Giurisprudenza

   
SEZ. 3       SENT.  08423  DEL 05/08/1999
PRES. Longo G.E.              REL. Lupo E.
PM. Velardi M  (Conf.)
RIC. Autotrasporti Verrini
RES. Artoni Trasporti SpA

TRASPORTI  - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - LETTERA  DI  VETTURA - IN GENERE - Trasporto di merci su strada - Tariffa a  forcella,  obbligatoria -  Subtrasporto - Compilazione della lettera di  vettura - Obbligo di compilazione a carico del subvettore - Sussistenza - Mancata  produzione  del  documento - Istanze istruttorie suppletive - Idoneità - Valutazione rimessa al giudice del merito.

 COD.CIV. ART. 1684
 D. P. R. DEL 9/1/1978 NUM. 56 ART. 16
 L. DEL 6/6/1974 NUM. 298 ART. 56

     Nel  contratto di subtrasporto la lettera di vettura, che deve contenere, ai  sensi dell' art. 16 del d.P.R. 9 gennaio 1978 n. 56, tutte le indicazioni necessarie per determinare la tariffa obbligatoria a forcella per il trasporto di merce su strada, deve esser compilata da colui che in concreto effettua il trasporto e perciò  non dal vettore - spedizioniere, ma dal subvettore; pertanto, in assenza della conservazione - obbligo peraltro amministrativamente sanzionato per almeno un biennio dall'eseguito trasporto ai sensi dell'art. 58, terzo comma, legge 6 giugno 1974 n. 298 -  da parte di questi  di uno dei quattro esemplari che egli deve redigere spetta al giudice del merito valutare l'idoneità delle istanze istruttorie dal medesimo avanzate per  fornire elementi idonei all'applicazione della tariffa legale.