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SEZ. 3 SENT. 00108 DEL 08/01/1999
PRES. Duva V. REL. Segreto A.
PM. Nardi D. (Conf.)
RIC. Soc. Nation. de Trans. Maritimes
RES. Officine Ravasini Fall.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - TRASPORTO CON RISPEDIZIONE DELLA MERCE - TRASPORTO CON SUBTRASPORTO - Trasporto con rispedizione e trasporto concluso con lo spedizioniere - Vettore - Differenze - Conseguenze - Inadempimento dell'ausiliario dello spedizioniere - Vettore - Azione diretta del mittente - Esclusione.
COD.CIV. ART. 1699
COD.CIV. ART.
2043
Nel contratto di trasporto con rispedizione il vettore assume due obblighi: quello di trasferire la merce per una certa tratta, e quello - successivo - di concludere un contratto di trasporto, quale mandatario del mittente, per la tratta successiva. al contrario, nel contratto concluso con lo spedizioniere - vettore, quest'ultimo assume l'obbligo di eseguire in proprio il trasporto, e quindi assume nei confronti del mittente tutte le obbligazioni del vettore, quand'anche si avvalga di terzi nell'esecuzione del trasporto. Ne consegue che, in caso di inadempimento del terzo ausiliario dello spedizioniere - vettore, il mittente non ha azione contrattuale nei confronti del terzo suddetto, ma soltanto - ove ne ricorrano i presupposti -l'azione aquiliana ex art. 2043 cod. civ..
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - IN GENERE - Comandante della nave - Convenzione di Bruxelles del 23 agosto 1924 - Poteri - Rappresentanza del vettore.
COD.NAV. ART. 458
COD.NAV. ART. 460
In materia di trasporto marittimo, il capitano della nave ha, ai sensi degli artt. 458 e 460 cod. nav., e dell'art. 3 Convenzione di Bruxelles del 23 agosto 1924, la rappresentanza legale del vettore.
IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - RACCOMANDATARIO - Atti illeciti commessi dagli ausiliari dell'armatore - Responsabilità dell'armatore - Rappresentanza processuale dell'agente raccomandatario - Esclusione.
COD.CIV. ART. 1387
COD.CIV. ART. 1218
L'agente raccomandatario è rappresentante dell'armatore, sia dal punto di vista sostanziale, sia dal punto di vista processuale, soltanto per le obbligazioni contrattuali inerenti la gestione della nave e del trasporto, ma non per le obbligazioni extracontrattuali derivanti da atti illeciti compiuti dagli ausiliari dell'armatore (nella specie, dal capitano della nave).
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