![Giurisprudenza](../immagini/tag/cass.jpg)
PRES. Longo G.E. REL. Lupo E.
PM. Velardi M (Conf.)
RIC. Autotrasporti Verrini
RES. Artoni Trasporti SpA
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - LETTERA DI VETTURA - IN GENERE - Trasporto di merci su strada - Tariffa a forcella, obbligatoria - Subtrasporto - Compilazione della lettera di vettura - Obbligo di compilazione a carico del subvettore - Sussistenza - Mancata produzione del documento - Istanze istruttorie suppletive - Idoneità - Valutazione rimessa al giudice del merito.
COD.CIV. ART. 1684
D. P. R. DEL 9/1/1978 NUM. 56 ART. 16
L. DEL 6/6/1974 NUM. 298 ART. 56
Nel contratto di subtrasporto la lettera
di vettura, che deve contenere, ai sensi dell' art. 16 del d.P.R.
9 gennaio 1978 n. 56, tutte le indicazioni necessarie per determinare la
tariffa obbligatoria a forcella per il trasporto di merce su strada, deve
esser compilata da colui che in concreto effettua il trasporto e perciò
non dal vettore - spedizioniere, ma dal subvettore; pertanto, in assenza
della conservazione - obbligo peraltro amministrativamente sanzionato per
almeno un biennio dall'eseguito trasporto ai sensi dell'art. 58, terzo
comma, legge 6 giugno 1974 n. 298 - da parte di questi di uno
dei quattro esemplari che egli deve redigere spetta al giudice del merito
valutare l'idoneità delle istanze istruttorie dal medesimo avanzate
per fornire elementi idonei all'applicazione della tariffa legale.