![Giurisprudenza](../immagini/tag/cass.jpg)
PRES. Grossi M. REL. Lupo E.
PM. Palmieri R. (Parz. Diff.)
RIC. Carli
RES. Generali Assicurazioni
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA - Rinuncia dell'assicuratore alla rivalsa nei confronti del vettore - Assicurazione della responsabilita' civile di questi - Configurabilita' - Esclusione - Idoneita' a fondare l'eccezione del vettore, richiesto di manleva dall'assicuratore - Sussistenza - Azione del vettore di rimborso per quanto corrisposto al danneggiato dal trasporto o a chi si e' ad esso surrogato - Prescrizione - Decorrenza e sospensione di essa ai sensi dell'art. 2952 terzo e quarto comma, cod. civ. - Inapplicabilita' - Fondamento.
COD.CIV. ART. 1678
COD.CIV. ART. 1891
COD.CIV. ART. 2952
COD.CIV. ART. 1917
COD.CIV. ART. 1916
*COST.
COD.CIV. ART. 1693
La clausola di rinuncia dell'assicuratore della
cosa trasportata per conto di chi spetta alla rivalsa
nei confronti del vettore, per l'indennizzo all'avente diritto, non
configura un'assicurazione della responsabilita' civile di
questi, ma e' soltanto idonea a fondare la sua eccezione se invece
richiesto dall'assicuratore di manlevarlo e
pertanto, se egli agisce per ottenere da quest' ultimo il rimborso
di quanto corrisposto al danneggiato o a colui che ad
esso si e' surrogato, la prescrizione non decorre ne' e'
sospesa ai sensi dell'art. 2952 cod. civ.,
rispettivamente commi terzo e quarto, poiche' questa
norma e' applicabile al diverso istituto dell'assicurazione per la responsabilita'
civile.