![Giurisprudenza](../immagini/tag/cass.jpg)
PRES. Vignale M.R. REL. Spirito A.
PM. Buonajuto A (Conf.)
RIC. Min. Finanze
RES. AEDES
DEMANIO - DEMANIO STATALE - MARITTIMO - Passaggio dal demanio al patrimonio - Requisiti - Art. 157 del codice della marina mercantile del 1877 - Differenze dall'art. 35 del vigente cod. nav. - Necessità di apposito e formale decreto ministeriale - Esclusione.
COD.NAV. ART. 35
La disposizione dell'art. 157 del codice della marina mercantile del 1877 valorizzava, ai fini del passaggio dei beni dal pubblico demanio marittimo al patrimonio dello Stato, l'aspetto sostanziale della vicenda attinente ai beni stessi, nel senso che la loro non necessarietà in fatto all'uso pubblico, della quale l'Amministrazione doveva fornire un mero riconoscimento, era condizione sufficiente per il transito dal demanio al patrimonio. Diversamente, sulla stessa materia, il vigente art. 35 cod. nav. valorizza l'aspetto formale della menzionata transizione, laddove pretende, oltre al medesimo riconoscimento da parte del capo del compartimento, un apposito decreto ministeriale (la S.C. ha così confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto valida una transazione del 1910 con la quale l'Amministrazione aveva trasferito ad una società privata parte dell'arenile di Genova, dopo che il Ministero della Marina Mercantile aveva dichiarato di "nulla ostare, rispetto agli interessi marittimi, al passaggio ai beni patrimoniali delle zone di pertinenza marittima").
DEMANIO - DEMANIO STATALE - MARITTIMO - Accertamento della ridemanializzazione
di beni - Prova - Contenuto - Affermazione dell'appartenenza
del bene a categorie normativamente previste come demaniali
- Sufficienza - Esclusione - Prova del fatto nuovo e della destinazione
alla pubblica funzione - Necessità
.
COD.CIV. ART. 822
COD.NAV. ART. 28
COD.PROC.CIV. ART. 2697
In tema di demanio marittimo, allorquando
l'Amministrazione agisce per ottenere l'accertamento della
ridemanializzazione di determinate aree, al fine di soddisfare
l'onere della prova, non è sufficiente che essa affermi la
generica appartenenza del bene ad una determinata categoria normativamente
prevista come demaniale o le determinate caratteristiche del bene stesso,
ma è necessario che provi il fatto nuovo che ha determinato
la pretesa ridemanializzazione, compresa l'attuale, effettiva
destinazione delle aree in
contestazione alla pubblica funzione, la quale ultima costituisce
il requisito essenziale che contraddistingue un bene demaniale.