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CORTE COSTITUZIONALE 
ORD. N. 0288 DEL 26/06/2002 
PRES. RUPERTO; REL. MODONA 
 MANIFESTA INFONDATEZZA 

Circolazione stradale - Trasporti eccezionali - Mancata osservanza delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione - Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione - Lamentata irragionevole equiparazione, agli effetti sanzionatori, alla più grave condotta di trasporti eccezionali senza autorizzazione - Discrezionalità legislativa in ordine alle scelte sanzionatorie - Manifesta infondatezza della questione. 

 DLG 30/4/1992, N. 285, ART. 10, COMMA 14: Nuovo codice della strada. 
 L 7/12/1999, M. 472: Interventi nel settore dei trasporti. 
 COSTITUZIONE ART. 3 
 
 Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 24, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con l'ordinanza in epigrafe. 
 


Pubblicata su:
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 3/07/2002 
prima serie speciale, Corte Costituzionale.