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SEZ. 3 SENT. 11124 DEL 11/11/1997
PRES. Bile F. REL. Petti G.B.
PM. Marinelli V. (Conf.)
RIC. Luccioletti (avv. Pucci)
RES. Nav.An.Ma. SpA (avv. Morace)
cassa App. Firenze 18/04/94
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione (notificata il 14 settembre 1978) Luccioletti
Lucio conveniva
in giudizio dinanzi al Tribunale di Livorno la società
NAV.AR.MA
spa, quale armatrice della Mn Bastia, per sentirla condannare al
risarcimento
dei danni alla persona subiti in conseguenza del sinistro verificatosi
nel porto di Piombino il 28 luglio 1977. L'attore esponeva che, salito
a bordo della predetta nave per salutare un amico, mentre si trovava
sulla
piattaforma superiore delle scale fisse sul molo, era precipitato da
un'altezza
di circa tre metri sulle gomme di protezione dello scafo, riportando
lesioni
gravi. La responsabilità era da attribuirsi al personale di
bordo,
per la mancata predisposizione di misure di sicurezza e per omessa
installazione
di proiezioni esterne alla piattaforma.
Si costituiva la Navarma, eccependo I'inammissibilità della
domanda per la mancata specificazione della "causa petendi" e nel
merito
la sua infondatezza. La causa era istruita con prove orali, documentali
e con espletamento di consulenza medico legale. Il Tribunale differiva
all'attore giuramento suppletorio sul capitolo: "Vero che la passerella
posta tra la scala a terra e la nave dal cui lato cadeste era priva di
qualsiasi protezione".
L'attore prestava il giuramento ed era denunciato per falso giuramento
dalla convenuta. Chiusa l'istruttoria, il Tribunale, con sentenza (4
giugno
1991) respinta l'istanza di sospensione del processo per la
pregiudizialità
penale, accoglieva la domanda attrice e condannava la Navarma, ai sensi
dell'art. 274 cod. nav. per responsabilità contrattuale al
risarcimento
dei danni nella misura di L. 23.100.000 per invalidità
temporanea
e permanente, nonché danno biologico, e per L. 9.800.000 per
danno
morale.
La decisione era appellata dalla Navarma, che ne chiedeva la riforma;
resisteva l'appellato Luccioletti e con appello incidentale chieda la
ulteriore
rivalutazione delle somme liquidate dai primi giudici.
Con sentenza depositata il 18 aprile 1994 la Corte di appello di
Firenze
accoglieva l'appello principale e condannava il Luccioletti alla
rifusione
delle spese dei due gradi del giudizio.
Contro la decisione ricorre il Luccioletti deducendo due motivi di
censura, resiste la Navarma con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento in relazione al secondo motivo
di censura,
è invece infondato quanto al primo, per le seguenti
considerazioni.
Con il primo motivo si deduce l'error in iudicando (per la violazione
e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729, 2736 cod. civ.) ed il
vizio
della motivazione.
La tesi è che la Corte territoriale, dopo aver revocato il
giuramento
suppletorio "per erronea indicazione del fatto" (avendo accertato la
caduta
dalla piattaforma anziché dalla passerella) ha respinto la
domanda
attrice per carenza di prove. Per contro si osserva che lo stesso
comandante
della nave, nel suo rapporto, aveva ammesso che la scaletta che
collegava
la nave a terra non era stata ancora ritirata. Si deduce pertanto il
travisamento
del fatto, come vizio della motivazione.
In senso contrario si osserva che la Corte territoriale ha proceduto
al riesame dell'intero materiale probatorio, in base all'effetto
devolutivo
pieno dell'appello sull'accertamento delle responsabilità,
ed è
pervenuta alla ricostruzione del fatto storico in modo difforme dal
fatto
dedotto nel giuramento suppletorio che pertanto doveva essere revocato
in quanto inconferente. Tale ricostruzione attiene al prudente
apprezzamento
nella valutazione delle prove, secondo una ricostruzione logica che non
può essere censurata in sede di legittimità.
Quanto al profilo
del travisamento esso è inammissibile, essendo previsto il
diverso
rimedio revocatorio.
Appare invece fondato il secondo motivo di censura in cui si deduce
l'error iuris per la violazione degli artt. 274 cod. navigaz.; 73
Regolam.
cod. navig. e 2043 codice civile.
La tesi è che l'armatore è responsabile nei
confronti
dei terzi danneggiati da fatti e comportamenti dei propri preposti
(art.
2049 cc) con particolare riguardo all'onere (previsto dalla norma
regolamentare)
della sorveglianza e della illuminazione dei mezzi di accesso alla nave
appoggiati sulle banchine.
Data per certa la ricostruzione del fatto storico, come descritto nella
parte motiva (ff 4), non risultano corrette le argomentazioni della
Corte
territoriale allorché esclude la responsabilità
extracontrattuale
a carico del personale della nave, asserendo che esso non era tenuto a
vigilare su persone estranee. Ed in vero, se il Luccioletti cadde dalla
piattaforma, per la ragione che essa era priva delle catenelle
trasversali
(che poi vennero applicate, come misura di cautela, successivamente al
fatto), il giudice del merito avrebbe dovuto accertare se nella specie
ricorressero gli estremi della omessa cautela e della omessa
sorveglianza
da pare del personale della nave, e se sussistesse un nesso di
causalità
tra l'evento ed il fatto del terzo (il personale al servizio della nave
in relazione ad un punto di accesso, frequentato dai passeggeri),
produttivo
di ingiusto danno.
Nel caso di specie, la ricostruzione del fatto storico avrebbe potuto
infatti evidenziare la caduta da un mezzo di accesso (la piattaforma)
non
debitamente sorvegliato ai sensi e dell'art. 73 regolam. citato, e
l'addebito
della non sorveglianza costituire ex se la prova evidente della culpa
in
vigilando.
Sussiste dunque una errata motivazione sul punto, con la violazione
delle norme speciali del codice di navigazione segnalate e con la
violazione
della norma generale per la responsabilità aquiliana, che
fà
carico al vettore per il fatto commesso dai suoi dipendenti o preposti.
Contraddittorietà emerge anche in relazione all'apodittica
qualificazione
della caduta come fatto fortuito" non potendosi ricostruire, dalla
sintetica
asserzione "trattasi di evento accidentale, senza
responsabilità
di alcuno", in base a quali elementi certi la Corte, in relazione ad
una
situazione di pericolo, per la mancanza di misure di cautela, possa
ritenere
accertata la prova di tale fatto, che è prova contraria
rispetto
a quella dello evento lesivo collegato causalmente alla detta,
egualmente
certa, omessa cautela.
All'accoglimento di tale secondo motivo segue la cassazione della
sentenza
impugnata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Corte
di appello di Firenze, che deciderà la controversia tenendo
conto
delle ragioni che hanno determinato la cassazione e
provvederà anche
in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
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