Giurisprudenza

   
SEZ. L       SENT.  00541  DEL 21/01/1999
PRES. De Tommaso G.               REL. Figurelli D.
PM. Martone A.  (Conf.)
RIC. Ferrovie dello Stato S.p.A.
RES. Salmieri

TRASPORTI  - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE - Trasformazione  dell'ente in societa' per azioni - Conseguente cessazione dello "ius  postulandi" da parte dell'Avvocatura dello Stato al momento della  conclusione del grado di giudizio in corso - Conseguenze - Pubblicazione  della  sentenza  dopo  detta  trasformazione  - Notificazione all'Avvocatura  dello Stato - Decorrenza del termine breve di impugnazione  - Esclusione - Notificazione al funzionario dell'amministrazione  interessata delegato ex art. 2, comma primo, R.D. n. 1611 del 1933 - Inefficacia.

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA  SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE  COSTITUITO  - Ferrovie dello Stato - Trasformazione dell'ente pubblico  in  societa'  per  azioni  -  Conseguente cessazione dello "ius postulandi"  da  parte  dell'Avvocatura  dello  Stato al momento della conclusione  del  grado di giudizio in corso - Conseguenze - Pubblicazione   della  sentenza  dopo  detta  trasformazione  -  Notificazione all'Avvocatura  dello Stato - Decorrenza del termine breve di impugnazione  - Esclusione - Notificazione al funzionario dell'amministrazione  interessata delegato ex art. 2, comma primo, R.D. n. 1611 del 1933  - Inefficacia.

 R. D. DEL 30/9/1933 NUM. 1611 ART. 2  COMMA 1
 L. DEL 17/5/1985 NUM. 210 ART. 1
 L. DEL 17/5/1985 NUM. 210 ART. 18
 L. DEL 8/8/1992 NUM. 359                                *COST.
 D. LG. C. P. S. DEL 23/1/1993 NUM. 16 ART. 15
 L. DEL 24/3/1993 NUM. 75                                 COST.
 D. L. DEL 11/7/1992 NUM. 333 ART. 18

     La  trasformazione  in societa' per azioni (in virtu' della deliberazione  in  data 12 agosto 1992 del Cipe, adottata in base all'art. 18 D.L. 11 luglio 1992  n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359) dell'ente Ferrovie dello  Stato  - istituito nella forma di ente pubblico economico con la legge  17  maggio  1985  n. 210 - ha determinato, con l'inapplicabilita' della norma relativa  al  patrocinio  legale  ell'Avvocatura dello Stato per il suddetto ente,  ex  art.  24,  comma terzo, legge n. 210 del 1985, il venir meno dello "ius  postulandi"  della medesima Avvocatura, realizzando cosi' una fattispecie  di impedimento del procuratore per "factum principis", da ricondurre alla  previsione dell'art. 301, primo comma, cod. proc. civ. (in quanto non assimilabile  alle  ipotesi  di revoca della procura o di rinuncia della stessa  di  cui  al secondo comma dello stesso articolo); nell'ipotesi in cui la sentenza  di primo grado sia stata pubblicata in epoca successiva alla suindicata  data  di trasformazione dell'ente, la notifica della stessa sentenza eseguita  alla Avvocatura dello Stato e inidonea a far decorrere il termine breve  di  impugnazione;  in  tale  fattispecie  non  opera  infatti il disposto dell'art.  15,  comma  terzo bis, D.L. 23 gennaio 1993 n. 16 nel testo di cui alla  legge  di  conversione 24 marzo 1993 n. 75, secondo cui quanto disposto dal  cit.  art. 24, comma terzo, legge n. 210 del 1985 continua ad applicarsi per  le  controversie  pendenti e limitatamente al grado di giudizio in corso alla  data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del richiamato decreto  legge, posto che il limite di applicazione di tale norma transitoria e'  segnato,  per i giudizi pendenti, dalla conclusione del grado di giudizio in  corso  alla  stessa data, che si realizza con la pubblicazione della sentenza  definitiva. Per le stesse ragioni deve ritenersi nulla - ed inidonea a far  decorrere il termine breve di impugnazione - la notificazione della sentenza  avvenuta  nei  confronti del funzionario dell'Amministrazione parte in causa,  delegato  dall'Avvocatura a rappresentarla relativamente ad un giudizio  svolgentesi  fuori dalla sede dei suoi uffici a norma dell'art. 2, primo comma, del R.D. n. 1611 del 1933.



(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 3.4.2013) 

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