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CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. 3  SENT. 08935 DEL 09/09/1998
PRES. Grossi M     REL. Salluzzo V
PM. Golia A (Conf.)
RIC. Panalpina SpA
RES. Officina Meccanica C.G.C. Srl


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 20.10.1986 l'Officina Meccanica C.G.C. S.r.l. di Vigevano conveniva davanti al Tribunale di Milano la Panalpina S.p.A. di Milano ed assumendo di avere affidato alla stessa la spedizione di tre macchine per calzaturificio a un cliente messicano, con istruzione di pagamento dietro documenti, e che questa aveva curato il trasporto via terra e via mare ed aveva eseguito la consegna senza però riscuotere il prezzo, ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di L. 5.212.437, oltre rivalutazione ed interessi legali. 

La convenuta, costituendosi, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva il rigetto della domanda sostenendo di avere trasmesso puntualmente le istruzioni di pagamento contro documenti alla propria corrispondente in Messico, Panalpina Transport Mondiales, alla quale quindi andava attribuita la responsabilità per la mancata riscossione del prezzo. 

Con sentenza 23.10.1990-24.6.1991 l'adito Tribunale accoglieva la domanda ravvisando negli elementi acquisiti la prova che la convenuta avesse operato come spedizioniere vettore e ritenendo quindi che, avendo assunto gli obblighi di quest'ultimo, fosse responsabile della mancata riscossione del prezzo. 

Avverso tale sentenza proponeva gravame la Panalpina che insisteva nella propria tesi difensiva e ne sollecitava la riforma. 

L'Officina Meccanica C.G.C. si limitava a resistere al gravame e a chiederne il rigetto. 

La Corte d'Appello di Milano, con sentenza 15 febbraio-28 aprile 1995 rigettava l'impugnazione e condannava la Panalpina al pagamento delle ulteriori spese del giudizio. 

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Panalpina affidandone l'accoglimento a sei motivi.
Resiste con controricorso l'Officina Meccanica C.G.C.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le varie censure avanzate dalla società ricorrente alla sentenza della Corte distrettuale investono, sotto differenti profili, la natura giuridica del contratto intercorso tra le parti (che, a dire della Panalpina, non sarebbe "di trasporto" ma "di spedizione") nonché, in line subordinata, la violazione ed erronea applicazione delle norme e dei principi disciplinanti la rivalutazione monetaria e la liquidazione degli interessi sulle somme rivalutate. 

Con il primo motivo, in particolare, la Panalpina denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. C.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." sostenendo che la Corte di merito si sarebbe erroneamente richiamata, per qualificare come "di trasporto" il contratto di cui trattasi, al contenuto di una lettera da lei indirizzata, prima dell'insorgenza della lite, alla Officina Meccanica, ed avrebbe, del pari erroneamente, posto l'accento sulla mancata indicazione del vettore, incaricato di tale trasporto. 

Con il secondo deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 1737 e segg. C.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. "argomentando che non esiste una norma di legge che imponga allo spedizioniere di indicare il nome del vettore con il quale ha concluso il contratto di trasporto e sostenendo che la Corte territoriale sarebbe incorsa nell'ulteriore errore di desumere la pretesa sua qualità di vettrice dall'avere essa effettuato una parte del trasporto e cioè quella dai magazzini dell'officina Meccanica ai propri (non tenendo così conto che per pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione tra le operazioni accessorie tipiche del contratto di spedizione rientrino anche le attività di ritiro della merce presso il mittente o di riconsegna della stessa al destinatario). 

Con il terzo lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art. 1717 ultimo comma c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." affermando che la Corte milanese avrebbe ancora errato nel ritenere che nella specie non sussistesse la necessità di un intervento di un sostituto del mandatario. 

Con il quarto, infine segnala "violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." per avere l'anzidetta Corte ritenuto che la Officina Meccanica C.G.C. avesse assolto l'onere della prova su di essa incombente di avere conferito alla Panalpina, oltre al mandato di spedizione, anche quello di trasporto.
I suddetti motivi sono privi di fondamento e vanno disattesi. 

Premesso che la Corte di merito non si è limitata ad evincere la natura del contratto di cui trattasi da quei pochi elementi che hanno formato oggetto dei rilievi critici della società ricorrente, in quanto, ben diversamente, si è richiamata alle precise ed articolare argomentazioni svolte dal Tribunale, deve rilevarsi che le stesse censurate osservazioni ai pretesi errori nei quali sarebbero incorsi i primi giudici, appaiono ispirate al sicuro rispetto della disciplina normativa in materia ed assistite da amplia, coerente ed adeguata motivazione, assolutamente immune da vizi logici e/o giuridici. 

Così, avuto riguardo al contenuto della lettera - ancorché di risposta ad altra del medesimo tenore - indirizzata dalla Panalpina ai legali dell'Officina Meccanica e che, se isolatamente considerata non avrebbe certo un particolare peso, deve osservarsi che, comunque, non priva di considerazione è la constatazione, giustamente evidenziata nell'impugnata sentenza, che nella stessa si sia esplicitamente parlato di "contratto di trasporto". L'uso di tale terminologia da parte di addetti ai lavori assume inoltre certamente un significato ancor più pregnante". 

Sullo stesso piano, anche se chiaramente con un minor valore, è da porre la considerazione che, nonostante la copiosa documentazione prodotta, nessun elemento consentisse di individuare un soggetto diverso dalla Panalpina al quale ricollegare l'esecuzione del contratto. Anche tale argomento infatti, di per sé certo non sufficiente ed idoneo a fornire una chiara prova sulla natura del contratto, è comunque indubbiamente logico ed integrante un sicuro elemento di convincimento in tal senso. 

Né può di contro affermarsi che nessuna norma imponga allo spedizioniere di fare il nome del vettore con il quale ha concluso il contratto di trasporto e quindi che nessun peso giuridico poteva attribuirsi a tale circostanza. Il significato che può essere assegnato alla considerazione al riguardo svolta dai giudici della Corte di merito è infatti ben diversa: e cioè non nel senso che la indicazione del nome del vettore integrasse un preciso obbligo giuridico dello spedizioniere - che non sarebbe stato assolto - ma bensì in quello, ben differente, che la mancanza di ogni specificazione al riguardo costituiva un ulteriore elemento confermativo della coincidenza nello stesso soggetto (la Panalpina) della figura dello spedizioniere e di quella del vettore. 

Avuto riguardo al successivo rilievo, svolto sempre nello stesso motivo, occorre precisare che non il solo trasporto dai magazzini della Officina Meccanica risulta essere stato curato dalla Panalpina ma anche quello (ben più consistente) effettuato per via mare (v. sul punto sentenza 1º grado) per cui prive di ogni pregnanza debbono ritenersi le considerazioni svolte sull'argomento dalla ricorrente. 

Quanto alla denunciata violazione dell'art. 1717 c.c. deve osservarsi che l'affermazione della Corte milanese secondo cui, a mente della richiamata norma, è lo stesso vettore che, attesa la sua posizione di mandatario, risponde verso il mandante dell'opera del suo sostituto, quando abbia sostituito altri a se stesso senza esservi autorizzato o senza che ciò fosse necessario per la natura dell'incarico e che nel caso in esame non risultava che il vettore fosse stato autorizzato a far riscuotere gli assegni a terzi o che ciò fosse necessario per la natura dell'incarico non va interpretata nel senso prospettato dalla ricorrente quasi che gli anzidetti giudici pretendessero che la Panalpina inviasse un proprio dipendente in Messico per svolgere tale compito. Il vero senso del loro discorso, che questa Corte ritiene perfettamente logico e non contraddittorio e che deve escludersi possa integrare la violazione in oggetto, è che la Panalpina, nella sua qualità di vettore, doveva assicurare con la propria organizzazione il perfezionamento dell'intera operazione e cioè la perfetta esecuzione del contratto, comprensiva appunto della consegna della merce e della riscossione del prezzo (integrante obbligazione accessoria del trasporto pacificamente garante su di essa). E se tanto non ha fatto o se ha fatto ricorso alla collaborazione di soggetto estraneo ala sua organizzazione è problema esclusivamente suo essendo lei a dover rispondere anche dell'opera di quest'ultimo. 

Va poi disatteso il quarto motivo con il quale si denuncia, con estrema genericità, la violazione delle norme disciplinanti l'onere della prova. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Panalpina il Tribunale prima e la Corte d'Appello poi hanno fatto corretto uso di tali norme pervenendo alla conclusione, per altro adeguatamente motivata, che fosse stata fornita da parte attrice la precisa prova dell'esatto contenuto del mandato conferito alla Panalpina, comprensivo insieme all'obbligo di spedizione, dell'incarico del trasporto. 

Anche il quinto motivo con il quale la ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 2º comma c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." non può trovare accoglimento. 

Giustamente infatti e in applicazione di costante giurisprudenza di questa Corte Suprema di Cassazione di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. 5 aprile 1986 n. 2368 Cass. 11 novembre 1992 n. 1214) la Corte distrettuale ha infatti affermato che "a fronte del notorio della svalutazione competa all'imprenditore commerciale la rivalutazione, nel presupposto che egli, appunto per la sua attività imprenditoriale, se avesse potuto disporre a tempo debito delle somme dovutegli le avrebbe investite nell'impresa, così evitando la svalutazione". 

Del pari correttamente, poi, versandosi in tema di risarcimento danni e cioè di debito di valore; ha riconosciuto gli interessi sul capitale rivalutato. 

Il sesto motivo, di mero stile e privo di contenuto è chiaramente insuscettibile di ogni esame. 

Il ricorso va quindi rigettato, sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

PER QUESTI MOTIVI

Rigetta il ricorso, compensa le spese tra le parti.



(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 3.4.2013) 

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