Giurisprudenza

   
SEZ. U    SENT.  00579  DEL 10/08/1999 
PRES. Cantillo M    REL. Olla G 
PM. Morozzo Della Rocca F  (Conf.)
RIC. Kawasaki Kisen Kaisha Ltd ed altra
RES. Sea Land Service Inc

GIURISDIZIONE  CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE -  Trasporto  marittimo - Perdita della merce a causa di un incendio sviluppatosi  a  bordo  della nave - Responsabilita' del vettore - Azione di  risarcimento  danni nei suoi confronti - Connessa azione di garanzia  proposta  dal  vettore nei confronti delle due societa' straniere proprietaria  ed armatrice della nave - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.

 L. DEL 21/6/1971 NUM. 804
 L. DEL 21/5/1995 NUM. 218 ART. 3 BIS

     In  tema di trasporto di merce per via marittima, nella controversia promossa  innanzi  al  giudice  italiano per ottenere la condanna del vettore al risarcimento  del  danno  in favore dell'avente diritto alla riconsegna della merce  perduta (nella specie, per effetto di un incendio sviluppatosi a bordo della  nave che avrebbe dovuto trasportare la merce da uno Stato estero in Italia),  deve  negarsi  la  giurisdizione del predetto giudice in ordine alla domanda  accessoria di manleva proposta dal vettore stesso nei confronti delle  due  societa', rispettivamente proprietaria e armatrice della nave da lui noleggiata  per  il  trasporto,  non aventi in Italia sede ne' rappresentante  autorizzato  a  stare in giudizio, in mancanza dei criteri di collegamento idonei  all'affermazione  di tale giurisdizione, previsti dalla Convenzione di Bruxelles  27 Settembre  1968,  resa esecutiva in Italia con legge 21 Giugno  1971,  n.  804  e  successive  modificazioni, criteri alla stregua dei quali, giusta  il  disposto  dell'art.3,  comma  2,  della legge n. 218 del 1995, la  questione  di  giurisdizione,  tempestivamente  eccepita,  va  risolta ove si  tratti  di  societa' non aventi in Italia sede ne' rappresentante autorizzato  a  stare  in  giudizio. Deve, in particolare, escludersi l'applicabilita' del  criterio  di  cui  all'art.  6, n. 2, di detta Convenzione - per il quale, in  caso  di azione di garanzia, il garante puo' essere citato davanti al giudice  presso  il quale e' stata proposta la domanda principale, anche se carente di  giurisdizione  rispetto  a tale domanda - non vertendosi in materia di garanzia  c.d.  propria, la quale ricorre quando la domanda principale e quella di garanzia  abbiano  lo stesso titolo, o quando si verifichi una connessione obiettiva  tra  i titoli delle domande, ovvero quando sia unico il fatto generatore  della responsabilita' prospettato con l'azione principale e con quella di garanzia.



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