Giurisprudenza

 
CORTE DI CASSAZIONE 
SEZ. L       SENT.  5923  DEL 12/06/1998 
 PRES. Lanni S.       REL. Filadoro C.
 PM. Raimondi G. (Conf.) 
 RIC. Riccardi  (Avv. Vilardi)
 RES. Il Ponte S.p.A.  (Avv. Persiani)
Conferma trib. Trani 22 febbraio 1995

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 26 gennaio-22 febbraio 1998, il Tribunale di Trani ha confermato la decisione del locale Pretore che aveva dichiarato prescritti eventuali crediti di lavoro maturati dal marittimo Riccardi Benito nei confronti della società Costa Armatori di Genova (ora Il Ponte).
Il Tribunale osservava:
- che il giudice può sempre applicare un termine diverso di decorrenza della prescrizione una volta che l'eccezione di prescrizione sia stata ritualmente proposta, senza che possa configurarsi alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
- che, benché non fosse stata accertata nel corso del giudizio di primo grado la data esatta della cancellazione dal turno (termine dal quale deve compitarsi la decorrenza della prescrizione), questa era avvenuta nel febbraio 1984, avendone la datrice di lavoro dato comunicazione alla parte il 27 febbraio 1984. D'altro canto, precisava il Tribunale, lo stesso Riccardi secondo la lettera del suo difensore del 4 settembre 1984 confermava di essere stato licenziato prima del 29 marzo 1984;
- tanto premesso rilevata che la richiamata lettera del 4 settembre 1984 dell'avv. Machiavelli di Genova - alla quale tra l'altro era allegato un semplice prospetto di spettanze redatto dal Riccardi, privo di firma - non poteva comunque "giovare ai fini dell'interruzione della prescrizione, sia perché manca in essa qualsiasi dichiarazione di diffida ad adempiere, e qualsiasi formale richiesta di pagamento di spettanze, avendo la sola funzione di sondare informalmente la società in ordine alla possibilità di accedere bonariamente alle richieste dell'istante, e sia perché, comunque, il biennio prescrizionale risulta ampiamente decorso, rispetto a tale missiva, alla data del deposito e della notificazione del ricorso, avvenuti il 9 settembre 1987 ed il 18 settembre 1987";
- in un quadro di tal genere (cioè in mancanza di qualsiasi atto interruttivo), del tutto inutile appariva l'ammissione del capitolo di prova riguardante l'effettivo ricevimento di una seconda lettera di altro difensore del Riccardi da parte della società Costa Armatori, in funzione interruttiva della prescrizione, in quanto comunque spedita dopo la decorrenza del biennio dal licenziamento.
Da ultimo, in ordine alla richiesta di reintegrazione formulata dal Riccardi nell'atto introduttivo del giudizio, il Tribunale osservava che "egualmente tardiva risulta l'impugnativa del licenziamento proposta in primo grado" in quanto proposta dopo il termine di legge.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Riccardi con tre distinti motivi.
Resiste la Costa Armatori spa (ora il Ponte spa) con controricorso tardivo, seguito da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di prescrizione (artt. 373 codice della navigazione, 1422, 1442 e 2947 codice civile), nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe errato nell'applicare alla fattispecie sottoposta al suo esame la prescrizione biennale di cui all'art. 373 codice della navigazione, in luogo dei termini prescrizionali previsti dalla normativa di diritto comune.
Il motivo è infondato.
Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che tutti i diritti derivanti dal rapporto di lavoro nautico sono soggetti al termine di prescrizione di due anni, ai sensi dell'art. 373 codice della navigazione, prescrizione che non può iniziare a decorrere prima della cessazione del rapporto stesso, la quale non coincide con lo sbarco, e si verifica nel momento e nel luogo in cui il marittimo riceve la comunicazione della sua cancellazione dai turni particolari o della non reiscrizione in essi (Cass. 257 del 7 febbraio 1962, 383 del 17 gennaio 1987, 8456 del 18 novembre 1987, 9537 del 22 dicembre 1987, 777 del 29 gennaio 1988, 5014 del 3 settembre 1988, 1479 del 23 marzo 1989, 4174 del 17 ottobre 1989).
Pertanto, il Tribunale correttamente ha individuato le norme applicabili al caso di specie in quelle di cui all'art. 373 codice della navigazione.
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 373 codice della navigazione, 1362, 2727, 2729, 2943 e 2935 codice civile, nonché omessa ed insufficiente motivazione. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nel non ammettere, in quanto irrilevante, il giuramento decisorio sull'avvenuto ricevimento della seconda lettera del difensore del Riccardi da parte della società.
Anche tale motivo è infondato.
Deve rilevarsi che è precluso a questa Suprema Corte qualsiasi esame della rilevanza attribuita dal giudice di merito ai riscontri probatori forniti dalle parti, essendo tali elementi rimessi all'indagine di fatto ed all'apprezzamento dello stesso giudice di merito, incensurabili se adeguatamente e correttamente motivati (Cass. 19 marzo 1994 n. 2628, 18 maggio 1994, n. 4833).
La motivazione della sentenza impugnata contiene una approfondita disamina delle lettere prodotte dal ricorrente, che sfugge a qualsiasi censura in questa sede di legittimità, avendo i giudici di appello fornito ampia giustificazione del loro convincimento circa il contenuto e la tempestività delle lettere in questione.
Quanto alla lettera dell'avv. Macchiavelli i giudici di appello hanno concluso che la stessa non conteneva alcuna richiesta di pagamento di differenze retributive, né una diffida ad adempiere, precisando che l'elenco senza firma ad essa allegato non poteva - da solo o unitamente alla lettera del difensore - contribuire a colmare tale lacuna. Donde l'inidoneità di tali documenti ad interrompere il decorso del termine prescrizionale di cui all'art. 373 codice della navigazione e, conseguentemente, l'inutilità del giuramento decisorio deferito dal Riccardi in quanto la ricezione della seconda missiva (datata 5 luglio 1986) doveva in ogni caso considerarsi successiva al termine biennale di prescrizione decorrente dal 27 febbraio 1984.
Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 e 6 della legge 604 del 1966, nonché omessa ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia.
Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe errato nel ritenere tardiva l'impugnazione del licenziamento, senza peraltro individuare la data esatta di risoluzione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Anche tale ultimo motivo è infondato.
Il Tribunale ha dato atto che pur non essendo stata accertata nel corso del giudizio di primo grado la data esatta di cancellazione dal turno del Riccardi, in ogni caso di tale cancellazione venne data comunicazione all'interessato il 27 febbraio 1984.
Sulla base di tale accertamento, che non è stato minimamente contestato dal ricorrente, i giudici hanno coerentemente concluso per la tardività dell'impugnazione del licenziamento, sia con riferimento al termine di decadenza previsti dalla disciplina ordinaria (art. 6 della legge 604 del 1966), sia con riferimento al termine biennale di prescrizione previsto dall'art. 373 codice di navigazione, che opera con riferimento a tutti i diritti del lavoratore derivanti dal contratto di arruolamento.
In tal modo, i giudici di appello hanno mostrato di tener conto della pronuncia della Corte Costituzionale (3 aprile 1987, n. 96) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 10 della legge 15 luglio 1966 n. 604 e 35 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nella parte in cui escludevano l'applicabilità al personale navigante delle imprese di navigazione dell'intera legge 604 del 1966 e dell'art. 18 della legge 300 del 1970.
Come ha rilevato la difesa dell'intimata nella discussione orale odierna, l'applicabilità della disciplina comune del licenziamento anche ai lavoratori marittimi, derivata da tale sentenza, non può prescindere dalla necessità di coordinare ed integrare tale normativa con i principi e le disposizioni speciali vigenti in materia di contratto di lavoro marittimo, potendosi, solo in tal modo, evitare gravi incongruenze sistematiche.
Tale coordinamento comporta la necessaria identificazione della comunicazione scritta del licenziamento (richiesta della disciplina comune) con i provvedimenti di cancellazione dal turno particolare previsto dalla disciplina speciale quale atto risolutivo del contratto di arruolamento in regime di continuità (Cass. 17 ottobre 1989 n. 4174 e le altre decisioni sopra segnalate).
Poiché tale documento, secondo l'accertamento compiuto dai giudici di appello, è stato portato a conoscenza del lavoratore in data 27 febbraio 1984 (pag. 3 della sentenza impugnata), sono state adempiute tutte le prescrizioni previste dalla legge 604 del 1966, con la conseguenza che l'impugnazione del licenziamento proposta con il ricorso in primo grado deve considerarsi tardiva (art. 6 della legge 604 del 1966).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, che vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto che la tardività del controricorso, secondo i principi generali, preclude anche la presentazione di memorie difensive (Cass. S.U. 3062 del 26 maggio 1979, 53422 del 22 ottobre 1984).

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in L. 43.500 oltre a L. 3.000.000 (tremilioni) per onorari di avvocato.


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 27.3.2013) 

(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che il testo sia aggiornato a tale data.

Motori di ricerca:

Google
 
sul Web su www.fog.it

Studio legale Fogliani            Studio legale De Marzi