ORD. N. 0439 DEL 07/11/2002
PRES. RUPERTO ; REL. MEZZANOTTE
MANIFESTA INFONDATEZZA
Trasporti in concessione - Autoferrotranvieri - Controversie disciplinari - Giurisdizione - Permanente attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo, anzichè al giudice ordinario - Denuncia di illogicità della norma censurata - Questione già esaminata con pronunce di infondatezza - Non omogeneità delle situazioni comparate - Manifesta infondatezza.
L 24/5/1952 N. 628: Estensione delle norme del regio decreto 8 gennaio
1931, n. 148, al personale delle filovie urbane ed extra urbane e delle
autolinee urbane.
L 22/9/1960 N. 1054, ARTT. 1, 3, 4: Estensione delle norme contenute
nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale degli autoservizi
extra urbani.
RD 8/1/1931 N. 148: Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica
dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico
del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in
regime di concessione.
COSTITUZIONE ART. 3
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto dell'art. 1 della legge 24 maggio
1952, n. 628 (Estensione delle norme del regio decreto 8 gennaio 1931,
n. 148, al personale delle filovie urbane ed extra urbane e delle autolinee
urbane), degli articoli 1, 3 e 4 della legge 22 settembre 1960, n. 1054
(Estensione delle norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n.
148, al personale degli autoservizi extra urbani), e dell'art. 58 dell'allegato
A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla
disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento
giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione
interna in regime di concessione), sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 13/11/2002
prima serie speciale, Corte Costituzionale.