![Giurisprudenza](../immagini/tag/cass.jpg)
PRES. Delli Priscoli M. REL. Dell'Anno P.
PM. Frazzini O. (Diff.)
RIC. INPS
RES. Gabrielli
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - Personale di volo - Previdenza - Iscrizione al Fondo di categoria - Titolarita' del brevetto aeronautico (specificamente, di meccanico di bordo) - Mancata previsione come requisito prima del 1988 - Conseguenze - Mancato possesso del brevetto - Influenza sulla legittimita' della iscrizione al Fondo - Esclusione - Necessita' del brevetto ai fini della iscrizione nel Registro aeronautico (costituente requisito per l'iscrizione al Fondo) - Irrilevanza - Disapplicazione da parte del giudice ordinario dell'atto amministrativo di iscrizione al Registro - Inammissibilita'.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE - Personale di volo - Iscrizione al Fondo di categoria - Titolarita' del brevetto aeronautico (specificamente, di meccanico di bordo) - Mancata previsione come requisito prima del 1988 - Conseguenze - Mancato possesso del brevetto - Influenza sulla legittimita' della iscrizione al Fondo - Esclusione - Necessita' del brevetto ai fini della iscrizione nel Registro aeronautico (costituente requisito per l'iscrizione al Fondo) - Ininfluenza - Disapplicazione da parte del giudice ordinario dell'atto amministrativo di iscrizione al Registro - Inammissibilita'.
L. DEL 20/3/1865 NUM. 2248 ALL. E ART. 4
L. DEL 20/3/1865 NUM. 2248 ALL. E ART. 5
COD.NAV. ART. 732
COD.NAV. ART. 737
COD.NAV. ART. 900
L. DEL 13/7/1965 NUM. 859 ART. 4
L. DEL 3/10/1988 NUM. 480 ART. 1
D. P. R. DEL 1/9/1967 NUM. 1411 ART. 16
In materia di previdenza per il
personale di volo, poiche' solo per effetto delle modifiche
apportate dall'art. 1 della legge n. 480 del 1988, la titolarita'
di brevetti, licenze o attestati aeronautici e' stata elevata a requisito
per l'iscrizione al Fondo di previdenza del personale
di volo, mentre l'originaria formulazione dell'art.
4 della legge n. 859 del 1965 prendeva in considerazione
- ai fini della obbligatoria iscrizione al Fondo - le categorie
previste dall'art. 732 cod. nav., iscritte negli albi e nei
registri tenuti dall'Ente nazionale della gente dell'aria
(ed assunte da aziende del settore con contratto di lavoro
a norma degli artt. 900 e segg. cod. nav.), l'INPS non puo' contestare
la legittimita' del periodo di iscrizione al Fondo per
il periodo in cui un lavoratore, antecedentemente alla indicata
modifica normativa, pur iscritto nel Registro aeronautico italiano
tra il personale addetto al controllo dei motori ed altri impianti
di bordo, fosse privo del brevetto aeronautico
di meccanico, pur astrattamente necessario ai fini di quest'ultima
iscrizione in base alla previsione generica di cui all'art.
737 cod. nav. e a quella specifica regolamentare dell'art. 189 del
R.D. 11 gennaio 1925 n. 356. Infatti l'atto di iscrizione
al Registro aeronautico (di competenza del Consiglio direttivo dell'Ente
nazionale della gente dell'aria, a norma dell'art. 16
del d.P.R. 1 settembre 1967 n. 1411) costituisce un atto amministrativo
di accertamento costitutivo dello "status" del
professionista, che e' efficace "erga omnes" fino a quando non
intervenga un provvedimento di cancellazione e non puo' essere disapplicato
dal giudice ordinario in controversie di lavoro o previdenziali in
cui rilevi l'iscrizione stessa.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - FORMA SCRITTA "AD PROBATIONEM" - Rilevanza - Limiti - Contratto quale requisito di un distinto rapporto tra una delle parti e un terzo - Inapplicabilita' del limite probatorio - Conseguenze in materia di rapporti tra sussistenza del contratto di lavoro "di volo" e iscrizione al Fondo di previdenza per il personale di volo.
COD.CIV. ART. 2725
COD.NAV. ART. 903
L. DEL 13/7/1965 NUM. 859 ART. 4
I limiti legali della prova di un contratto, per cui sia richiesta la forma scritta "ad probationem" operano esclusivamente quando il contratto sia invocato in giudizio quale fonte di diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche se lo stesso rilevi ai fini di un distinto rapporto tra una delle parti contraenti e un terzo. Deve quindi escludersi la rilevanza giuridica dell'eccezione sollevata dall'INPS, in riferimento all'art. 903 cod. nav., circa la mancata prova per iscritto di un contratto di volo - la cui concreta attuazione non sia contestata - costituente presupposto dell'iscrizione al Fondo di previdenza per il personale di volo a norma dell'art. 4 della legge n. 859 del 1965.