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PRES. Iannotta A REL. Finocchiaro M
PM. Palmieri R (Conf.)
RIC. Star Srl
RES. Sasa SpA
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - IN GENERE - Citazione del raccomandatario della nave - Omessa indicazione dell'armatore o del vettore - Conseguenze - Nullita' dell'atto di citazione - Rilevabilita' - Condizioni.
COD.NAV. ART. 287
COD.NAV. ART. 288
COD.PROC.CIV. ART. 156
COD.PROC.CIV. ART. 163
L'agente raccomandatario puo'
essere convenuto in giudizio soltanto in nome dell'armatore
o del vettore, nei limiti del potere rappresentativo da essi
ricevuto. Ne consegue che deve considerarsi nullo, ai sensi
dell'art. 163, comma terzo, n. 2 cod.
proc. Civ., l'atto di citazione notificato all'agente raccomandatario,
nel quale sia del tutto omessa l'indicazione delle
generalita' del vettore o dell'armatore, ne' le stesse siano desumibili
dagli atti di causa, anche successivi all'atto di citazione. Tale
nullita', nei procedimenti civili iniziati anteriormente
al 30 aprile 1995, e' rilevabile d'ufficio in ogni grado del giudizio,
e non e' sanata dall'acquiescenza del raccomandatario convenuto.