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PRES. Santojanni MD. REL. De Matteis A.
PM. Pivetti M. (Conf.)
RIC. Inps
RES. Beorchia ed altri
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione e di costruzioni aeronautiche - Dipendenti di imprese di riparazioni e manutenzioni aeronautiche - Iscrivibilita' - Condizioni.
L. DEL 31/10/1988 NUM. 480 ART. 1
L. DEL 13/7/1965 NUM. 859 ART. 4
COD.NAV. ART. 732
I dipendenti delle imprese
di riparazioni e manutenzioni aeronautiche hanno diritto all'iscrizione
al fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da
aziende di navigazione e di costruzioni aeronautiche, in via di
interpretazione estensiva della nozione di costruzione - consentita anche
per le leggi previdenziali e, nella fattispecie, basata sul principio
di diritto stabilito da questa Corte con la sentenza n. 4960
del 1984, successivamente esplicitato dall'art. 1 della legge n.
480 del 1988 - interpretazione cui, pero', si puo' accedere soltanto ove
ricorrano le condizioni previste dall'art. 4 della legge n.
859 del 1965 e dall'art. 732 cod.nav. e, in particolare, la prevalenza
dell'attivita' di volo a bordo dell'aeromobile.