Giurisprudenza

   
SEZ. 3       SENT.  07025  DEL 07/07/1999
PRES. Grossi M.             REL. Amatucci A.
PM. Apice U  (Diff.)
RIC. Mayfair Corporation
RES. Enel SpA

TRASPORTI  -  MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA  DI  CARICO - INDICAZIONE DELLE POLIZZE - Efficacia di titolo di credito per la riconsegna della merce - Principi di letteralità ed  autonomia - Applicabilità - Indicazione del luogo di destinazione e della data e del luogo di consegna - Essenzialità per il valore della  polizza  come titolo di credito - Esclusione - Rilevanza - Soltanto in funzione di possibili eccezioni del vettore.
 
COD.NAV. ART. 460
COD.NAV. ART. 461
 
   Il  valore della polizza di carico come titolo di credito alla riconsegna delle merci trasportate si ricollega alla sottoscrizione del documento da parte del vettore, che con essa assume l'obbligo di riconsegnare le merci indicate  nel titolo al portatore della polizza stessa. In forza dei principi di autonomia e letteralità, propri dei diritti cartolari, il contenuto del diritto alla riconsegna incorporato nella polizza e della  correlativa obbligazione cartolare del vettore si determina in base a quanto risulta dallo stesso  documento, mentre resta impedita l'opponibilità al portatore della polizza di eccezioni estranee al titolo e ciò anche con riferimento a quelle inerenti alla disciplina negoziale del contratto di trasporto, in base al  quale, dopo il caricamento, la polizza è stata emessa. La mancanza della indicazione  del  luogo  di destinazione della merce e del luogo e della data della  consegna,  non infirma la validità della polizza di carico come titolo di credito, ma espone il portatore soltanto al rischio di eccezioni del vettore sul punto.
 


TRASPORTI  -  MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA  DI  CARICO - IN GENERE - Diritto alla riconsegna - Incorporazione  nella polizza - Fonte - Individuazione nella dichiarazione cartolare e non nel contratto di trasporto - Conseguenze - La legge regolatrice - Accertamento - Criteri.
 
COD.NAV. ART. 10
COD.NAV. ART. 460
PRELEGGI ART. 25

    Il  diritto alla riconsegna incorporato nella polizza di carico non ha la sua fonte nel contratto di trasporto, ma nella dichiarazione cartolare in essa contenuta, che svincola i diritti inerenti al trasporto dal rapporto fondamentale. Ne consegue che, ai fini dell'individuazione della legge regolatrice  in  una controversia (nella specie risalente al 1984) fra un vettore straniero ed una società italiana, non può trovare applicazione l'art. 10 del  codice della navigazione, bensi' l'art. 25, secondo comma delle disposizioni sulla legge in generale.