Giurisprudenza

   
CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. 2       SENT.  04350  DEL 29/04/1998 
PRES. Garofalo G .                REL. Cristarella Orestano F. 
PM. Sepe E.A.  (Conf.) 
RIC. Ministero Lavori  Pubblici 
RES. S.r.l. Fallimento Tecnaval 

NAVE - COSTRUZIONE (CANTIERI, CONTRATTO, RESPONSABILITA') - Fallimento  del costruttore - Domanda di separazione di nave non ultimata - Inammissibilità  - Passaggio di proprietà al committente - Ultimazione  e  consegna  - Disciplina dell' appalto, richiamata dall' art. 241 cod.  nav.-  Trascrizione  del  nome del committente del contratto nel      registro delle navi in costruzione e suo consenso al varo - Finalità. 

 COD.CIV. ART. 1665 
 COD.CIV. ART. 1673 
 LEGGE FALLIM. ART. 101 
 LEGGE FALLIM. ART. 103 
 COD.NAV. ART. 232 
 COD.NAV. ART. 241 
 COD.NAV. ART. 243 
 COD.NAV. ART. 244 
 COD.NAV. ART. 238 
 REG.NAV.MAR. ART. 411 
 REG.NAV.MAR. ART. 315 
 COD.NAV. ART. 234 
 COD.NAV. ART. 855 

     Il  committente  della costruzione di una nave non può chiederne la consegna,  previa  separazione dall'attivo fallimentare, prima dell'ultimazione  di  essa perchè il relativo contratto, salva volontà contraria delle parti,  per  espresso  richiamo dell'art. 241 cod. nav., è disciplinato dalla normativa  dell'appalto,  sì  che  egli  ne  diviene proprietario soltanto con il completamento  e  l'accettazione dell' opera, mentre la trascrizione del nome committente  nel registro delle navi in costruzione è idonea soltanto a vincere  la  presunzione,  disposta  dall' art. 238 cod. nav., della costruzione per  conto  del costruttore, e il consenso di quegli al varo della nave, previsto  dall'art. 243 cod. nav., è necessario perchè prelude all'accettazione di essa. 


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 27.3.2013) 

(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che il testo sia aggiornato a tale data.

Motori di ricerca:

Google
 
sul Web su www.fog.it

Studio legale Fogliani            Studio legale De Marzi