![Giurisprudenza](../immagini/tag/cass.jpg)
PRES. Sciarelli G. REL. Filadoro C.
PM. Nardi D (Conf.)
RIC. Donato
RES. Ferrovie Stato
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - PRESCRIZIONE - Biennale - Decorrenza - Dalla comunicazione della cancellazione dal turno o dalla non reiscrizione in esso.
COD.NAV. ART. 373
In tema di lavoro marittimo, i diritti
del lavoratore derivanti dal contratto di arruolamento in regime
continuita' sono soggetti alla prescrizione biennale prevista dall'art.
373 cod. nav., che inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto,
la quale non coincide con lo sbarco e si verifica nel momento e nel
luogo in cui il marittimo riceve la comunicazione della cancellazione
dal turno (equivalente alla comunicazione del licenziamento
nella disciplina comune) o dalla non reiscrizione in esso.