Giurisprudenza

   
SEZ. L       SENT.  09549  DEL 08/09/1999
PRES. Delli Priscoli M.         REL. Dell'Anno P.
PM. Frazzini O.  (Diff.)
RIC. INPS
RES. Gabrielli

LAVORO  -  IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - Personale  di  volo  - Previdenza - Iscrizione al Fondo di categoria - Titolarita'  del brevetto aeronautico (specificamente, di meccanico di bordo)  -  Mancata  previsione  come requisito prima del 1988 - Conseguenze  - Mancato possesso del brevetto - Influenza sulla legittimita' della  iscrizione  al  Fondo - Esclusione - Necessita' del brevetto ai fini  della iscrizione nel Registro aeronautico (costituente requisito per  l'iscrizione  al  Fondo) - Irrilevanza - Disapplicazione da parte del  giudice  ordinario  dell'atto amministrativo di iscrizione al Registro - Inammissibilita'.

 PREVIDENZA  (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE - Personale di volo - Iscrizione  al  Fondo di categoria - Titolarita' del brevetto aeronautico  (specificamente, di meccanico di bordo) - Mancata previsione come  requisito prima del 1988 - Conseguenze - Mancato possesso del brevetto  -  Influenza  sulla  legittimita'  della  iscrizione al Fondo -  Esclusione  - Necessita' del brevetto ai fini della iscrizione nel Registro  aeronautico  (costituente requisito per l'iscrizione al Fondo) -  Ininfluenza  -  Disapplicazione  da  parte  del  giudice  ordinario dell'atto amministrativo di iscrizione al Registro - Inammissibilita'.

 L. DEL 20/3/1865 NUM. 2248 ALL. E ART. 4
 L. DEL 20/3/1865 NUM. 2248 ALL. E ART. 5
 COD.NAV. ART. 732
 COD.NAV. ART. 737
 COD.NAV. ART. 900
 L. DEL 13/7/1965 NUM. 859 ART. 4
 L. DEL 3/10/1988 NUM. 480 ART. 1
 D. P. R. DEL 1/9/1967 NUM. 1411 ART. 16

     In  materia  di previdenza per il personale di volo, poiche' solo per effetto  delle  modifiche apportate dall'art. 1 della legge n. 480 del 1988, la titolarita'  di  brevetti, licenze o attestati aeronautici e' stata elevata a requisito  per  l'iscrizione  al  Fondo  di previdenza del personale di volo, mentre  l'originaria  formulazione  dell'art.  4  della legge n. 859 del 1965  prendeva  in  considerazione - ai fini della obbligatoria iscrizione al Fondo -  le  categorie  previste dall'art. 732 cod. nav., iscritte negli albi e nei
 registri  tenuti  dall'Ente nazionale della gente dell'aria (ed assunte da aziende  del  settore  con contratto di lavoro a norma degli artt. 900 e segg. cod.  nav.), l'INPS non puo' contestare la legittimita' del periodo di iscrizione  al  Fondo  per  il periodo in cui un lavoratore, antecedentemente alla  indicata  modifica  normativa, pur iscritto nel Registro aeronautico italiano tra  il personale addetto al controllo dei motori ed altri impianti di bordo, fosse  privo  del  brevetto  aeronautico  di meccanico, pur astrattamente necessario  ai fini di quest'ultima iscrizione in base alla previsione generica  di  cui  all'art.  737 cod. nav. e a quella specifica regolamentare dell'art. 189  del  R.D.  11  gennaio  1925 n. 356. Infatti l'atto di iscrizione al Registro  aeronautico (di competenza del Consiglio direttivo dell'Ente nazionale  della  gente  dell'aria, a norma dell'art. 16 del d.P.R. 1 settembre 1967 n.  1411) costituisce un atto amministrativo di accertamento costitutivo dello  "status"  del  professionista, che e' efficace "erga omnes" fino a quando non  intervenga un provvedimento di cancellazione e non puo' essere disapplicato  dal  giudice ordinario in controversie di lavoro o previdenziali in cui  rilevi l'iscrizione stessa.


PROVA  CIVILE  -  TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - FORMA  SCRITTA  "AD  PROBATIONEM"  - Rilevanza - Limiti - Contratto quale requisito  di  un  distinto rapporto tra una delle parti e un terzo - Inapplicabilita'  del  limite  probatorio  -  Conseguenze in materia di rapporti  tra  sussistenza  del contratto di lavoro "di volo" e iscrizione al Fondo di previdenza per il personale di volo.

 COD.CIV. ART. 2725
 COD.NAV. ART. 903
 L. DEL 13/7/1965 NUM. 859 ART. 4

     I  limiti  legali  della  prova di un contratto, per cui sia richiesta la forma  scritta  "ad  probationem"  operano esclusivamente quando il contratto sia  invocato  in  giudizio  quale  fonte di diritti ed obblighi tra le parti  contraenti  e  non  anche se lo stesso rilevi ai fini di un distinto rapporto tra  una  delle  parti contraenti e un terzo. Deve quindi escludersi la rilevanza  giuridica  dell'eccezione sollevata dall'INPS, in riferimento all'art. 903  cod.  nav.,  circa la mancata prova per iscritto di un contratto di volo -  la  cui  concreta  attuazione non sia contestata - costituente presupposto dell'iscrizione  al Fondo di previdenza per il personale di volo a norma dell'art. 4 della legge n. 859 del 1965.