PRES. Iannotta A. REL. Calabrese D.
PM. Nardi D. (Conf.)
RIC. SpA Gondrand
RES. Srl Sivet
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - CUSTODIA - Obbligo persistente fino alla materiale presa in consegna della merce - Firma del destinatario sulla bolla di accompagnamento - Irrilevanza - Fondamento - Conseguenze - Responsabilità ex recepto per perdita o danneggiamento - Configurabilità.
COD.CIV. ART. 1687
COD.CIV. ART. 1177
COD.CIV. ART. 1678
COD.CIV. ART. 1693
La responsabilità, "ex
recepto", del trasportatore nei confronti del destinatario non
cessa con l'arrivo della merce al proprio magazzino e
la messa a disposizione della medesima, ma soltanto con la
consegna materiale della stessa, con conseguente insufficienza
a tal fine della firma da parte di quegli sulla bolla di accompagnamento,
perchè l'esecuzione del contratto di trasporto di cose non
si esaurisce nel trasferimento della merce da un luogo ad un altro, ma
comprende l'adempimento di tutte le obbligazioni accessorie necessarie
per il raggiungimento del fine pratico che le parti
si sono prefisso, per cui fino alla consegna al destinatario
persiste l'obbligo di conservare e custodire la merce e il
diritto di questi di ottenere risarcimento del danno in caso di perdita
o danneggiamento.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - CALCOLO DEL DANNO - IVA pagata dal destinatario - Inclusione.
COD.CIV. ART. 1696
COD.CIV. ART. 2043
COST.
D. P. R. DEL 26/10/1972 NUM. 633 ART. 1
D. P. R. DEL 26/10/1972 NUM. 633 ART. 18
D. P. R. DEL 26/10/1972 NUM. 633 ART. 19
Il trasportatore obbligato "ex recepto"
a risarcire il danno al destinatario della merce perchè sottratta
nei suoi magazzini, ove l' aveva messa a sua disposizione per
il ritiro, deve corrispondergli anche l'IVA versata al venditore, non potendo
più egli riversarla sull'acquirente finale.