
SEZ. 2 SENT. 04350 DEL 29/04/1998
PRES. Garofalo G . REL. Cristarella Orestano F.
PM. Sepe E.A. (Conf.)
RIC. Ministero Lavori Pubblici
RES. S.r.l. Fallimento Tecnaval
NAVE - COSTRUZIONE (CANTIERI, CONTRATTO, RESPONSABILITA') - Fallimento del costruttore - Domanda di separazione di nave non ultimata - Inammissibilità - Passaggio di proprietà al committente - Ultimazione e consegna - Disciplina dell' appalto, richiamata dall' art. 241 cod. nav.- Trascrizione del nome del committente del contratto nel registro delle navi in costruzione e suo consenso al varo - Finalità.
COD.CIV. ART. 1665
COD.CIV. ART. 1673
LEGGE FALLIM. ART. 101
LEGGE FALLIM. ART. 103
COD.NAV. ART. 232
COD.NAV. ART. 241
COD.NAV. ART. 243
COD.NAV. ART. 244
COD.NAV. ART. 238
REG.NAV.MAR. ART. 411
REG.NAV.MAR. ART. 315
COD.NAV. ART. 234
COD.NAV. ART. 855
Il committente della costruzione di una nave non può chiederne la consegna, previa separazione dall'attivo fallimentare, prima dell'ultimazione di essa perchè il relativo contratto, salva volontà contraria delle parti, per espresso richiamo dell'art. 241 cod. nav., è disciplinato dalla normativa dell'appalto, sì che egli ne diviene proprietario soltanto con il completamento e l'accettazione dell' opera, mentre la trascrizione del nome committente nel registro delle navi in costruzione è idonea soltanto a vincere la presunzione, disposta dall' art. 238 cod. nav., della costruzione per conto del costruttore, e il consenso di quegli al varo della nave, previsto dall'art. 243 cod. nav., è necessario perchè prelude all'accettazione di essa.
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