testo
Corte costituzionale 
Sentenza  n. 156 del 8/5/2007
Presidente: BILE - Redattore: NAPOLITANO

Trasporto pubblico - Trasporto pubblico locale - Norme della Regione Campania - Conguagli da operare sui contributi di esercizio versati in acconto a favore di aziende di trasporto locale (nella specie Azienda Napoletana Mobilità s.p.a.) per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997 - Determinazione da parte della Giunta regionale - Ulteriore differimento con efficacia retroattiva, del termine perentorio per provvedere al conguaglio (originariamente previsto entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce e gia differito con legge regionale 5 agosto 1999, n. 5) con nuova decorrenza stabilita in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 - Violazione del principio di affidamento delle aziende beneficiarie dell'acconto nonché irragionevolezza della disposizione per impossibile utilizzo, in quanto tardivamente acquisiti, dei dati necessari per il conguaglio anche per finalità di recupero di efficienza del servizio di trasporto pubblico locale - Illegittimità costituzionale

Norma oggetto del giudizio:  Legge Reg. Campania 12/11/2004 num. 8 art. 1 com. 3

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 3, della legge della Regione Campania 12 novembre 2004, n. 8, il quale prevede che il termine entro il quale la Giunta regionale determina l'ammontare dei conguagli da operare sui contributi di esercizio versati in acconto a favore delle aziende di trasporto pubblico locale relativamente agli anni 1994, 1995, 1996 e 1997 - originariamente fissato, dall'art. 10 della legge regionale 25 gennaio 1983, n. 16, al 31 maggio dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce, e differito dalla legge regionale 5 agosto 1999, n. 5 a tre mesi dalla entrata in vigore di essa - sia ulteriormente differito di novanta giorni dalla data della entrata in vigore della stessa legge n. 8 del 2004. Infatti, disponendo la riapertura retroattiva del termine, il legislatore regionale ha perseguito esclusivamente lo scopo di porre rimedio alla prolungata inerzia della propria struttura amministrativa, sacrificando, all'esito di una arbitraria ponderazione, la posizione di altri soggetti (nella specie Azienda Napoletana Mobilità s.p.a.), che, a distanza di un periodo di tempo considerevolmente ampio, avevano fatto giustificato affidamento nell'avvenuto consolidamento della situazione sostanziale nel frattempo creatasi. affidamento nell'avvenuto consolidamento della situazione sostanziale nel frattempo creatasi. La disposizione è inoltre irragionevole, in quanto è evidente che i dati del conguaglio assolvono anche alla funzione di rendere il servizio del trasporto pubblico locale più efficiente e piu rispondente alle esigenze se forniti nell'immediatezza, non certo seaffastellati in una richiesta distanziata anche di una decina d'anni dal periodo cui i dati stessi si riferiscono.


 
Trasporto pubblico - Trasporto pubblico locale - Norme della Regione Campania - Conguagli da operare sui contributi di esercizio versati in acconto a favore di aziende di trasporto locale (nella specie Azienda Napoletana Mobilità s.p.a.) per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997 - Determinazione da parte della Giunta regionale - Riapertura, con efficacia retroattiva, del termine perentorio per provvedere al conguaglio (originariamente previsto entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce) con nuova decorrenza stabilita in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 5 agosto 1999, n. 5 - Violazione del principio di affidamento delle aziende beneficiarie dell'acconto nonche irragionevolezza della disposizione per impossibile utilizzo, in quanto tardivamente acquisiti, dei dati necessari per il conguaglio anche per finalità di recupero di efficienza del servizio di trasporto pubblico locale - Illegittimità costituzionale.

 Norma oggetto del giudizio:  Legge Reg. Campania 05/08/1999 num. 5 art. 17 com. 1

 Trasporto pubblico - Trasporto pubblico locale - Norme della Regione Campania - Conguagli da operare sui contributi di esercizio versati in acconto a favore di aziende di trasporto locale (nella specie Azienda Napoletana Mobilità s.p.a.) per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997 - Determinazione da parte della Giunta regionale - Riapertura, con efficacia retroattiva, del termine perentorio per provvedere al conguaglio (originariamente previsto entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce) con nuova decorrenza stabilita in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 5 agosto 1999, n. 5 - Violazione del principio di affidamento delle aziende beneficiarie dell'acconto nonche irragionevolezza della disposizione per impossibile utilizzo, in quanto tardivamente acquisiti, dei dati necessari per il conguaglio anche per finalità di recupero di efficienza del servizio di trasporto pubblico locale - Illegittimità costituzionale



Pubblicata su:
Gazzetta Ufficiale n.  19 del 16/5/2007


Motore di ricerca:


Studio legale Fogliani            Studio legale De Marzi