Giurisprudenza

   
CORTE DI CASSAZIONE
 SEZ. 3  SENT. 05262 DEL 28/05/1998
PRES. Iannotta A.      REL. Coco G.S.
PM. Nardi D. (Conf.)
RIC. Vannini
RES. Domenichelli SpA

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - CUSTODIA - Omessa indicazione dell'elevato valore della merce - Incidenza - Esclusione dell' obbligo di particolare cautela nel custodirla - Conseguenze - Esonero da responsabilità - Condizioni. 

COD.CIV. ART. 1693 
COD.CIV. ART. 1694 

 L'omessa indicazione dell'elevato valore della merce trasportata, può determinare l'esclusione dell'obbligo del vettore di adottare una cautela particolare nel custodirla, perchè il suo comportamento va valutato in concreto, e quindi esonerarlo da responsabilità, se il fatto è avvenuto imprevedibilmente e inevitabilmente (nella specie la suprema Corte ha confermato l'esclusione della responsabilità del vettore, rapinato di un dipinto, di cui ignorava il rilevante valore, mentre sostava per dormire in una piazzola isolata, ma solitamente frequentata da altri automobilisti, senza aver azionato gli allarmi antifurto). 


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 28.3.2013) 

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