Giurisprudenza

   
SEZ. L       SENT.  00546  DEL 21/01/1999
PRES. De Tommaso G.      REL. Figurelli D.
PM. Martone A.  (Conf.)
RIC. Visintin
RES. Gobbo Mariano &C. Srl

 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO -  Personale  addetto  al  trasporti  di persone e di merci - Mansioni discontinue  per  legge  -  Superamento del normale orario giornaliero contrattuale  svolto  fuori  sede  con  godimento  dell'indennità  di  trasferta - Diritto al compenso per lavoro straordinario - Esclusione.

 COD.CIV. ART. 2108
 R. D. DEL 6/12/1923 NUM. 2657
 R. D. L. DEL 15/3/1923 NUM. 692 ART. 3
 R. D. L. DEL 10/9/1923 NUM. 1955
 R. D. DEL 6/12/1923 NUM. 2657

     Non  è  in contrasto con l'art. 2108 cod. civ. l'interpretazione del giudice  di merito il quale - affermata la natura retributiva dell'indennità di trasferta  goduta  dall'autista  per  l'attività svolta fuori sede eccedente l'orario  giornaliero  contrattuale  -  aveva  escluso che competesse, per la stessa  attività,  il  diritto al compenso per lavoro straordinario, poichè  la  disciplina  di  carattere  inderogabile  in tema di lavoro straordinario,  prevista  da detta norma, si riferisce esclusivamente alle prestazioni di lavoro  regolate  dal  R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692 e dal R.D. 10 settembre 1923  n.  1955,  mentre  non  è  estensibile  al  lavoro  del personale addetto ai trasporti  di  persone e di merci, che da detta regolamentazione è espressamente  escluso  a  norma del n. 8 della tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923  n.  2657 indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo.  



(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 3.4.2013) 

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