Giurisprudenza

   
SEZ. 3       SENT.  02789  DEL 24/03/1999
PRES. Grossi M.            REL. Lupo E.
PM. Palmieri R.  (Parz. Diff.)
RIC. Carli
RES. Generali Assicurazioni

ASSICURAZIONE  - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER  CONTO  ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA - Rinuncia dell'assicuratore  alla  rivalsa  nei  confronti  del vettore - Assicurazione della responsabilita'  civile di questi - Configurabilita' - Esclusione - Idoneita'  a fondare l'eccezione del vettore, richiesto di manleva dall'assicuratore  -  Sussistenza  -  Azione  del vettore di rimborso per quanto  corrisposto al danneggiato dal trasporto o a chi si e' ad esso surrogato  -  Prescrizione - Decorrenza e sospensione di essa ai sensi dell'art.  2952  terzo  e quarto comma, cod. civ. - Inapplicabilita' -  Fondamento.

 COD.CIV. ART. 1678
 COD.CIV. ART. 1891
 COD.CIV. ART. 2952
 COD.CIV. ART. 1917
 COD.CIV. ART. 1916                                      *COST.
 COD.CIV. ART. 1693

     La clausola di rinuncia dell'assicuratore della cosa trasportata per conto  di  chi  spetta  alla rivalsa nei confronti del vettore, per l'indennizzo all'avente  diritto, non configura un'assicurazione della responsabilita' civile  di  questi,  ma e' soltanto idonea a fondare la sua eccezione se invece richiesto  dall'assicuratore  di  manlevarlo  e  pertanto, se egli agisce per ottenere  da quest' ultimo il rimborso di quanto corrisposto al danneggiato o a  colui  che  ad  esso  si  e' surrogato, la prescrizione non decorre ne' e'  sospesa  ai  sensi  dell'art.  2952  cod. civ., rispettivamente commi terzo e quarto,  poiche'  questa  norma e' applicabile al diverso istituto dell'assicurazione per la responsabilita' civile.