Giurisprudenza

   
SEZ. L       SENT.  04521  DEL 05/05/1999
PRES. Prestipino G.              REL. Foglia R.
PM. Ceniccola R  (Conf.)
RIC. Borriello
RES. Zust Trasporti SpA

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA  -  CONTROVERSIE  ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE  ED  ALTRI  RAPPORTI  DI  COLLABORAZIONE  -  Rapporto fra autotrasportatore e societa' conferente l'incarico - Inclusione.

 COD.PROC.CIV. ART. 409  COMMA  N. 3

     Fra i rapporti di cd. parasubordinazione, le cui controversie sono attribuite  dall'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. alla competenza del giudice del lavoro,  sono  inclusi  i  rapporti aventi ad oggetto prestazioni riconducibili allo  schema  generale  del  lavoro  autonomo, ancorche' rientranti in figure contrattuali  tipiche, non ostandovi il fatto che il prestatore d'opera svolga  la sua attivita' in autonomia e con responsabilita' e rischi propri, purche'  caratterizzati  dalla continuita', dal loro collegamento funzionale con gli  scopi  perseguiti dal committente e dall'esecuzione prevalentemente personale,  senza che rilevi la comparazione meramente quantitativa del capitale impiegato  (consistente nel valore dei beni utilizzati per l'esecuzione della prestazione)  rispetto all'apporto lavorativo in questione, dovendo quest'ultimo  essere  apprezzato  anche  in  termini qualitativi di esclusivita' e di continuativita'  dell'attivita'  prestata  in maniera stabile e senza ausilio di  collaboratori  ed  in  stretta  dipendenza funzionale con le esigenze del committente  (nella  specie  e'  stata affermata la competenza del Pretore in funzione  di giudice del lavoro per la controversia relativa alle prestazioni di  un  soggetto  impegnato con mezzi propri al trasporto ed alla consegna di prodotti  di  una impresa secondo termini e modalita' dalla medesima di volta in volta indicati).