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CORTE DI CASSAZIONE 
SEZ. U       SENT.  02642  DEL 10/03/1998 
      PRES. Corda M.                    REL. Corona R. 
      PM. Morozzo Della Rocca F.  (Conf.) 
      RIC. Porcile Spedizioni  S.p.A. 
      RES. Siamar s.r.l 

GIURISDIZIONE  CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - Art.  17 Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Clausola di proroga  convenzionale  della  giurisdizione  - Specifica approvazione ex art.  1341  cod.  civ.  -  Necessità  - Esclusione - Limiti - Giudice straniero competente  -  Individuabilità in base alla clausola - Necessità - Fattispecie. 

 COD.CIV. ART. 1341 
 COD.PROC.CIV.ABR. ART. 4 
 TRATT. INTERNAZ. DEL 27/9/1968 ART. 17 
 TRATT. INTERNAZ. DEL 9/10/1978 
 L. DEL 29/11/1980 NUM. 967 
 COD.NAV. ART. 463 

      La  clausola  di  proroga  convenzionale  della  giurisdizione  a  norma  dell'art.  17  della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, (resa esecutiva  con  legge n. 804 del 1981) secondo l'interpretazione vincolante di  cui  alla  sentenza  della  Corte di Giustizia CEE 14 dicembre 1976, in causa 24/76,  e le modifiche introdotte dalla convenzione del Lussemburgo del 9 ot tobre  1978  (resa  esecutiva  con legge n. 967 del 1980) non necessita della specifica  approvazione richiesta dall'art. 1341 cod. civ. ma esige serie garanzie  di  consapevole  adesione  da  parte del contraente che non l'ha predisposta,  nonche'  la  specifica indicazione del giudice straniero in favore del  quale  la giurisdizione italiana e' derogata (Nella specie la S.C ha ritenuto  non  sufficientemente motivata la sentenza di merito che aveva considerato  indizio  di  consapevole  adesione alla deroga della giurisdizione la  sottoscrizione  da  parte del caricatore di uno degli originali della polizza di  carico,  nella quale erano contenute numerose altre clausole di vario tipo,  ed  aveva altresi' fatto riferimento ad una prassi in tal senso nel commercio  internazionale,  senza  addurre elementi giustificativi della convinzione  circa l'esistenza effettiva di tale prassi. La S.C. ha inoltre rilevato  che,  recando  la  polizza  di  carico l'intestazione ad una società cui  facevano  riferimento varie compagnie marittime di diversa nazionalità e non risultando  quale  di esse avesse armato effettivamente la nave, era impossibile  determinare  la  nazionalità  del  vettore  armatore e per conseguenza l'autorità giudiziaria cui sarebbe spettata la giurisdizione). 


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 27.3.2013) 

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