Giurisprudenza

 
CORTE DI CASSAZIONE
 SEZ. 3  SENT. 08713 DEL 02/09/1998
PRES. Grossi M     REL. Perconte Licatese R
PM. Golia A (Conf.)
RIC. Merzario SpA (avv. Zanchini) 
RES. Vismara Spa ed altro (avv. Fedegari)
Cassa app. Milano 27 ottobre 1995

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La S.p.a. Vismara Associate e la S.p.a. Fedegari Autoclavi, premesso che alcuni macchinari da esse affidati alla S.p.a. Andrea Merzario per il trasporto negli Stati Uniti d'America avevano subito danni per i quali erano stati rinviati in Italia per le riparazioni occorrenti, esponevano che la S.p.a. Prudential, in qualità di assicuratrice del vettore, aveva determinato l'indennizzo in L. 157.956.200, come da quietanza all'uopo sottoscritta, seppure con la riserva di richiedere l'ulteriore somma di L. 13.485.212 per esborsi aggiuntivi. Poiché nessuna somma era stata loro versata, convenivano in giudizio, aventi al Tribunale di Milano, la S.p.a. Merzario, chiedendone la condanna al pagamento dei due indicati importi, per un totale di L. 171.441.412, oltre agli accessori.
La convenuta instava preliminarmente per la chiamata in causa a titolo di garanzia, cui veniva autorizzata, del proprio suddetto assicuratore, e in via subordinata chiedeva di essere assolta dalla domanda.
La società Prudential eccepiva che i diritti assicurativi derivanti dalla polizza, stipulata "per conto di chi spetta", si erano prescritti.
L'adito Tribunale, con sentenza del 28 ottobre 1993, ritenuta fondata la domanda delle attrici verso la società Merzario, peraltro non estesa all'assicuratore chiamato in causa, nonché sfornita la stessa Merzario di un'azione di rivalsa contro di esso in quanto riferita ad un contratto di copertura assicurativa soltanto "per conto di chi spetta", condannava la convenuta al pagamento dell'importo richiesto, oltre alla rivalutazione e agli interessi, respingendo la domanda di manleva.
Appellava la soccombente e resistevano le altre parti.
Con la sentenza ora impugnata, emessa il 27 ottobre 1995, la Corte distrettuale ha respinto il gravame.
Ricorre la S.p.a. A. Merzario, deducendo sei censure. Resistono con controricorso le S.p.a. Vismara Associate, Fedegari Autoclavi e Centurion Assicurazioni (già Prudential).
Hanno depositato una memoria illustrativa la ricorrente e la resistente Axa Assicurazioni (già Centurion Assicurazioni).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, dolendosi del vizio di violazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 3 n. 6 della Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924, resa esecutiva in Italia con R.D.L. 6 gennaio 1928 n. 1958, convertito nella legge 19 luglio 1929 n. 1638, e all'art. 2951 c.c.) e del difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), la ricorrente assume che la Corte d'appello, per respingere le eccezioni di decadenza dal diritto al risarcimento del danno conseguente all'avaria intervenuta in occasione del trasporto o di prescrizione dello stesso diritto, ai sensi delle norme surricordate, ha esposto argomentazioni "confliggenti con la realtà di fatto e con le norme vigenti, ma anche del tutto prive di qualsiasi logica e conseguenzialità". Segnatamente non ha spiegato il motivo per cui a un danno occorso nell'ambito di un contratto di trasporto non risulterebbe applicabile lo specifico regime normativo che lo contraddistingue, desumibile dalle citate disposizioni di legge.
Col secondo motivo, denunciando violazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 112, 163, 324 e 327 c.p.c.) e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) la ricorrente osserva che le attrici invocarono, a fondamento della domanda, una responsabilità fondata sullo svolgimento dell'attività vettoriale, sull'inadempimento delle obbligazioni da essa nascenti e sulle conseguenze pregiudizievoli che ne erano derivate; che, in accoglimento di tale "causa petendi", il Tribunale dichiarò la responsabilità vettoriale della convenuta; che le attrici, nella comparsa costitutiva di appello, abbandonando la "causa petendi" di cui il Tribunale aveva riconosciuto la fondatezza, allegarono un titolo diverso del credito, nascente a loro dire dall'atto di quietanza emesso dalla Prudential, ma senza proporre appello avverso il titolo sul quale era fondata la pronuncia di condanna.
La Corte d'appello invece non si è limitata a valutare se ricorrevano o no i presupposti della responsabilità vettoriale, prescindendo dall'atto di quietanza, ma, senza rilevare la definitività del titolo di responsabilità individuato nel rapporto vettoriale né la novità della domanda proposta in secondo grado, ha fondato la sua decisione, peraltro non adeguatamente motivata, su un titolo ancora diverso, non invocato dalle attrici appellate, costituito non già dalla quietanza ma da una serie di comportamenti (la spedizione alle attrici della quietanza della Prudential; la commissione di una perizia estimativa dell'avaria) che consentirebbero di affermare la responsabilità della Merzario sotto il profilo dell'assunzione di un impegno a risarcire (o a far risarcire) il danno, sottoposto non alla prescrizione breve del contratto di trasporto ma alla ordinaria decennale, in realtà ispirati a mera cortesia e correttezza commerciale, senza alcun intento confessorio di responsabilità.
Col terzo mezzo, allegando la violazione degli artt. 2951 e 2944 c.c. e il vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente rileva un ulteriore errore della Corte di merito, laddove, negando che la società Merzario potesse eccepire utilmente la prescrizione ai sensi dell'art. 2951 c.c. per non essere decorso, al momento della citazione, il termine di un anno dalla data della quietanza, non ha considerato che l'emissione del documento era irrilevante agli effetti dell'interruzione della prescrizione, sia perché intervenuta quando il diritto si era già prescritto sia soprattutto perché il riconoscimento produce l'effetto interruttivo soltanto se proviene dal soggetto legittimato e non, come nella specie, da una Compagnia assicurativa estranea al rapporto. Ed invero l'emissione, da parte della Prudential, della quietanza di pagamento poteva costituire, come già sottolineato dalla Merzario nell'appello, il riconoscimento dell'obbligo di pagare l'indennità, ma non poteva certo rappresentare, come ritenuto dalla Corte territoriale senza alcuna connessione logica, il riconoscimento, da parte della Merzario, di un suo obbligo risarcitorio.
Col quarto mezzo, basato sul vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.), la ricorrente deduce che la sentenza impugnata "ha sviluppato alcune argomentazioni dirette a liberare la chiamata in causa Centurion da ogni responsabilità in ordine al pagamento dell'indennizzo e ad addossare invece alla conchiudente tale responsabilità, apparentemente concatenate in modo logico, ma prive in realtà di qualsiasi supporto razionale, oltre che contraddittorie sia tra loro, sia anche rispetto ad altre affermazioni contenute nella stessa sentenza, e in ogni caso assolutamente avulse dai titoli invocati in giudizio dalle attrici".
Ed invero da una parte la sentenza ricava la responsabilità della Merzario non dal contratto di trasporto ma da un'autonoma obbligazione; e dall'altro, fondandosi sul contratto di trasporto, sostiene che bene le attrici si sono volte contro il vettore piuttosto che contro l'assicuratore per conto di chi spetta, e che le stesse hanno diritto al risarcimento a preferenza del destinatario, non avendo questi Né ricevuto né richiesto la riconsegna della merce. E soggiunge che le attrici hanno omesso di valersi della quietanza, quando è vero il contrario, come dimostra la "mutatio libelli" da esse operata nella comparsa costitutiva di appello; e infine inutilmente afferma che è esclusa qualsiasi estensione della domanda all'assicuratore evocato dalla Merzario, poiché una specifica domanda delle attrici contro la Prudential non era necessaria, il terzo chiamato essendo divenuto parte del giudizio.
Il quinto motivo concerne la violazione degli artt. 1891 e 1411 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.). La società Merzario ricorda come la sentenza impugnata, dopo aver riconosciuto alle attrici la titolarità del diritto al risarcimento, quali soggetti assicurati ai sensi dell'art. 1891 2º comma c.c., abbia poi escluso qualunque estensione in favore delle stesse attrici delle domande formulate dalla Merzario contro la Prudential, per la ragione che esse non avrebbero mai dichiarato di voler far valere alcun diritto nei confronti di detta Compagnia, omettendo, nello stesso tempo, di dedurre un eventuale rapporto di garanzia assicurativa con la medesima. Ignora però la Corte d'appello che l'art. 1891 va interpretato in connessione con l'art. 1411 e che, per effetto di tale ultima norma, il terzo (in questo caso le attrici) acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione; mentre, in base al successivo comma dello stesso art. 1411, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante solo in caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne.
Nel caso specifico le attrici hanno senza equivoci manifestato la volontà di accettare la stipulazione in loro favore sottoscrivendo la quietanza, né rileva la loro richiesta di un risarcimento maggiore di quello liquidato dalla Compagnia, che anzi dimostra ulteriore adesione alla stipulazione stessa. Dimentica infine la Corte d'appello che l'assicurazione per conto di chi spetta, stipulata dallo spedizioniere vettore, è riconducibile nell'ambito dell'assicurazione della responsabilità civile.
Col sesto motivo, infine, allegando la violazione dell'art. 1274 c.c., e ancora una volta, il vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente nega che, come ritenuto dalla Corte d'appello, l'obbligazione in parola abbia natura risarcitoria e comporti la rivalutazione, posto che tale affermazione contraddice la premessa, secondo cui la responsabilità della Merzario non nasce dal contratto di trasporto ma dall'assunzione, da parte sua, di un diverso obbligo specifico, come tale estraneo alle obbligazioni di valore.
Le prime tre censure, da esaminare, per le loro connessioni, in un unico contesto, sono fondate.
La Corte d'appello, per superare le due eccezioni preliminari della Merzario, di decadenza ai sensi dell'art. 3 n. 6 della ricordata Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 sulla polizza di carico o di prescrizione ai sensi dell'art. 2951 c.c., premesso, in punto di fatto, che l'incidente a causa del quale i macchinari rimasero danneggiati avvenne "nel corso del trasporto su strada a Norfolk" e che, in seguito all'incidente, venne "appositamente concordato ed attuato il rinvio in Italia delle apparecchiature per le riparazioni necessarie presso le stesse aziende produttrici e venditrici", ossia le società Vismara e Fedegari, ha così argomentato: 1) la Convenzione non è applicabile, giacché "si verteva e si verte nell'ambito di un contesto negoziale acceduto al contratto principale, ma autonomo da esso, perché inteso ad un amichevole componimento, in sostanza transattivo, della questione allora insorta e dei possibili profili contenziosi"; 2) quanto all'eccezione di prescrizione, la stessa appellante Merzario, nella citazione introduttiva del grado, qualifica "la quietanza di risarcimento predisposta dalla Prudential (...) nel gennaio 1989, e trasmessa, si noti, a propria cura alla società Vismara per la sottoscrizione anche da parte della Fedegari Autoclavi, come "ultimo atto suscettibile in interrompere i( decorso del termine di cui all'art. 2951 c.c."; "e dunque con esito utile ai fini in discussione, posta la di poco successiva introduzione della causa"; 3) comunque "il rinvio degli impianti in Italia era stato senza dubbio concordato dalle parti", avendo nell'occasione la Merzario "commesso una perizia d'avaria (...), facendo altresì intervenire (...) l'assicuratore Prudential"; 4) la stessa appellante, proclamando il suo diritto di essere "manlevata" dalla Prudential, cui attribuisce un comportamento "inequivocabilmente confessorio", "nel contempo (...) evidenzia che il suo comportamento nelle circostanze dettesi, ovvero con le iniziative assunte, era stato quello (...) di riconoscersi responsabile per l'accaduto sinistro e di impegnarsi al risarcimento del caso od anche solo a procurarlo tramite il terzo assicuratore"; 5) in conclusione "tale non refutabile scelta operativa era valsa a far insorgere comunque una autonoma obbligazione rispetto alla figura originaria da cui si occasionava - il contratto di trasporto -, ormai soggetta alla ordinaria prescrizione decennale".
Va subito precisato che, essendo avvenuto il danneggiamento, come accertato dal giudice di merito, durante la fase finale del trasporto per via di terra, la Merzario non può invocare l'assoggettamento del rapporto alla Convenzione di Bruxelles.
Infatti il regime della responsabilità in essa previsto trova applicazione dal momento della caricazione delle merci a bordo della nave fino a quello del loro sbarco (art. 1 lett. E). Il trasporto misto di cose, per via marittima e terrestre, sebbene caratterizzato dall'assoluta prevalenza del tratto marittimo, non rientra dunque nell'ambito della normativa speciale prevista dalla Convenzione, riguardante il solo contratto di trasporto che si svolge esclusivamente per via marittima, ma rimane regolato dalla disciplina del codice civile (Cass. 8 luglio 1993 n. 7504; cfr., sulla prevalenza, in tal caso, del codice civile anche rispetto al codice della navigazione, Cass. 17 novembre 1978 n. 5363; e, per analogo principio affermato in tema di trasporto misto internazionale per via aerea e per terra, Cass. 14 febbraio 1986 n. 887).
Così appurato che non è questione di decadenza a norma della Convenzione ma semmai di prescrizione ai sensi dell'art. 2951 20 comma c.c. (diciotto mesi, avendo avuto termine il trasporto fuori d'Europa), emerge subito l'erroneità, puntualmente denunciata, del primo argomento addotto dalla Corte d'appello per disattendere la relativa eccezione della Merzario.
A norma dell'art. 2944 c.c., "la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere".
Essendo in discussione, tra le mittenti attrici e la convenuta Merzario, in forza del contratto di trasporto (come si vedrà tra breve), il diritto delle prime al risarcimento del danno da avaria nei confronti della seconda, pur concedendo che il riconoscimento del diritto, idoneo a interrompere la prescrizione, non esige forme particolari ma può essere anche tacito o implicito, purché univoco, la Corte d'appello avrebbe dovuto spiegare in modo logico, sulla base di fatti concludenti, dove si radichi l'asserito effetto interruttivo in danno della Merzario. Segnatamente avrebbe dovuto chiarire come potesse derivare quest'ultimo effetto da un atto (la quietanza) trasmesso dalla Merzario alle mittenti ma predisposto, in vista del pagamento alla Vismara e alla Fedegari dell'indennizzo previsto dal contratto assicurativo, da un altro soggetto (la Prudential), contro il quale il diritto all'indennizzo poteva essere fatto valere.
Viceversa essa si è basata, in modo nient'affatto appagante, su una pura e semplice opinione soggettiva manifestata in proposito dall'appellante Merzario, la quale per giunta assume oggi di essere stata fraintesa, avendo più oltre, nello stesso appello, meglio espresso il suo pensiero col precisare che la quietanza era in realtà ricognitiva del solo obbligo della Prudential di pagare l'indennità e non poteva avere riflessi negativi per essa Merzario.
Non meno viziato è il secondo argomento col quale la Corte d'appello ha ritenuto di respingere l'eccezione di prescrizione.
Non può infatti non rilevarsi come il giudice del gravame (peraltro nella sola disamina di tale questione preliminare, nella risoluzione di tutte le altre questioni avendo ragionato unicamente in termini di contratto di trasporto) abbia arbitrariamente sostituito alla "causa petendi" fatta valere inequivocamente dalle attrici (inadempimento del contratto di trasporto: art. 1693 c.c.) un titolo completamente diverso e distinto, anch'esso di natura negoziale ma affatto nuovo.
Questo nuovo titolo, dai contorni invero non ben definiti, sembra sia stato rinvenuto in una sorta di transazione, stipulata nemmeno espressamente ma per fatti concludenti, in forza della quale (dapprima la Merzario ordinando una perizia di avaria, di poi le attrici e la convenuta concordando il rientro dei macchinari in Italia per le riparazioni e intavolando trattative con l'assicuratrice Prudential, sfociate nella emissione, da parte di quest'ultima, della più volte ricordata quietanza, sottoscritta con riserva dalle mittenti) sarebbe stata novata l'originaria obbligazione risarcitoria da trasporto della Merzario, che avrebbe assunto, in sostituzione, un autonoma obbligazione risarcitoria, svincolata dal contratto di trasporto, o per lo meno si sarebbe impegnata a procurare il risarcimento alle controparti per il tramite della società assicuratrice. Di qui l'applicazione dell'ordinaria prescrizione decennale.
Una simile escogitazione, come affiora dalle stesse odierne difese delle resistenti Vismara e Fedegari, non trova il benché minimo addentellato nelle deduzioni in fatto e in diritto delle attrici, le quali con l'atto di citazione allegarono unicamente il contratto di trasporto con la Merzario e la conseguente responsabilità (presunta) della medesima, ancorandosi alla quietanza emessa dalla Prudential come a un semplice, obiettivo parametro concordato di una parte del danno subìto, dovendosi aggiungere l'ulteriore importo di L. 13.485.212, preteso per le spese di rientro dei macchinari in Italia; e mantennero inalterata questa prospettazione, che poi era la più naturale e lineare, anche nelle conclusioni definitive di primo grado (nelle quali chiesero la condanna della Merzario "al pagamento di L. 157.956.200 portate dall'atto di quietanza 27 gennaio 1989" e in subordine "al pagamento dell'ulteriore somma di L. 13.185.212").
Non per nulla il Tribunale non ebbe difficoltà a inquadrare nei suoi esatti confini la controversia, affermando a chiare lettere la "responsabilità vettoriale" della Merzario, senza che le attrici, pur esposte, in base al contratto di trasporto, al rischio della prescrizione, avessero di che dolersi, essendosi limitate, nella comparsa costitutiva di appello, ad asserire, non si sa a qual fine, che "dall'atto di quietanza ha origine il credito delle attrici di primo grado".
Non occorre ricordare come al giudice sia fatto divieto dall'art. 112 c.p.c. di sostituire l'azione espressamente proposta con una diversa, fondata su fatti diversi o su una diversa "causa petendi", con la conseguente introduzione nel processo di un nuovo o diverso titolo, accanto a quello posto dalla parte a fondamento della domanda, e di un nuovo tema d'indagine (Cass. 18 aprile 1996 n. 3670; 20 aprile 1990 n. 3289; 12 giugno 1986 n. 3916). E' poi "jus receptum" che il giudice di appello può dare al rapporto dedotto in causa (e quindi alla domanda che in esso si rispecchia) una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado e prospettata dalla parte, ma sempre, per non incorrere nel vizio di extrapetizione, con il limite invalicabile di lasciare inalterati il "petitum" e la "causa petendi" e di non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto (Cass. 5 febbraio 1987 n. 1138; 10 gennaio 1981 n. 211; 9 febbraio 1977 n. 580).
In particolare è stato ritenuto sussistente il vizio di extrapetizione in ipotesi analoghe alla presente, quando il giudice applichi d'ufficio una disciplina di natura contrattuale non allegata dall'attore a sostegno della domanda (Cass. 15 dicembre 1990 n. 11920); o quando il giudice di appello confermi la sentenza di primo grado ponendo a fondamento della propria decisione un fatto giuridico costitutivo diverso da quello dedotto in giudizio ed oggetto di contestazione in sede di gravame (Cass. 13 maggio 1993 n. 5463).
L'accoglimento dei primi tre motivi del ricorso, da cui consegue l'assorbimento delle residue censure, comporta la cassazione della sentenza impugnata, col rinvio ad un altro giudice di pari grado, designato nel dispositivo, il quale dovrà decidere la controversia, e in primo luogo l'eccezione di prescrizione, alla stregua dell'unica "causa petendi" azionata (contratto di trasporto e connessa responsabilità "ex recepto").
Lo stesso giudice provvederà anche sulle spese del presente giudizio di Cassazione (art. 385 u.c. c.p.c.).

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbiti gli altri; cassa in relazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano.


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 27.3.2013) 

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