Giurisprudenza

   
SEZ. 3       SENT.  10766  DEL 29/09/1999
PRES. Iannotta A         REL. Finocchiaro M 
PM. Palmieri R  (Conf.)
RIC. Star Srl
RES. Sasa SpA

 PROCEDIMENTO  CIVILE  -  DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA'  -  IN GENERE - Citazione del raccomandatario della nave - Omessa  indicazione  dell'armatore o del vettore - Conseguenze - Nullita' dell'atto di citazione - Rilevabilita' - Condizioni.

 COD.NAV. ART. 287
 COD.NAV. ART. 288
 COD.PROC.CIV. ART. 156
 COD.PROC.CIV. ART. 163

     L'agente  raccomandatario  puo'  essere convenuto in giudizio soltanto in nome  dell'armatore  o  del vettore, nei limiti del potere rappresentativo da essi  ricevuto.  Ne  consegue che deve considerarsi nullo, ai sensi dell'art. 163,  comma  terzo,  n.  2  cod.  proc.  Civ., l'atto di citazione notificato all'agente  raccomandatario,  nel  quale  sia  del tutto omessa l'indicazione delle  generalita' del vettore o dell'armatore, ne' le stesse siano desumibili  dagli  atti di causa, anche successivi all'atto di citazione. Tale nullita',  nei  procedimenti  civili  iniziati anteriormente al 30 aprile 1995, e' rilevabile  d'ufficio in ogni grado del giudizio, e non e' sanata dall'acquiescenza del raccomandatario convenuto.