Giurisprudenza

   
 SEZ. L       SENT.  13224  DEL 26/11/1999     
 PRES. Sciarelli G.         REL. Filadoro C.   
 PM. Nardi D  (Conf.)
 RIC. Donato
 RES. Ferrovie Stato

 LAVORO  - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA CONTRATTO DI  ARRUOLAMENTO  -  MARITTIMO ED AEREO - PRESCRIZIONE - Biennale - Decorrenza - Dalla comunicazione della cancellazione dal turno o dalla non  reiscrizione in esso.

 COD.NAV. ART. 373

     In  tema di lavoro marittimo, i diritti del lavoratore derivanti dal contratto  di  arruolamento in regime  continuita' sono soggetti alla prescrizione  biennale prevista dall'art. 373 cod. nav., che inizia a decorrere dalla  cessazione del rapporto, la quale non coincide con lo sbarco e si verifica  nel momento e nel luogo in cui il marittimo riceve la comunicazione della cancellazione  dal  turno  (equivalente  alla comunicazione del licenziamento nella disciplina comune) o dalla non reiscrizione in esso.