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PRES. De Tommaso G. REL. Picone P.
PM. Giacalone G. (Parz. Diff.)
RIC. Consorzio Trasporti Pubblici Lazio - CO.TRA.L.
RES. Evangelisti
ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE - Pubblici trasporti in concessione - Idoneita' del personale - Relative disposizioni ministeriali - Carattere normativo - Esclusione - Principi l'interpretazione degli atti amministrativi - Applicabilita' - Conseguenze - Sindacabilita' in cassazione dell'interpretazione del giudice di merito - Limiti - Fattispecie.
FONTI DEL DIRITTO - REGOLAMENTI - STATALI - MINISTERIALI (E INTERMINISTERIALI) - Pubblici trasporti in concessione - Idoneita' del personale - Relative disposizioni ministeriali - Carattere normativo - Esclusione - Principi sull'interpretazione degli atti amministrativi - Applicabilita' - Conseguenze - Sindacabilita' in cassazione dell'interpretazione del giudice di merito - Limiti - Fattispecie.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI
ED AGENTI) - CONTROLLO SANITARIO - Idoneita' del personale - Relative
disposizioni ministeriali - Carattere normativo - Esclusione
- Principi sull'interpretazione degli atti amministrativi -
Applicabilita' - Conseguenze - Sindacabilita' in cassazione dell'interpretazione
del giudice di merito - Limiti - Fattispecie.
COD.CIV. ART. 1362
COD.PROC.CIV. ART. 360
L. DEL 11/12/1984 NUM. 839
D. P. R. DEL 28/12/1985 NUM. 1092
Le disposizioni emanate dal Ministro dei trasporti,
a norma dell'art. 9 del d.P.R. (decreto legislativo)
11 luglio 1980 n. 753, per l'accertamento della idoneita' del
personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, non hanno carattere
regolamentare o comunque normativo, benche' l'articolo citato adoperi
il termine "norme", come si evince sia dal fatto che il potere
relativo e' diretto alla cura di un interesse pubblico specifico
gia' individuato sufficientemente dal legislatore, sia dalla
circostanza che in concreto lo stesso potere e' stato
esercitato senza l'osservanza dei procedimenti prescritti per
l'adozione dei regolamenti. (La Corte di cassazione ha ritenuto che
l'interpretazione del D.M. n. 206 del 1981 e della circolare 21 gennaio
1986 di modifica dello stesso - nella specie incidente sulla configurabilita'
o meno, in sede di assunzione, di una tipologia di dipendenti
definiti quali operai qualificati non adibiti a mansioni
interessanti l'esercizio e quindi assoggettati a requisiti
fisici meno rigorosi - fosse demandata al giudice
di merito e sottratta a sindacato in
sede di legittimita', in difetto di vizi di motivazione e di
denuncia di violazione delle norme di cui all'art. 1363 segg. cod. civ.).