![Giurisprudenza](../immagini/tag/cass.jpg)
PRES. Grossi M. REL. Amatucci A.
PM. Apice U (Diff.)
RIC. Mayfair Corporation
RES. Enel SpA
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER
L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - INDICAZIONE DELLE POLIZZE
- Efficacia di titolo di credito per la riconsegna della merce - Principi
di letteralità ed autonomia - Applicabilità - Indicazione
del luogo di destinazione e della data e del luogo di consegna - Essenzialità
per il valore della polizza come titolo di credito - Esclusione
- Rilevanza - Soltanto in funzione di possibili eccezioni del vettore.
COD.NAV. ART. 460
COD.NAV. ART. 461
Il valore della polizza di carico come titolo di
credito alla riconsegna delle merci trasportate si ricollega alla sottoscrizione
del documento da parte del vettore, che con essa assume l'obbligo di riconsegnare
le merci indicate nel titolo al portatore della polizza stessa. In
forza dei principi di autonomia e letteralità, propri dei diritti
cartolari, il contenuto del diritto alla riconsegna incorporato nella polizza
e della correlativa obbligazione cartolare del vettore si determina
in base a quanto risulta dallo stesso documento, mentre resta impedita
l'opponibilità al portatore della polizza di eccezioni estranee
al titolo e ciò anche con riferimento a quelle inerenti alla disciplina
negoziale del contratto di trasporto, in base al quale, dopo il caricamento,
la polizza è stata emessa. La mancanza della indicazione del
luogo di destinazione della merce e del luogo e della data della
consegna, non infirma la validità della polizza di carico
come titolo di credito, ma espone il portatore soltanto al rischio di eccezioni
del vettore sul punto.
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER
L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - IN GENERE - Diritto alla
riconsegna - Incorporazione nella polizza - Fonte - Individuazione
nella dichiarazione cartolare e non nel contratto di trasporto - Conseguenze
- La legge regolatrice - Accertamento - Criteri.
COD.NAV. ART. 10
COD.NAV. ART. 460
PRELEGGI ART. 25
Il diritto alla riconsegna incorporato nella
polizza di carico non ha la sua fonte nel contratto di trasporto, ma nella
dichiarazione cartolare in essa contenuta, che svincola i diritti inerenti
al trasporto dal rapporto fondamentale. Ne consegue che, ai fini dell'individuazione
della legge regolatrice in una controversia (nella specie risalente
al 1984) fra un vettore straniero ed una società italiana, non può
trovare applicazione l'art. 10 del codice della navigazione, bensi'
l'art. 25, secondo comma delle disposizioni sulla legge in generale.