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CORTE DI CASSAZIONE
 SEZ. 1       SENT.  09283  DEL 17/09/1998 
      PRES. Cantillo M                 REL. Di Palma S 
    PM. Nardi V  (Diff.) 
    RIC. Ministero Finanze 
   RES. Righetti 

TRIBUTI  ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 -  IMPOSTA  SULLA  CIRCOLAZIONE  DEGLI  AUTOVEICOLI  (TASSE  AUTOMOBILISTICHE)  - IN GENERE - Tassa di circolazione sugli autoscafi - Esenzione  -  Navi soggette all'obbligo del ruolo di equipaggio - Applicabilità - Identificazione di tali navi. 

 D. P. R. DEL 5/2/1953 NUM. 39 
 L. DEL 20/4/1978 NUM. 153 ART. 1 
 COD.NAV. ART. 132 

     L'ultimo  comma della nota della tariffa E, allegata al d.P.R. 5 febbraio 1953,  n.  39  (T.U.  delle  leggi  sulle  tasse automobilistiche), nel testo sostituito  dall'art.  1  della legge 20 aprile 1978, n. 153, deve essere interpretato  nel  senso  che sono esenti dalla tassa di circolazione sugli autoscafi  soltanto  le  navi soggette all'obbligo del ruolo di equipaggio, per  tali  intendendosi soltanto le navi maggiori, ai sensi del combinato disposto degli  artt. 132, secondo comma secondo periodo, 169, primo comma, cod. nav., e 302, primo comma, reg. es. nav. mar.. 



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