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CORTE DI CASSAZIONE 
SEZ. L  SENT.  10332  DEL 21/10/1997
PRES. Pontrandolfi P.  REL. Berni Canani U.
PM. Martone A.  (Conf.)
RIC. Puddu
RES. Presider S.a.s.

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - AUTOTRASPORTO - Regime  anteriore  all'art.  2, comma secondo, del D.L. 29 marzo 1993, n.  82,  convertito  in  legge  27  maggio  1993,  n. 162 - Termine di prescrizione  ex art. 2951 cod. civ. - Applicabilita' - Prestazioni di trasporto  ricomprese con prestazioni di altra natura in un unico contratto  -  Irrilevanza  - Confluenza di piu' prestazioni di trasporto, in  assenza  di  altre prestazioni, in un unico rapporto di collaborazione continuativa ed esclusiva - Ininfluenza. 
PRESCRIZIONE  CIVILE  -  TERMINE  - PRESCRIZIONI BREVI - SPEDIZIONE E TRASPORTO  - Autotrasporto - Regime anteriore all'art. 2, comma secondo,  del  D.L.  29  marzo  1993,  n. 82, convertito in legge 27 maggio 1993,  n. 162 - Termine di prescrizione ex art. 2951 cod.civ. - Applicabilità  -  Prestazioni  di  trasporto ricomprese con prestazioni di altra  natura in un unico contratto - Irrilevanza - Confluenza di più prestazioni  di trasporto, in assenza di altre prestazioni, in un unico rapporto di collaborazione continuativa ed esclusiva - Ininfluenza.

COD.CIV. ART. 2951 
COD.PROC.CIV. ART. 409 
D. L. DEL 29/3/1993 NUM. 82 ART. 2 
L. DEL 27/5/1993 NUM. 162 

   Nel regime anteriore all'art. 2, comma secondo, del D.L. 29 marzo 1993, n.82,  convertito  in legge 27 maggio 1993, n. 162, (il quale, con disposizione espressamente  dichiarata  applicabile ai contratti stipulati successivamente alla  sua entrata in vigore stabilisce che nei contratti in cui la prestazione  di  autotrasporto  di cose per conto terzi sia prevista congiuntamente adaltra  prestazione  il termine di prescrizione applicabile è quello del contratto  nel  quale  la prestazione di autotrasporto per conto terzi è ricompresa)  la  circostanza  che  le  prestazioni di trasporto siano comprese con altre  prestazioni  in un unico contratto non esclude la loro assoggettabilità  alla  prescrizione  speciale prevista dall'art. 2951 cod. civ., la quale "a  fortiori"  non  può  essere  esclusa  dalla  semplice confluenza di più prestazioni  di  trasporto, in assenza di altre prestazioni, in un unico rapporto  ancorchè  voluto sin dall'origine come collaborazione continuativa ed esclusiva. 


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 22.3.2013) 

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