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Corte costituzionale 
Sentenza n. 451 del 21/12/2007
Presidente: BILE - Redattore: GALLO

Imposte e tasse - Norme della Regione Emilia-Romagna - Tassa automobilistica regionale - Regime agevolativo previsto dall'Allegato 1 tariffa C) al d.P.R. n. 39 del 1953 - Estensione alla più ampia categoria degli <<autoveicoli>> adibiti a scuola guida invece che alle sole <<autovetture>> destinate al medesimo uso come previsto dal predetto allegato - Ricorso del Governo - Incidenza della disposizione denunciata sulla disciplina di tributo statale - Violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia tributaria - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'

Norma oggetto del giudizio:  Legge Reg. Emilia-Romagna 22/12/2005 num. 23 art. 5

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione  Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23, in relazione all'allegato 1, tariffa C, del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, nella parte in cui stabilisce che <<rientrano nella classificazione prevista nell'allegato 1, tariffa C, del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 gli autoveicoli adibiti a scuola guida, a condizione che sulla licenza di circolazione siano state apposte le annotazioni previste nello stesso decreto>>. L'impugnato art. 5 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 23 del 2005 prevede per i veicoli adibiti a scuola guida casi di riduzione (nella misura del 40 per cento del tributo) della tassa automobilistica non contemplati dalla norma statale (allegato 1, tariffa C, del d.P.R. n. 39 del 1953). Infatti la citata norma statale consente di applicare la suddetta agevolazione fiscale solo alle autovetture adibite a scuola guida e cioè ai veicoli a motore, destinati a tale scopo, con almeno quattro ruote e diversi dai motoveicoli, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente (art. 54, comma 1, lettera a , del nuovo codice della strada). La norma regionale, invece, estende l'agevolazione a tutti gli autoveicoli adibiti a scuola guida, anche se diversi dalle autovetture quali definite dal codice della strada (e quindi, ad esempio, anche agli autobus, agli autoveicoli per trasporto promiscuo, agli autocarri, ai trattori stradali, agli autotreni ed altro). La norma regionale impugnata interviene, così, su aspetti della disciplina sostanziale del tributo riservati - allo stato della vigente legislazione - alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e ), della Costituzione, eccedendo i limiti fissati in materia dal legislatore statale al legislatore regionale, in quanto non si versa nella specie nel caso di un "tributo proprio della Regione", ai sensi del combinato disposto degli artt. 117, quarto comma, e 119, secondo comma, Cost., dal momento che il gettito della tassa è stato "attribuito" alle Regioni, e non rientra dunque nella competenza legislativa residuale alle stesse riservata dall'art. 117, quarto comma, Cost.



Pubblicata su:
Gazzetta Ufficiale n.  50 del 27/12/2007


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