![Giurisprudenza](../immagini/tag/cass.jpg)
PRES. Favara F. REL. Varrone M.
PM. Lo Cascio G. (Conf.)
RIC. Soc.Trasp. Castelletti Spediz. Intern. SpA
RES. Hugo Trumpy SpA
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - Deroga convenzionale alla giurisdizione italiana - Articolo 17 Convenzione di Bruxelles del 1968 - Applicabilita' - Condizioni - Esistenza di un uso nel commercio internazionale - Interpretazione vincolante della C.G.C.E. - Trasporto marittimo internazionale - Polizza di carico - Clausola derogativa non sottoscritta dal caricatore - Validita' rispetto al terzo portatore di polizza - Prova dell'uso nel commercio internazionale - Onere - Fattispecie.
TRATT. INTERNAZ. DEL 27/9/1968 ART. 17
TRATT. INTERNAZ. DEL 9/10/1978
L. DEL 21/6/1971 NUM. 804
La clausola di proroga convenzionale della
giurisdizione e' valida a norma dell'articolo 17 della Convenzione
di Bruxelles del 27 settembre 1968 allorquando e' conclusa
secondo un uso del commercio internazionale che le parti
conoscevano o avrebbero dovuto conoscere; secondo l'interpretazione
vincolante di cui alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita'
Europee 16 marzo 1999 (resa nel presente giudizio a seguito
di rinvio pregiudiziale da parte della S.C.), deve ritenersi
l'esistenza di un uso nel commercio internazionale quando il
comportamento considerato e' generalmente e regolarmente osservato
dagli operatori attivi in tale settore in sede di stipula
di contratti di un determinato tipo, restando irrilevanti il
grado di diffusione di tale comportamento, le forma di
pubblicita', le contestazioni giudiziali ed il
collegamento con i requisiti eventualmente diversi previsti dai
singoli ordinamenti nazionali; poiche' l'onere di provare la
deroga alla giurisdizione incombe su chi l'eccepisce, in materia
di trasporto marittimo deve escludersi la validita' verso il terzo
portatore di polizza della clausola derogativa della giurisdizione,
riportata sul retro di una polizza di carico sottoscritta
dall'originario caricatore ai soli fini di conferma delle condizioni
della merce, allorquando la prova (la cui adeguatezza puo'
essere valutata dalla S.C. che, in materia di giurisdizione, e'
anche giudice del fatto) sia costituita soltanto
dalla produzione di vari formulari di polizze di carico, tutti
predisposti dallo stesso vettore - armatore, di per se' inidonei
a dimostrare che le parti contraenti abbiano riconosciuto la validita'
della clausola.