sugli assetti concorrenziali dell'intero mercato del trasporto di sua competenza, ma con una evidente ricaduta sulla libera circolazione delle persone nell'intero territorio nazionale, costituisce espressione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, e non travalica, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità, i limiti di esercizio della competenza trasversale dello Stato, che e comprensiva della disciplina degli <<strumenti di liberalizzazione dei mercati>>. 



Trasporto pubblico - Servizio di taxi - Norme contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, nel testo risultante dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 - Rilascio di nuove licenze o di autorizzazioni temporali o stagionali - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione dell'autonomia legislativa, di tipo residuale, e amministrativa della Regione in materia di trasporto pubblico locale, nonché violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità - Esercizio ragionevole e proporzionato della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Non fondatezza della questione.
 
Norme oggetto del giudizio:
       Decreto Legge 4/7/2006 num. 223 art. 6  com. 1
  Legge 4/8/2006 num. 248

Non sono fondate, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettere b) e c) , del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel testo risultante dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, il quale prevede che i Comuni possano bandire concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal Comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 lettera b) , ovvero prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992 di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza. Infatti, pur se la materia del trasporto pubblico locale rientra nell'ambito delle competenze residuali regionali, la disposizione censurata, la quale persegue l'obiettivo di accrescere l'offerta del trasporto pubblico locale implementando la platea degli operatori attivi sul mercato, dotando a tal fine l'ente locale di mezzi adeguati per incidere sugli assetti concorrenziali dell'intero mercato del trasporto di sua competenza, ma con una evidente ricaduta sulla libera circolazione delle persone nell'intero territorio nazionale, costituisce espressione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, e non travalica, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità, i limiti di esercizio della competenza trasversale dello Stato, che è comprensiva della disciplina degli <<strumenti di liberalizzazione dei mercati>>. 



 Trasporto pubblico - Trasporto pubblico locale - Norme contenute nell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, sul punto senza modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico in ambito comunale e intercomunale - Possibilità di svolgimento da parte di operatori economici in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali - Ricorsi della Regione Veneto - Denunciata lesione dell'autonomia legislativa, di tipo residuale, e amministrativa della Regione in materia di trasporto pubblico locale, nonché violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità - Esercizio ragionevole e proporzionato della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Non fondatezza delle questioni.

 Norme oggetto del giudizio:
       Decreto Legge 4/7/2006 num. 223 art. 6  com. 1
  Legge 4/8/2006 num. 248

Non sono fondate, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, anche nel testo risultante dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, il quale riconosce ai Comuni la facoltà di autorizzare al trasporto di linea di passeggeri chi sia in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali. Infatti, pur se la materia del trasporto pubblico locale rientra nell'ambito delle competenze residuali regionali, la disposizione censurata, la quale persegue l'obiettivo di accrescere l'offerta del trasporto pubblico locale implementando la platea degli operatori attivi sul mercato, dotando a tal fine l'ente locale di mezzi adeguati per incidere sugli assetti concorrenziali dell'intero mercato del trasporto di sua competenza, ma con una evidente ricaduta sulla libera circolazione delle persone nell'intero territorio nazionale, costituisce espressione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, e non travalica, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità, i limiti di esercizio della competenza trasversale dello Stato, che e comprensiva della disciplina degli <<strumenti di liberalizzazione dei mercati>>.



Pubblicata su:
Gazzetta Ufficiale n.  50 del 27/12/2007


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