Giurisprudenza

   
SEZ. 1       SENT.  03950  DEL 21/04/1999
PRES. Vignale M.R.        REL. Spirito A.
PM. Buonajuto A  (Conf.) 
RIC. Min. Finanze
RES. AEDES

DEMANIO  -  DEMANIO  STATALE  -  MARITTIMO - Passaggio dal demanio al patrimonio  -  Requisiti - Art. 157 del codice della marina mercantile del  1877 - Differenze dall'art. 35 del vigente cod. nav. - Necessità  di apposito e formale decreto ministeriale - Esclusione. 

COD.NAV. ART. 35 

    La disposizione dell'art. 157 del codice della marina mercantile del 1877 valorizzava,  ai  fini  del passaggio dei beni dal pubblico demanio marittimo al  patrimonio  dello Stato, l'aspetto sostanziale della vicenda attinente ai beni  stessi,  nel  senso che la loro non necessarietà in fatto all'uso pubblico,  della  quale l'Amministrazione doveva fornire un mero riconoscimento, era  condizione sufficiente per il transito dal demanio al patrimonio. Diversamente,  sulla  stessa  materia,  il  vigente  art.  35  cod. nav. valorizza l'aspetto  formale  della  menzionata transizione, laddove pretende, oltre al medesimo  riconoscimento  da  parte  del  capo del compartimento, un apposito decreto  ministeriale (la S.C. ha così confermato la sentenza di merito che aveva  ritenuto valida una transazione del 1910 con la quale l'Amministrazione  aveva  trasferito  ad  una società privata parte dell'arenile di Genova, dopo  che  il  Ministero  della  Marina Mercantile aveva dichiarato di "nulla ostare,  rispetto agli interessi marittimi, al passaggio ai beni patrimoniali delle zone di pertinenza marittima"). 


DEMANIO - DEMANIO STATALE - MARITTIMO - Accertamento della ridemanializzazione  di  beni  - Prova - Contenuto - Affermazione dell'appartenenza  del  bene  a categorie normativamente previste come demaniali - Sufficienza  - Esclusione - Prova del fatto nuovo e della destinazione alla pubblica funzione - Necessità

COD.CIV. ART. 822 
COD.NAV. ART. 28 
COD.PROC.CIV. ART. 2697 

    In  tema  di  demanio marittimo, allorquando l'Amministrazione agisce per ottenere  l'accertamento  della  ridemanializzazione  di determinate aree, al fine  di  soddisfare l'onere della prova, non è sufficiente che essa affermi la  generica appartenenza del bene ad una determinata categoria normativamente  prevista come demaniale o le determinate caratteristiche del bene stesso, ma  è  necessario che provi il fatto nuovo che ha determinato la pretesa ridemanializzazione,  compresa  l'attuale, effettiva destinazione delle aree in
contestazione  alla  pubblica funzione, la quale ultima costituisce il requisito essenziale che contraddistingue un bene demaniale.