Giurisprudenza

   
SEZ. L       SENT.  05004  DEL 22/05/1999
PRES. De Tommaso G.        REL. Picone P.
PM. Giacalone G.  (Parz. Diff.)
RIC. Consorzio Trasporti Pubblici Lazio - CO.TRA.L.
RES. Evangelisti

ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE - Pubblici trasporti in concessione  -  Idoneita' del personale - Relative disposizioni ministeriali -  Carattere  normativo  -  Esclusione - Principi l'interpretazione degli  atti amministrativi - Applicabilita' - Conseguenze - Sindacabilita'  in  cassazione dell'interpretazione del giudice di merito - Limiti - Fattispecie.

FONTI  DEL DIRITTO - REGOLAMENTI - STATALI - MINISTERIALI (E INTERMINISTERIALI)  -  Pubblici trasporti in concessione - Idoneita' del personale  -  Relative  disposizioni ministeriali - Carattere normativo -  Esclusione - Principi sull'interpretazione degli atti amministrativi - Applicabilita'  -  Conseguenze - Sindacabilita' in cassazione dell'interpretazione del giudice di merito - Limiti - Fattispecie.

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED  AGENTI) - CONTROLLO SANITARIO - Idoneita' del personale - Relative disposizioni  ministeriali  - Carattere normativo - Esclusione - Principi  sull'interpretazione  degli atti amministrativi - Applicabilita' -  Conseguenze - Sindacabilita' in cassazione dell'interpretazione del giudice di merito - Limiti -  Fattispecie.
 
 COD.CIV. ART. 1362
 COD.PROC.CIV. ART. 360
 L. DEL 11/12/1984 NUM. 839
 D. P. R. DEL 28/12/1985 NUM. 1092
 
   Le  disposizioni  emanate dal Ministro dei trasporti, a norma dell'art. 9 del  d.P.R.  (decreto  legislativo) 11 luglio 1980 n. 753, per l'accertamento della  idoneita'  del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, non hanno  carattere regolamentare o comunque normativo, benche' l'articolo citato  adoperi  il  termine  "norme", come si evince sia dal fatto che il potere relativo  e'  diretto alla cura di un interesse pubblico specifico gia' individuato  sufficientemente  dal legislatore, sia dalla circostanza che in concreto  lo  stesso  potere e' stato esercitato senza l'osservanza dei procedimenti  prescritti  per l'adozione dei regolamenti. (La Corte di cassazione ha ritenuto  che l'interpretazione del D.M. n. 206 del 1981 e della circolare 21 gennaio  1986  di modifica dello stesso - nella specie incidente sulla configurabilita'  o  meno,  in  sede di assunzione, di una tipologia di dipendenti definiti  quali  operai  qualificati non adibiti a mansioni interessanti l'esercizio  e  quindi assoggettati a requisiti fisici meno rigorosi - fosse demandata   al   giudice   di  merito  e  sottratta  a  sindacato  in  sede di legittimita',  in  difetto di vizi di motivazione e di denuncia di violazione delle norme di cui all'art. 1363 segg. cod. civ.).