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CORTE DI CASSAZIONE
 SEZ. 1  SENT. 05884 DEL 12/06/1998
PRES. Grieco A.     REL. Panebianco U.R.
PM. Maccarone V. (Conf.)
RIC. Ministero delle Finanze
RES. IFIL SpA in Amm. Straordinaria

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - SPIRITI - IN GENERE - Prodotto originariamente destinato all'esportazione - Imposta - Esenzione - Bolletta di cauzione per il trasporto dalla fabbrica alla dogana - Esistenza - Necessità. 

D. M. DEL 8/7/1924 
R. D. DEL 25/11/1909 NUM. 762 ART. 100 

 In tema di imposta di fabbricazione sugli spiriti e con riguardo a prodotti originariamente destinati all'esportazione e, quindi, esenti da imposta, la cosiddetta bolletta di cauzione (C/21), ai sensi del disposto degli artt. 1 e 18 del D.M. 8 luglio 1924 (T.U. delle disposizioni legislative per l'imposta di fabbricazione degli spiriti) 62, 67, 110 del R.D. 25 novembre 1909 n. 762, costituisce un documento imprescindibile di cui il produttore deve munirsi per l'uscita dalla fabbrica, in esenzione d'imposta, della merce anche solo per introdurla nei magazzini doganali. Unicamente attraverso i dati contenuti in tale bolletta, il Servizio di Vigilanza provvede, infatti, al riscontro quantitativo della merce in arrivo nel deposito doganale ed alla successiva restituzione del documento all'Ufficio Tecnico e, solo a seguito dello "scarico" del prodotto nel registro di fabbrica, cui viene allegata poi la bolletta, il produttore può ritenersi "liberato". 


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 28.3.2013) 

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