Giurisprudenza

   
SEZ. 3       SENT.  04593  DEL 07/05/1999
PRES. Grossi M.               REL. Segreto A.
PM. Apice U.  (Conf.)
RIC. Adriatic Shipping Co. Srl
RES. Ente Autonomo Porto Trieste

TRASPORTI  -  CONTRATTO  DI  TRASPORTO  (DIRITTO  CIVILE) - DI COSE - TRASPORTO  CON RISPEDIZIONE DELLA MERCE - TRASPORTO CON SUBTRASPORTO - Trasporto  con  rispedizione  - Nozione - Trasporto oltre le linee del vettore  - Responsabilità del vettore per l'operato dei terzi incaricati del trasporto - Insussistenza.

COD.CIV. ART. 1699

     Nel  contratto di trasporto con rispedizione, il vettore si obbliga verso il  mittente, oltre che ad eseguire il trasporto per una parte del complessivo  percorso, anche a concludere in nome proprio, ma per conto di quello, uno o  più  contratti  di trasporto per l'effettuazione della restante parte del percorso.  Consegue  che  per  la parte che riguarda il trasporto della merce "oltre  le  linee"  del vettore, questi assume solo gli obblighi dello spedizioniere,  con  la conseguenza che non è configurabile una sua responsabilità  per la seconda tratta del trasporto, non essendo delineabile una responsabilità  dello  spedizioniere  per l'operato di terzi da lui incaricati del trasporto,  in quanto detti terzi non compiono attività che lo spedizioniere  avrebbe  dovuto  eseguire in proprio, non formando essa oggetto della sua obbligazione.  


TRASPORTI  -  CONTRATTO  DI  TRASPORTO  (DIRITTO  CIVILE) - DI COSE - TRASPORTO  CON RISPEDIZIONE DELLA MERCE - TRASPORTO CON SUBTRASPORTO -  Contratto  a  favore di terzo - Configurabilità - Qualità di terzo - Spettanza  al  destinatario - Legittimazione ad agire del destinatario  nei confronti del subvettore - Sussistenza - Condizioni.

 COD.CIV. ART. 1689

     Qualora il vettore abbia affidato di sua iniziativa l'esecuzione totale o parziale  del trasporto di cose ad altro vettore (subvettore) è configurabile  l'ipotesi  del contratto a favore di terzo di cui all'art. 1411 e la qualità  di  terzo  va riconosciuta, anche per il contratto di subtrasporto, al destinatario,  la  cui adesione manifestata con la richiesta della riconsegna della  merce  trasportata  corrisponde  alla dichiarazione del terzo di voler beneficiare  della stipulazione in suo favore. Ne consegue che non il mittente, estraneo  al contratto di subtrasporto, bensì il destinatario, quale beneficiario  del  contratto stesso, è legittimato ad esercitare nei confronti del subvettore  i  diritti  che, una volta chiesta la riconsegna, gli derivano ex art.  1689  cod.  civ., compreso quello di chiedere il risarcimento del danno per la perdita o l'avaria delle cose trasportate.


IMPRESA  -  DI NAVIGAZIONE - RACCOMANDATARIO - Rappresentanza processuale  dell'armatore  - Spettanza negli stessi limiti della rappresentanza sostanziale.
 
COD.NAV. ART. 288

     A  norma  dell'art. 288 cod. nav. al raccomandatario spetta la rappresentanza  processuale dell'armatore o del vettore raccomandante negli stessi limiti in cui è conferita la rappresentanza sostanziale.