![Giurisprudenza](../immagini/tag/cass.jpg)
PRES. Grossi M. REL. Durante B.
PM. Golia A (Diff.)
RIC. Assitalia S.p.A.
RES. Tanda
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - CUSTODIA - Perdita delle cose consegnate per il trasporto - Limitazioni della responsabilita' del vettore in caso di trasporto soggetto al sistema delle tariffe cosiddette "a forcella", ex art. 1, comma primo, della legge n. 450 del 1985 - Declaratoria di illegittimita' costituzionale di tali limitazioni - Effetti - Adeguamento legislativo ex art. 7 del D.L. n. 82 del 1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 1993 - Applicabilita' ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore del citato D.L. - Esclusione.
L. DEL 22/8/1985 NUM. 450 ART. 1 COMMA
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D. L. DEL 29/3/1993 NUM. 82 ART. 7
L. DEL 27/5/1993 NUM. 162
La declaratoria di illegittimita' costituzionale, di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n.420 del 1991, dell'art. 1, comma primo, della legge n. 450 del 1985, nella parte in cui detta norma, nello stabilire una limitazione della responsabilita' del vettore per i danni derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate, in caso di trasporti soggetti al sistema delle tariffe cosiddette "a forcella", ex art. 1, comma primo, della legge n. 450 del 1985 - non ha determinato una reviviscenza del principio dell'integrale responsabilita' del vettore, ma, senza rendere inapplicabile il predetto limite, ha, se mai, abilitato il giudice, in assenza di un adeguamento legislativo alla citata pronuncia, a provvedere caso per caso, in via equitativa, a rivalutare il massimale di legge in relazione agli indici annuali del sopravvenuto deprezzamento della moneta, secondo quanto chiarito dalla stessa Corte Costituzionale con la successiva ordinanza n. 272 del 1993. Ne' la sopravvenuta determinazione legislativa del meccanismo di aggiornamento, di cui all'art. 7 del D.L. n. 82 del 1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 1993 - che, a differenza della legge anteriore, ha previsto altresi' la possibilita' di derogare convenzionalmente al limite - puo' essere applicata ai rapporti sorti anteriormente alla entrata in vigore di detto decreto legge, destinato, invece, a regolare quelli sorti successivamente.
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