Giurisprudenza

   
CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. 1       SENT.  04402  DEL 04/05/1998 
PRES. Sgroi R                    REL. Di Palma S 
PM. Cinque A  (Conf.) 
RIC. CANTIERI MARINA S. GIORGIO SpA 
RES. MINISTERO DELLE FINANZE 

DEMANIO - DEMANIO STATALE - MARITTIMO - Concessionario di suolo demaniale  -  Titolare di concessione "ad aedificandum" - Contenuto ed effetti  della  concessione - Costituzione di diritti reali ovvero meramente  obbligatori  a favore del concessionario - Criteri discretivi - Fattispecie. 

 COD.CIV. ART. 934
 COD.CIV. ART. 952 
 COD.CIV. ART. 953 
COD.NAV. ART. 28 
COD.NAV. ART. 31 
COD.NAV. ART. 36 
COD.NAV. ART. 47 
COD.NAV. ART. 49 

     Al  fine di stabilire se una concessione amministrativa su di un bene appartenente  al  demanio  marittimo  sia  costitutiva di diritti aventi natura reale  o  meramente obbligatoria, risulta decisiva la complessiva interpretazione  - di competenza del giudice di merito, trattandosi di apprezzamenti di fatto  -  del "titolo" costitutivo del diritto e, cioè, dell'atto di concessione,  con particolare riferimento alla disciplina relativa alla destinazione  delle  opere costruite dal concessionario al momento della cessazione del  rapporto  (principio  affermato  dalla Corte in relazione ad una vicenda concessoria  avente ad oggetto la temporanea occupazione e l'uso di uno specchio d'acqua  del demanio marittimo allo scopo di costruire e mantenere una darsena  da  attrezzare  ad  approdo  asservito ad attivita' cantieristica minore.  Premessi  i  rilievi  che, nell'atto di concessione, era stato previsto l'obbligo  della  società concessionaria di costruire una serie di opere funzionali  all'attrezzatura  della darsena; che il corrispettivo della concessione era  determinato  ad  anno; che era facolta' della concessionaria la costituzione  - previa autorizzazione della amministrazione - di ipoteca sulle opere costruite  sui  beni  demaniali; che, in caso di decadenza, rinuncia o revoca  della  concessione,  era  prevista  l'acquisizione  in proprietà dello Stato  delle  opere  -  e  non anche la loro demolizione al momento della cessazione  del  rapporto  a  cura e spese del concessionario -, la S.C. ha ritenuto sussistere,  nella  specie,  un  rapporto  concessorio  costitutivo di un vero e proprio  diritto  di superficie in favore della società concessionaria, considerando,  ancora,  che  a tale conclusione era legittimo pervenire anche in forza  di  una corretta interpretazione della disciplina di cui agli artt. 46 c.  nav. e 30 reg. es., dettati in tema di subingresso nella concessione e di  vendita  o esecuzione  forzata con riferimento alle opere costruite dal concessionario). 


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 27.3.2013) 

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