Giurisprudenza

   
 SEZ. U       SENT.  00748  DEL 25/10/1999
PRES. Favara F.      REL. Varrone M.
PM. Lo Cascio G.  (Conf.)
RIC. Soc.Trasp. Castelletti Spediz. Intern. SpA
 RES. Hugo Trumpy SpA

 GIURISDIZIONE  CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - Deroga  convenzionale  alla  giurisdizione italiana - Articolo 17 Convenzione  di  Bruxelles  del  1968  - Applicabilita' - Condizioni - Esistenza  di  un  uso  nel  commercio internazionale - Interpretazione vincolante  della  C.G.C.E. - Trasporto marittimo internazionale - Polizza  di carico - Clausola derogativa non sottoscritta dal caricatore -  Validita'  rispetto  al terzo portatore di polizza - Prova dell'uso nel commercio internazionale - Onere - Fattispecie.

 TRATT. INTERNAZ. DEL 27/9/1968 ART. 17
 TRATT. INTERNAZ. DEL 9/10/1978
 L. DEL 21/6/1971 NUM. 804

     La clausola di proroga convenzionale della giurisdizione e' valida a norma  dell'articolo 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 allorquando  e'  conclusa  secondo  un  uso del commercio internazionale che le  parti  conoscevano  o  avrebbero  dovuto conoscere; secondo l'interpretazione vincolante  di cui alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' Europee  16  marzo 1999 (resa nel presente giudizio a seguito di rinvio pregiudiziale  da  parte della S.C.), deve ritenersi l'esistenza di un uso nel commercio  internazionale  quando il comportamento considerato e' generalmente e  regolarmente  osservato  dagli  operatori  attivi  in tale settore in sede di stipula  di  contratti  di un determinato tipo, restando irrilevanti il grado di  diffusione  di  tale comportamento, le forma di pubblicita', le contestazioni  giudiziali  ed  il  collegamento con i requisiti eventualmente diversi previsti  dai  singoli  ordinamenti  nazionali; poiche' l'onere di provare la deroga  alla giurisdizione incombe su chi l'eccepisce, in materia di trasporto  marittimo deve escludersi la validita' verso il terzo portatore di polizza  della clausola derogativa della giurisdizione, riportata sul retro di una polizza  di  carico  sottoscritta  dall'originario caricatore ai soli fini di conferma  delle  condizioni della merce, allorquando la prova (la cui adeguatezza  puo'  essere  valutata dalla S.C. che, in materia di giurisdizione, e'  anche  giudice  del  fatto)  sia costituita soltanto dalla produzione di vari  formulari  di polizze di carico, tutti predisposti dallo stesso vettore - armatore,  di per se' inidonei a dimostrare che le parti contraenti abbiano riconosciuto la validita' della clausola.