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CORTE DI CASSAZIONE
 SEZ. 3 SENT. 10201 DEL 15/10/1998
 PRES. Grossi M.   REL. Duva V.
 PM. Ceniccola R. (Conf.)
 RIC. Siat Ital. Ass. & Riass. SpA
 RES. Deeb ed altro

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITA' - Clausola "full container load" - Portata - Conseguenze - Nel caso di divergenza fra la quantità della merce indicata nella polizza di carico e quella rinvenuta all'interno del container.

 COD.CIV. ART. 1693
COD.NAV. ART. 422

 In materia di trasporto marittimo, la clausola "Full container load - Said to contain", in virtù della quale il vettore riceve il contenitore ("container") già riempito e sigillato dal mittente, non esonera il vettore dal controllare il peso del contenitore. Ne consegue che, qualora all'arrivo della merce a destinazione si verifichi una divergenza tra la quantità di merce indicata sulla polizza di carico e quella rinvenuta all'interno del "container", il vettore risponde dell'ammanco ai sensi degli artt. 1693 cod. civ. e 422 cod. nav., a meno che non fornisca la prova che sulla polizza di carico era stata indicata una quantità di merce superiore a quella effettivamente caricata.



(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 3.4.2013) 

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