Giurisprudenza

   
 SEZ. L   SENT.  11215  DEL 06/11/1998 
 PRES. Buccarelli G.    REL. Foglia R.
 PM. Dettori P  (Conf.)
 RIC. Az. Siciliana Trasporti
 RES. Tumminello A. ed altri

TRASPORTI  -  PUBBLICI  -  FERROVIE  IN CONCESSIONE PERSONALE (IMPIEGATI  ED  AGENTI)  - FERIE ED ALTRI CONGEDI - Periodo feriale - Retribuzione  -  Determinazione  - Computabilità dei ratei di mensilità aggiuntive  -  Criteri - Riferimento alla disciplina collettiva applicabile - Necessità.

 COD.CIV. ART. 2099
 COD.CIV. ART. 2109 
 COSTITUZIONE ART. 36
 R. D. DEL 8/1/1931 NUM. 148 ART. 1 
 R. D. DEL 8/1/1931 NUM. 148 ART. 22 

     Con  riguardo al rapporto di lavoro del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, la determinazione   della   retribuzione dovuta  per  il  periodo  di  congedo annuale (con  riferimento alla computabilità  o  meno  in  essa dei ratei delle mensilità aggiuntive) va risolta alla stregua della disciplina  collettiva applicabile, attesa l'insussistenza nell'ordinamento di un principio generale di onnicomprensività della  retribuzione e tenuto conto che - al pari degli art. 36 cost. e 2109 cod.  civ.,  i  quali  si  limitano a stabilire che le ferie devono essere  retribuite  -  l'art.  22  all.  A)  al  R.D.  n. 148 del 1931, pur affermando il diritto degli agenti ad "un congedo ordinario con stipendio o paga  ed  indennità  fisse",  in sostanza rimette alla disciplina collettiva -  alla quale,  ai  sensi  dell'art.  1 R.D citato, spetta la determinazione delle  voci  suindicate  -  l'individuazione degli  elementi  inclusi  nella retribuzione per il periodo feriale.



(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 2.4.2013) 

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