Giurisprudenza

   
SEZ. 1       SENT.  00578  DEL 22/01/1999
PRES. Senofonte P.        REL. Reale P.
PM. Martone A.  (Conf.)
RIC. Ministero delle Finanze
RES. CO.A.L. soc. coop. a r.l.

TRIBUTI  ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.)  (TRIBUTI  POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA  -  CRITERI  DI  VALUTAZIONE  - Corrispettivi delle cessioni e spese  di  acquisizione di beni mobili - Esercizio di competenza - Determinazione  - Criteri - Merce - Disponibilità giuridica - Trasferimento  con  la spedizione - Momento del trasferimento della disponibilità - Individuazione - Criteri.

 D. P. R. DEL 22/12/1986 NUM. 917 ART. 75

     In  materia  di imposte sui redditi e con riguardo al reddito di impresa, l'art.  75,  comma  secondo, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, ai fini  della  determinazione  dell'esercizio  di  competenza  -  con  criterio sostanzialmente  eguale  a quello adottato in materia di IVA per stabilire la data  di  effettuazione  delle  operazioni  ( art. 6 d.P.R. n. 633 del 1972 e succ.  mod.  ) - stabilisce che i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti  e  le  spese  di acquisizione dei beni si considerano sostenute - per  quanto  riguarda  i beni mobili - alla data della consegna o spedizione, fissando   quali   criteri  inderogabili  per  l'individuazione  dell'effetto traslativo  "la  data della consegna" o "la data della spedizione" con palese riferimento  giuridico  alla consegna ed alla spedizione di beni mobili regolate,  rispettivamente,  dal  primo  e  dal secondo comma dell'art. 1510 cod. civ..  Nell'ipotesi  in  cui  il trasferimento della disponibilità giuridica della  merce  avvenga con la spedizione, si deve distinguere l'ipotesi in cui del  trasporto  si occupa, utilizzando mezzi propri, l'acquirente o il venditore  (in tal caso si verifica l'immediato trasferimento della disponibilità della  merce in capo al primo o la permanenza della disponibilità in capo al secondo  fino alla consegna) da quella in cui il trasporto è affidato a terzi, vettori o spedizionieri. In tale seconda ipotesi, per stabilire quando si verifica  l'effetto traslativo (nel significato di trasferimento della disponibilità  giuridica,  ai sensi del secondo comma dell'art. 1510 cod. civ.) si deve  tener conto oltre che della data di spedizione, quale risulta dai documenti  che ordinariamente accompagnano la merce, anche delle condizioni generali  dello  specifico contratto di trasporto concluso, elementi dai quali si può  desumere l'eventuale non coincidenza della data di spedizione con l'effettivo  trasferimento  della  disponibilità  giuridica della merce, sempre, tuttavia,  prescindendo  dalla  sua effettiva e materiale consegna all'acquirente. 


TRIBUTI  ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.)  (TRIBUTI  POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA  -  DETERMINAZIONE  DEL  REDDITO - RIMANENZE - VALUTAZIONE DEI TITOLI  -  Regime  antecedente  all'introduzione del comma secondo bis dell'art.  53 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Valore dei titoli di partecipazione  esistenti  al  termine  dell'esercizio - Inserimento tra le rimanenze finali - Necessità.

D. P. R. DEL 22/12/1986 NUM. 917 ART. 53

     In  tema  di imposte sui redditi, nel regime antecedente all'introduzione  del  comma  secondo bis dell'art. 53 del T.U. 22 dicembre 1986 n. 917 operata  con  il D.L. 29 giugno 1994 n. 416, convertito nella l. 8 agosto 1994, n. 503  -  che,  con  effetto  dal  30  dicembre  1993,  ha  consentito alle imprese, nell'ambito  della  valutazione dei titoli, l'opzione tra l'inserimento degli  stessi  come  immobilizzazione finanziaria nella situazione patrimoniale o la loro  valutazione come beni - merce, con relativa imputazione tra le rimanenze  finali  di  esercizio -, il valore dei titoli di partecipazione esistenti  al  termine  dell'esercizio  deve  essere inserito nel conto economico tra le rimanenze finali.



(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 3.4.2013) 

(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che il testo sia aggiornato a tale data.

Motori di ricerca:

Google
 
sul Web su www.fog.it

Studio legale Fogliani            Studio legale De Marzi