Giurisprudenza

   
  SEZ. 3       SENT.  00459  DEL 19/01/1999 
  PRES. Grossi M.         REL. Durante B.  
  PM. Golia A  (Diff.)
  RIC. Assitalia S.p.A.
  RES. Tanda

  TRASPORTI  -  CONTRATTO  DI  TRASPORTO  (DIRITTO  CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA'  DEL VETTORE - CUSTODIA - Perdita delle cose consegnate  per  il  trasporto - Limitazioni della responsabilita' del vettore in  caso di trasporto soggetto al sistema delle tariffe cosiddette "a forcella",  ex  art. 1, comma primo, della legge n. 450 del 1985 - Declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale di tali limitazioni - Effetti  -  Adeguamento legislativo ex art. 7 del D.L. n. 82 del 1993, convertito,  con modificazioni, nella legge n. 162 del 1993 - Applicabilita'  ai  rapporti  sorti  anteriormente  all'entrata in vigore del citato D.L. - Esclusione.

 L. DEL 22/8/1985 NUM. 450 ART. 1  COMMA 1
 D. L. DEL 29/3/1993 NUM. 82 ART. 7
 L. DEL 27/5/1993 NUM. 162

    La  declaratoria  di  illegittimita' costituzionale, di cui alla sentenza della  Corte  Costituzionale n.420 del 1991, dell'art. 1, comma primo, della legge  n.  450  del 1985, nella parte in cui detta norma, nello stabilire una limitazione  della  responsabilita' del vettore per i danni derivanti da perdita  o  avaria  delle  cose  trasportate,  in  caso di trasporti soggetti al sistema delle tariffe cosiddette "a forcella",  ex  art. 1, comma primo, della legge n. 450 del 1985 - non  ha  determinato  una reviviscenza del principio dell'integrale responsabilita'  del vettore, ma, senza rendere inapplicabile il predetto limite, ha, se  mai,  abilitato il giudice, in assenza di un adeguamento legislativo alla citata  pronuncia, a provvedere caso per caso, in via equitativa, a rivalutare  il  massimale  di legge in relazione agli indici annuali del sopravvenuto deprezzamento  della  moneta,  secondo  quanto  chiarito  dalla  stessa Corte Costituzionale  con la successiva ordinanza n. 272 del 1993. Ne' la sopravvenuta  determinazione  legislativa  del  meccanismo  di  aggiornamento, di cui all'art.  7  del  D.L.  n.  82 del 1993, convertito, con modificazioni, nella legge  n.  162  del  1993  - che, a differenza della legge anteriore, ha previsto  altresi'  la  possibilita'  di  derogare convenzionalmente al limite - puo'  essere applicata ai rapporti sorti anteriormente alla entrata in vigore di  detto  decreto  legge, destinato, invece, a regolare quelli sorti successivamente.



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