Giurisprudenza

   
SEZ. 1       SENT.  06000  DEL 17/06/1999
PRES. Sgroi R.            REL. Adamo M
PM. Russo LA  (Conf.)
RIC. Min. Finanze
RES. Silvani

TRIBUTI  ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.)  (TRIBUTI  POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO  -  LAVORO  DIPENDENTE  - DETERMINAZIONE - Indennità di volo - Quote corrisposte a giugno e a dicembre - Tassabilità - Misura.

 COD.NAV. ART. 907
 D. P. R. DEL 22/12/1986 NUM. 917 ART. 48

     In  tema  di  imposte  sui  redditi,  le quote di indennità di volo corrisposte  a  giugno, in occasione del pagamento della indennità operativa, e a  dicembre, in occasione del pagamento della tredicesima mensilità, concorrono  a formare il reddito nella misura del solo 40%, con la conseguenza della loro tassabilità in relazione a tale percentuale.