![Giurisprudenza](../immagini/tag/cass.jpg)
PRES. Rocchi A. REL. Proto V.
PM. Sepe E.A. (Conf.)
RIC. Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. s.n.c. ed altri
RES. Ministero delle Finanze
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - Merce diversa da quella indicata sui modelli T1 per un'operazione di transito comunitario esterno - Trasporto nel paese di destinazione - Omissione - Responsabilità dello spedizioniere, quale obbligato principale, per il pagamento dei dazi evasi - Sussistenza - Apposizione sui documenti T1 del visto di conformità - Irrilevanza.
REG. COMUNITARIO DEL 1976 NUM. 222 ART. 11
REG. COMUNITARIO DEL 1990 NUM. 2726 ART. 11
D. LG. DEL 8/11/1990 NUM. 374 ART. 8
D. LG. DEL 8/11/1990 NUM. 374 ART. 9
D. LG. DEL 8/11/1990 NUM. 374 ART. 11
Qualora per un'operazione di transito comunitario esterno venga indicata nei modelli T1 merce diversa da quella effettivamente trasportata e questa (nella specie tabacco lavorato estero di contrabbando ) anzichè nel paese di destinazione ( nella specie Spagna) venga scaricata in Italia, lo spedizioniere, quale obbligato principale, è tenuto a rispondere del mancato pagamento dei dazi per un'operazione rivelatasi di importazione definitiva, senza che possa sottrarsi a tale responsabilità adducendo di non essere tenuto ad esercitare il controllo sulla natura delle merci trasportate o che, dopo il visto di conformità apposto dalla dogana sui documenti di transito T1, la qualità o quantità della merce stessa non può più essere messa in discussione.
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