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CORTE COSTITUZIONALE
ORD.  N. 0160   DEL 24/5/2000
PRES. MIRABELLI    REL. CHIEPPA
INFONDATEZZA

Rilevanza  della  questione di legittimita' costituzionale - Motivazione adeguata  e non implausibile in ordine anche alla persistente operativita' della norma  denunciata  nonostante l'intervenuta abrogazione - Rigetto delle eccezioni  di inammissibilita' della questione, prospettate dalla parte privata e dall'Avvocatura  dello  Stato.  Trasporto  pubblico - Personale delle aziende municipalizzate  di  trasporto  su strada - Ammissione al servizio in prova - Limite  massimo  di  eta'  (di 30 anni) - Lamentata disparita' di trattamento degli  aspiranti  all'impiego,  rispetto  al  personale di altri enti e delle Ferrovie  dello  Stato, con incidenza sull'effettivita' del diritto al lavoro - Discrezionalita'  legislativa  in  materia  -  Esercizio non arbitrario - Non fondatezza della questione.

 RD 8/1/ 1931, N. 148  Coordinamento  delle  norme  sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi  del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale  delle  ferrovie,  tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.
COSTITUZIONE ART. 3  COMMA 1
COSTITUZIONE ART. 3  COMMA 2
COSTITUZIONE ART. 4

Dichiara  non  fondata  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10,  primo comma, numero 2, dell' allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n.  148  (Coordinamento  delle  norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi  del  lavoro  con  quelle  sul trattamento giuridico-economico del personale  delle  ferrovie,  tranvie e linee di navigazione interna in regime di  concessione),  sollevata,  in  riferimento  agli artt. 3, primo e secondo comma,  e 4 della Costituzione, dal Pretore di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.


Pubblicata su:
Gazzetta Ufficiale n.023 del 31/05/2000 
prima serie speciale, Corte Costituzionale.