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PRES. Sommella F. REL. Picone P.
PM. Cafiero D. (Conf.)
RIC. Giardina ed altri
RES. Azienda Siciliana Trasporti - A. S. T.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA' - DI CONTINGENZA - Emolumenti comprensivi di una quota di tale indennita' o in altro modo rivalutabili - Blocco ex art. 6, comma ottavo, legge n. 41 del 1986 - Portata - Ricomprensione nel blocco anche delle maggiorazioni per lavoro straordinario - Fondamento - Violazione dell'art. 36 della Costituzione - Esclusione.
COSTITUZIONE ART. 36
L. DEL 28/2/1986 NUM. 41 ART. 6
L'art. 6, ottavo comma, della
legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria del 1986)
prevedendo per i dipendenti dello Stato e degli altri enti
pubblici indicati nel primo comma (tra cui le aziende municipalizzate e
quelle esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione)
che tutte le indennita', compensi, gratifiche ed emolumenti
di qualsiasi genere (escluse le mensilita' aggiuntive)
comprensivi di una quota di indennita' integrativa speciale o di
indennita' di contingenza, o in altro modo rivalutabili in
relazione a tali istituti, siano corrisposti per gli anni 1986,
1987 e 1988 nella stessa misura dell'anno
1985, non contiene solo la prescrizione di un tetto di
spesa complessiva, ma stabilisce il blocco della misura retributiva
unitaria di tali compensi in relazione ai singoli lavoratori, in
tal senso modificando l'obbligazione retributiva del datore di lavoro.
Ne consegue che per i detti compensi resta esclusa la possibilita', nei
limiti temporali specificati, della rivalutazione
automatica derivante da meccanismi di indicizzazione, restando
salva la possibilita' di una rivalutazione contrattuale connessa
a incentivi di produttivita', prevista dagli accordi contrattuali
di cui al precedente comma settimo dello stesso articolo. La suddetta
"sterilizzazione" concerne anche la maggiorazione per il lavoro
straordinario, essendo tale compenso certamente influenzato dalla rivalutazione
automatica della retribuzione base derivante dai meccanismi di indicizzazione.
Ne' cio' e' in contrasto con l'art. 36 della Costituzione, tenuto
conto della temporaneita' della misura legislativa e considerato che il
meccanismo di indicizzazione della retribuzione non e' principio
di rilievo costituzionale, dovendo il parametro della retribuzione
adeguata essere ve-
rificato in concreto e non in astratto.