Giurisprudenza

   
SEZ. 1       SENT.  00685  DEL 26/01/1999
PRES. Rocchi A.            REL. Proto V.
PM. Sepe E.A.  (Conf.)
RIC. Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. s.n.c. ed altri
RES. Ministero delle Finanze

 TRIBUTI  ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972   -  TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA  ESPORTAZIONE  - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE -  Merce  diversa  da quella indicata sui modelli T1 per un'operazione di  transito  comunitario  esterno - Trasporto nel paese di destinazione -  Omissione  -  Responsabilità  dello  spedizioniere,  quale  obbligato  principale,  per  il  pagamento dei dazi evasi - Sussistenza - Apposizione sui documenti T1 del visto di conformità - Irrilevanza.

 REG. COMUNITARIO DEL 1976 NUM. 222 ART. 11
 REG. COMUNITARIO DEL 1990 NUM. 2726 ART. 11
 D. LG. DEL 8/11/1990 NUM. 374 ART. 8
 D. LG. DEL 8/11/1990 NUM. 374 ART. 9
 D. LG. DEL 8/11/1990 NUM. 374 ART. 11

     Qualora  per un'operazione di transito comunitario esterno venga indicata  nei  modelli  T1  merce diversa da quella effettivamente trasportata e questa  (nella  specie  tabacco  lavorato estero di contrabbando ) anzichè nel paese di  destinazione  ( nella specie Spagna) venga scaricata in Italia, lo spedizioniere,  quale obbligato principale, è tenuto a rispondere del mancato pagamento  dei  dazi  per  un'operazione rivelatasi di importazione definitiva, senza  che possa sottrarsi a tale responsabilità adducendo di non essere tenuto  ad  esercitare il controllo sulla natura delle merci trasportate o che, dopo  il  visto di conformità apposto dalla dogana sui documenti di transito T1,  la qualità o quantità della merce stessa non può più essere messa in discussione.



(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 3.4.2013) 

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