![Giurisprudenza](../immagini/tag/cass.jpg)
PRES. Sgroi R. REL. Adamo M
PM. Russo LA (Conf.)
RIC. Min. Finanze
RES. Silvani
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE - Indennità di volo - Quote corrisposte a giugno e a dicembre - Tassabilità - Misura.
COD.NAV. ART. 907
D. P. R. DEL 22/12/1986 NUM. 917 ART. 48
In tema di imposte
sui redditi, le quote di indennità di volo corrisposte
a giugno, in occasione del pagamento della indennità operativa,
e a dicembre, in occasione del pagamento della tredicesima mensilità,
concorrono a formare il reddito nella misura del solo 40%, con la
conseguenza della loro tassabilità in relazione a tale percentuale.