Giurisprudenza

   
CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. L       SENT.  00364  DEL 14/01/1999
PRES. Santojanni MD              REL. Prestipino G
PM. Buonajuto A  (Conf.)
RIC. Mucci
RES. Ferrovie dello Stato SpA

TRASPORTI  -  PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE - Ente pubblico  economico  -  Patrocinio  in  giudizio da parte dell'Avvocatura dello  Stato  -  Disposizioni  sulle  notificazioni  presso gli uffici dell'Avvocatura  -  Applicabilità - Trasformazione in società per azioni  -  Ultrattività del patrocinio erariale per il grado di giudizio  in  corso - Notificazioni presso gli uffici dell'Avvocatura della Stato  - Necessità - Notifica della sentenza - Inclusione - Fattispecie.

 COD.PROC.CIV. ART. 144
 R. D. DEL 30/10/1933 NUM. 1611 ART. 11
 R. D. DEL 30/10/1933 NUM. 1611 ART. 43
 R. D. DEL 17/5/1985 NUM. 210 ART. 24  COMMA 3
 D. L. DEL 23/1/1993 NUM. 16 ART. 15  COMMA 3 N. 2
 L. DEL 24/3/1993 NUM. 75

     La  rappresentanza  e la difesa in giudizio delle Ferrovie dello Stato ad  opera  dell'Avvocatura  dello  Stato  sono state previste, in occasione della trasformazione  dell'azienda  autonoma  statale  in  ente pubblico economico, dall'art.  24,  comma  terzo, della legge n. 210 del 1985, ai sensi dell'art. 43  del  R.D.  n.  1611  del 1933, e quindi comportavano l'applicazione delle disposizioni  dell'art. 144 cod. proc. civ. e dell'art. 11 del citato R.D. n. 1611  del  1933, prescriventi l'esecuzione delle notificazioni presso gli uffici  dell'Avvocatura  dello  Stato;  queste  disposizioni  devono  ritenersi applicabili  anche  in  caso  di  prosecuzione del patrocinio erariale per il grado  di  giudizio in corso, disposta, in occasione della ulteriore trasformazione  dell'ente pubblico in societa' per azioni, dal comma 3 bis dell'art. 15  del  D.L.  n.  16 del 1993 (inserito dalla legge di conversione n. 75 del 1993),  e  specificamente  con  riferimento alla notificazione della sentenza  conclusiva  del  grado  del  giudizio ai fini della decorrenza del termine di  impugnazione.  (Nella  specie  la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha  ritenuto  inapplicabile  l'art.  82 del R.D. n. 37 del 1934 sulla elezione di domicilio  da parte del procuratore nel luogo dove ha sede l'autorita' giudiziaria e sulle conseguenze della mancata elezione).



(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 3.4.2013) 

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