![Giurisprudenza](../immagini/tag/cass.jpg)
PRES. Cantillo M REL. Olla G
PM. Morozzo Della Rocca F (Conf.)
RIC. Kawasaki Kisen Kaisha Ltd ed altra
RES. Sea Land Service Inc
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - Trasporto marittimo - Perdita della merce a causa di un incendio sviluppatosi a bordo della nave - Responsabilita' del vettore - Azione di risarcimento danni nei suoi confronti - Connessa azione di garanzia proposta dal vettore nei confronti delle due societa' straniere proprietaria ed armatrice della nave - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
L. DEL 21/6/1971 NUM. 804
L. DEL 21/5/1995 NUM. 218 ART. 3 BIS
In tema di trasporto di merce per via marittima, nella controversia promossa innanzi al giudice italiano per ottenere la condanna del vettore al risarcimento del danno in favore dell'avente diritto alla riconsegna della merce perduta (nella specie, per effetto di un incendio sviluppatosi a bordo della nave che avrebbe dovuto trasportare la merce da uno Stato estero in Italia), deve negarsi la giurisdizione del predetto giudice in ordine alla domanda accessoria di manleva proposta dal vettore stesso nei confronti delle due societa', rispettivamente proprietaria e armatrice della nave da lui noleggiata per il trasporto, non aventi in Italia sede ne' rappresentante autorizzato a stare in giudizio, in mancanza dei criteri di collegamento idonei all'affermazione di tale giurisdizione, previsti dalla Convenzione di Bruxelles 27 Settembre 1968, resa esecutiva in Italia con legge 21 Giugno 1971, n. 804 e successive modificazioni, criteri alla stregua dei quali, giusta il disposto dell'art.3, comma 2, della legge n. 218 del 1995, la questione di giurisdizione, tempestivamente eccepita, va risolta ove si tratti di societa' non aventi in Italia sede ne' rappresentante autorizzato a stare in giudizio. Deve, in particolare, escludersi l'applicabilita' del criterio di cui all'art. 6, n. 2, di detta Convenzione - per il quale, in caso di azione di garanzia, il garante puo' essere citato davanti al giudice presso il quale e' stata proposta la domanda principale, anche se carente di giurisdizione rispetto a tale domanda - non vertendosi in materia di garanzia c.d. propria, la quale ricorre quando la domanda principale e quella di garanzia abbiano lo stesso titolo, o quando si verifichi una connessione obiettiva tra i titoli delle domande, ovvero quando sia unico il fatto generatore della responsabilita' prospettato con l'azione principale e con quella di garanzia.
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