Giurisprudenza

   
CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. 3       SENT.  00108  DEL 08/01/1999
      PRES. Duva V.                     REL. Segreto A.
      PM. Nardi D.  (Conf.)
      RIC. Soc. Nation. de Trans. Maritimes
      RES. Officine Ravasini Fall.

  TRASPORTI  -  CONTRATTO  DI  TRASPORTO  (DIRITTO  CIVILE) - DI COSE -  TRASPORTO  CON RISPEDIZIONE DELLA MERCE - TRASPORTO CON SUBTRASPORTO - Trasporto  con  rispedizione e trasporto concluso con lo spedizioniere -  Vettore  - Differenze - Conseguenze - Inadempimento dell'ausiliario dello  spedizioniere  - Vettore - Azione diretta del mittente - Esclusione.

 COD.CIV. ART. 1699
 COD.CIV. ART. 2043

     Nel  contratto  di  trasporto  con rispedizione il vettore assume due obblighi:  quello  di trasferire la merce per una certa tratta, e quello - successivo  - di concludere un contratto di trasporto, quale mandatario del mittente,  per la tratta successiva. al contrario, nel contratto concluso con lo  spedizioniere  -  vettore,  quest'ultimo  assume  l'obbligo  di  eseguire  in  proprio  il  trasporto,  e  quindi assume nei confronti del mittente tutte le  obbligazioni  del  vettore,  quand'anche  si avvalga di terzi nell'esecuzione  del  trasporto.  Ne consegue che, in caso di inadempimento del terzo ausiliario dello spedizioniere - vettore, il mittente non ha azione contrattuale nei  confronti  del terzo suddetto, ma soltanto - ove ne ricorrano i presupposti -l'azione aquiliana ex art. 2043 cod. civ..


TRASPORTI  -  MARITTIMI  ED AEREI - IN GENERE - Comandante della nave -  Convenzione  di Bruxelles del 23 agosto 1924 - Poteri - Rappresentanza del vettore.

 COD.NAV. ART. 458
COD.NAV. ART. 460

     In  materia  di  trasporto marittimo, il capitano della nave ha, ai sensi degli  artt.  458 e 460 cod. nav., e dell'art. 3 Convenzione di Bruxelles del  23 agosto 1924, la rappresentanza legale del vettore.


 IMPRESA  -  DI NAVIGAZIONE - RACCOMANDATARIO - Atti illeciti commessi dagli  ausiliari  dell'armatore - Responsabilità dell'armatore - Rappresentanza processuale dell'agente raccomandatario - Esclusione.

 COD.CIV. ART. 1387
 COD.CIV. ART. 1218

     L'agente  raccomandatario  è rappresentante dell'armatore, sia dal punto  di  vista  sostanziale,  sia  dal punto di vista processuale, soltanto per le  obbligazioni  contrattuali  inerenti  la gestione della nave e del trasporto,  ma  non per le obbligazioni extracontrattuali derivanti da atti illeciti compiuti  dagli ausiliari dell'armatore (nella specie, dal capitano della nave).



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