
SEZ. 1 SENT. 02930 DEL 20/03/1998
PRES. Vessia A. REL. Vitrone U.
PM. Fedeli M. (Diff.)
RIC. Depau
RES. Reg. Aut. Sardegna ed altra
DEMANIO - DEMANIO STATALE - MARITTIMO - Portata - Lagune - Inclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - Nel caso di espropriazione relativa a lavori di risanamento e ristrutturazione di lagune - Competenza a conoscere l'opposizione alla stima - Del Tribunale Superiore delle acque - Esclusione - Della Corte di Appello ex art. 19 della legge n. 865 del 1971 - Sussistenza - Fondamento.
COD.CIV. ART. 822
L. DEL 22/10/1971 NUM. 865 ART.
19
COD.NAV. ART. 28
La condizione giuridica delle lagune è definita dall'art. 28 cod. nav., che le elenca fra i beni costituenti il demanio marittimo. Ne consegue che alle acque lagunari non sono applicabili le norme del T.U. sulle Acque Pubbliche, fatta eccezione per quanto riguarda i soli ricorsi contro i provvedimenti in materia di diritti esclusivi di leggi sulla pesca, la cui cognizione è - per l'appunto - deferita al Tribunale Superiore delle Acque, secondo il disposto dell'art. 143, lett. C) del relativo T. U.. Ne consegue ulteriormente che la cognizione relativa all'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione di terreni interessati da lavori di ristrutturazione di una laguna rientri nella competenza della Corte di Appello, quale giudice di merito di unico grado ai sensi dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
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