![Giurisprudenza](../immagini/tag/cass.jpg)
PRES. Prestipino G. REL. Foglia R.
PM. Ceniccola R (Conf.)
RIC. Borriello
RES. Zust Trasporti SpA
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - Rapporto fra autotrasportatore e societa' conferente l'incarico - Inclusione.
COD.PROC.CIV. ART. 409 COMMA N. 3
Fra i rapporti di cd. parasubordinazione, le
cui controversie sono attribuite dall'art. 409 n. 3 cod. proc. civ.
alla competenza del giudice del lavoro, sono inclusi
i rapporti aventi ad oggetto prestazioni riconducibili allo
schema generale del lavoro autonomo, ancorche'
rientranti in figure contrattuali tipiche, non ostandovi il fatto
che il prestatore d'opera svolga la sua attivita' in autonomia e
con responsabilita' e rischi propri, purche' caratterizzati
dalla continuita', dal loro collegamento funzionale con gli scopi
perseguiti dal committente e dall'esecuzione prevalentemente personale,
senza che rilevi la comparazione meramente quantitativa del capitale impiegato
(consistente nel valore dei beni utilizzati per l'esecuzione della prestazione)
rispetto all'apporto lavorativo in questione, dovendo quest'ultimo
essere apprezzato anche in termini qualitativi
di esclusivita' e di continuativita' dell'attivita' prestata
in maniera stabile e senza ausilio di collaboratori ed
in stretta dipendenza funzionale con le esigenze del committente
(nella specie e' stata affermata la competenza del Pretore
in funzione di giudice del lavoro per la controversia relativa alle
prestazioni di un soggetto impegnato con mezzi propri
al trasporto ed alla consegna di prodotti di una impresa secondo
termini e modalita' dalla medesima di volta in volta indicati).