Giurisprudenza

 
CORTE DI CASSAZIONE
 SEZ. 3  SENT. 484 DEL 20/01/1998
PRES. Grossi M.     REL. Limongelli A.
PM. Sepe EA (Conf.)
RIC. Soc. Uniexport (avv. Sisto)
RES. Soc. Assic. Milano (avv. Persiani)
Conferma app. Brescia 4 febbraio 1995

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 5.11.1985 la s.r.l. Uniexport di Brescia espose di aver venduto una partita di merci varie alla ditta Uniproducts di Dublino, di aver assicurato la partita con la s.p.a. Milano Assicurazioni e di averla consegnata per il trasporto via terra e via mare allo spedizioniere I.T.K. Sostenne che il carico era stato quasi completamente perduto durante il trasporto e convenne, quindi, dinanzi al Tribunale di Bergamo la Milano Assicurazioni per esserne indennizzata. La società convenuta contestò la legittimazione della attrice, sostenendo che questa aveva stipulato la polizza nella assunta qualità di spedizioniere e con clausola "per conto di chi spetta". Chiamò in causa, ai sensi dell'art. 1916 Cod. Civ., la società I.T.K. e i vettori C.A.S.A. (Consorzio Autotrasportatori Spezzini Artigiani), Agenzia Marittima Italica s.p.a. e orlandi Giuseppe, che, contestarono il fondamento dell'azione di surrogazione. La Agenzia Marittima Italica e l'Orlandi chiamarono, a loro volta, in garanzia la s.p.a. Società Italiana d'Assicurazioni (S.I.P.A.), che chiese il rigetto della domanda principale della Uniexport e delle domande di garanzia della C.A.S.A. e dell'orlandi. La Uniexport chiese, inoltre, a titolo extracontrattuale, la condanna dei vettori al risarcimento del danno. con sentenza del 18.2.1992 il Tribunale rigettò la domanda di pagamento dell'indennizzo assicurativo proposta dalla Uniexport nei confronti della Milano Assicurazioni e non pronunziò sulle altre domande, che ritenne assorbite. Ha appellato la Uniexport, insistendo nelle domande proposte in primo grado e chiedendo, inoltre, la condanna dei vettori al risarcimento del danno per inadempimento del trasporto e la condanna della Milano Assicurazioni al pagamento dell'indennizzo, anche a titolo di indebito arricchimento. Con sentenza del 4.2.1995 la Corte di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale, osservando: i) che alla Uniexport non competeva l'indennizzo previsto dalla polizza assicurativa, perché questa era stata stipulata dalla società in qualità di spedizioniere e con clausola "per conto di chi spetta"; 2) che la responsabilità extracontrattuale dei vettori non era stata provata e che, pertanto, nessun risarcimento poteva a tal titolo ritenersi dovuto da costoro alla Uniexport; 3) che la domanda con cui la Uniexport aveva chiesto la condanna dei vettori a titolo contrattuale non poteva assumersi in esame, perché proposta per la prima volta in sede di gravame; 4) che la domanda della Uniexport intesa ad ottenere la condanna della Milano Assicurazioni al pagamento dell'indennizzo a titolo di indebito arricchimento non poteva essere accolta, perché dalla vicenda dedotta in giudizio nessun arricchimento era pervenuto alla società assicuratrice e nessun danno era stato causato alla Uniexport. Ricorre la Uniexport con quattro motivi. Resiste la Milano Assicurazioni con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo, complesso motivo la società ricorrente, ai sensi dell'art. 360 n. 5 Cod. Proc. Civ., lamenta che, con motivazione illogica e comunque insufficiente, la Corte di merito, sull'erroneo presupposto che la Uniexport avesse stipulato la polizza assicurativa in qualità di spedizioniere, abbia affermato, che conseguentemente, non le spettava l'indennizzo assicurativo, quantunque risultasse documentalmente provato che nel contratto di assicurazione la società aveva espressamente assunto la qualità di proprietaria-venditrice. La doglianza è inammissibile sia perché, senza essere sorretta dalla indicazione di specifici profili di contraddittorietà o di insufficienza della criticata motivazione, è intesa a contraddire, nel giudizio di cassazione, la valutazione delle acquisizioni documentali fatta dal giudice del merito nel corretto esercizio del potere esclusivo che in proposito gli compete, sia perché attiene ad una circostanza di fatto che nessun ruolo decisivo ha svolto nel contesto argomentativo su cui fonda la pronunzia impugnata, atteso che la Corte territoriale ha ritenuto che l'indennizzo assicurativo non spettasse alla Uniexport anche, e soprattutto, perché l'assicurazione era stata stipulata, ai sensi dell'art. 1891 Cod. Civ., con la clausola "per conto di chi spetta" e perché al momento del sinistro la qualità di assicurato spettava ad un soggetto diverso dalla società contraente.
La ricorrente obbietta che, nondimeno, a termini dell'art. 1891 co. II, la Uniexport avrebbe avuto diritto di riscuotere l'indennizzo se l'assicurato avesse manifestato il suo consenso e lamenta che la Corte territoriale abbia escluso che tale consenso fosse stato prestato, sebbene l'assicuratore non avesse né eccepito né provato che era mancato. L'obbiezione è priva di fondamento, perché il consenso dell'assicurato, in quanto elemento costitutivo del diritto del contraente al pagamento dell'indennizzo, avrebbe dovuto essere allegato e provato dalla contraente Uniexport, che tale pagamento pretendeva, onde non può addebitarsi alla Corte di Brescia di non aver presunto la prestizione del consenso da parte dell'assicurato solo perché l'assicuratore non aveva provato il contrario.
La Uniexport replica, osservando che, ai sensi degli artt. 1687 e 1689 Cod. Civ., nel trasporto di cose la sostituzione del destinatario al mittente nei diritti nascenti dal contratto di trasporto ha luogo, nel caso di perdita delle cose consegnate al vettore, soltanto nel momento in cui, scaduto il termine legale o convenzionale della consegna, il destinatario sia venuta a conoscenza di tale evento a seguito della richiesta di riconsegna della merce, e da questa presenza sembra voler desumere (pur se non lo afferma espressamente) che nel momento in cui, nel caso di specie, si verificò la perdita (o la sottrazione) del carico la Uniexport rivestiva ancora la qualità di proprietaria della merce ed era, quindi titolare del diritto di pagamento dell'indennizzo assicurativo. La obbiezione, anche prescindendo dal rilevarne la inconciliabilità con quella precedentemente esaminata, è inconsistente. La Corte territoriale ha, infatti, esattamente ritenuto che nel caso in argomento il carico fosse destinato a viaggiare non già in esecuzione di un contratto di trasporto in sé e per sé considerato, bensì in esecuzione di una vendita di genere con spedizione (o "da piazza a piazza") ed, applicando correttamente gli artt. 1378 e 1510 Cod. Civ., ha osservato che la Uniexport aveva trasferito al destinatario la proprietà del carico nel momento della consegna di quest'ultimo al vettore e, quindi, non poteva pretendere il pagamento dell'indennizzo assicurativo per la perdita del carico solo successivamente verificatosi, giacché con la polizza assicurativa era stato pattuito, ai sensi dell'art. 1891 Cod. Civ., che detto pagamento avesse luogo in favore del soggetto che fosse risultato proprietario della merce al momento del sinistro.
Col secondo motivo la Uniexport, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 Cod. Proc. Civ., lamenta che, in violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1891 Cod. Civ. e 345 Cod. Proc. Civ. e con motivazione illogica e, comunque, insufficiente, la sua domanda, volta a far valere la responsabilità "ex recepto" dei vettori, sia stata considerata inammissibile dalla Corte territoriale perché proposta per la prima volta nel giudizio di appello, sebbene l'originario "petitum" (consistente nella richiesta di risarcimento del danno, già formulata nei confronti dei vettori nel primo grado del giudizio) fosse rimasto invariato e solo la "causa petendi" fosse stata modificata. La doglianza non ha fondamento. Modificando la "causa petendi" con l'addebito ai vettori di un titolo contrattuale di responsabilità, in luogo del titolo extracontrattuale dedotto nel giudizio di primo grado, la società appellante ha introdotto in sede di gravame un nuovo tema di indagine e di decisione, alterando l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia. Le considerazioni con cui la Corte distrettuale ha ritenuto inammissibile tale ulteriore prospettazione appaiono, pertanto, informate a corretta applicazione dell'art. 345 Cod. Proc. Civ., né risultano affette dai denunziati vizi motivazionali, di cui, peraltro, la ricorrente non chiarisce la specifica consistenza.
Col terzo motivo la società ricorrente, ai sensi dell'art. 360 n. 3 Cod. Proc. Civ., lamenta che, in violazione dell'art. 2697 Cod. Civ., la Corte di merito abbia rigettato la domanda di risarcimento del danno, proposta, ai sensi dell'art. 2043 Cod. Civ., dalla Uniexport nei confronti dei vettori, addebitando alla società di non aver provato la colpa di costoro, e sul punto osserva che competeva ai vettori l'onere di superare la presunzione di colpa imposta a loro carico dall'art. 1633 Cod. Civ., dimostrando che la perdita del carico era difesa da caso fortuito. La doglianza è infondata. L'onere di provare il fortuito in relazione alla perdita e all'avaria del carico incombe, ai sensi dell'art. 1693 Cod. Civ., al vettore convenuto con l'azione contrattuale, che nel presente giudizio la Uniexport ha tardivamente proposto nel giudizio di appello e che, per questa ragione, è stata considerata inammissibile dalla Corte territoriale. L'onere di provare la colpa del danneggiante incombe, invece, al danneggiato, che eserciti l'azione prevista in via generale dall'art. 2043 Cod. Civ., cui attiene la censura in esame. Non appare, pertanto, reprensibile la impugnata statuizione, con cui la Corte bresciana ha ritenuto che tale prova spettasse alla Uniexport per quanto si riferiva alla responsabilità extracontrattuale dei vettori da essa allegata.
Con lo stesso motivo la società ricorrente, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 Cod. Proc. Civ., lamenta che con motivazione contraddittoria e, comunque, insufficiente la Corte di merito abbia escluso la responsabilità extracontrattuale dei vettori, sebbene risultassero acquisiti "atti (accertamenti) confermanti l'avvenuta conclusione del contratto di trasporto, l'avvenuta consegna della merce ed il presunto furto della stessa", e senza considerare "le confessioni rese da tutti gli interessati". La Uniexport non chiarisce ulteriormente la natura ed il contenuto degli atti a cui si riferisce, né gli esatti termini delle "confessioni", che sostiene essere state rese; e, pertanto, la doglianza appare inammissibile in ragione diretta della sua assoluta genericità.
Col quarto ed ultimo motivo la società ricorrente, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 Cod. Proc. Civ., lamenta che, in violazione degli artt. 2041 e 2042 Cod. Civ. e con motivazione contraddittoria e insufficiente, la Corte di Brescia abbia ritenuto insussistenti gli estremi della azione di indebito arricchimento promossa dalla Uniexport nei confronti della Milano Assicurazioni. La doglianza è infondata, giacché la Corte territoriale ha osservato che nessun danno poteva lamentare la Uniexport, che, a fronte del pagamento del premio assicurativo, effettuato in esecuzione del contratto di compravendita, conservava il diritto al pagamento del prezzo da parte del destinatario del carico, e che, inoltre, nessun vantaggio (poteva ritenersi conseguito dalla Milano Assicurazioni, che, pur avendo riscosso il premio, restava obbligata al pagamento dell'indennizzo in favore del destinatario assicurato, e questa argomentazione informata a corretta interpretazione degli artt. 2041 e 2042 Cod. Civ., è, altresì, esauriente ed immune da vizi logici e sfugge, quindi, al controllo di legittimità.
Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese ed alla rifusione degli onorari, che stimasi di liquidare in L. 4.500.000.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso come sopra proposto e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, in L. 180.100 oltre agli onorari, liquidati in L. 4.500.000.


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 27.3.2013) 

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