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SEZ. L SENT. 10332 DEL 21/10/1997
PRES. Pontrandolfi P. REL. Berni Canani U.
PM. Martone A. (Conf.)
RIC. Puddu
RES. Presider S.a.s.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) -
AUTOTRASPORTO
- Regime anteriore all'art. 2, comma
secondo, del D.L.
29 marzo 1993, n. 82, convertito
in legge
27 maggio 1993, n. 162 - Termine di
prescrizione
ex art. 2951 cod. civ. - Applicabilita' - Prestazioni di
trasporto
ricomprese con prestazioni di altra natura in un unico
contratto
- Irrilevanza - Confluenza di piu' prestazioni di
trasporto,
in assenza di altre prestazioni, in un
unico rapporto
di collaborazione continuativa ed esclusiva - Ininfluenza.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE -
PRESCRIZIONI
BREVI - SPEDIZIONE E TRASPORTO - Autotrasporto - Regime
anteriore
all'art. 2, comma secondo, del D.L.
29 marzo
1993, n. 82, convertito in legge 27 maggio 1993, n.
162 - Termine
di prescrizione ex art. 2951 cod.civ. -
Applicabilità -
Prestazioni di trasporto ricomprese con prestazioni
di altra
natura in un unico contratto - Irrilevanza - Confluenza di
più prestazioni
di trasporto, in assenza di altre prestazioni, in un unico rapporto di
collaborazione continuativa ed esclusiva - Ininfluenza.
COD.CIV. ART. 2951
COD.PROC.CIV. ART. 409
D. L. DEL 29/3/1993 NUM. 82 ART. 2
L. DEL 27/5/1993 NUM. 162
Nel regime anteriore all'art. 2, comma secondo, del D.L. 29 marzo 1993, n.82, convertito in legge 27 maggio 1993, n. 162, (il quale, con disposizione espressamente dichiarata applicabile ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore stabilisce che nei contratti in cui la prestazione di autotrasporto di cose per conto terzi sia prevista congiuntamente adaltra prestazione il termine di prescrizione applicabile è quello del contratto nel quale la prestazione di autotrasporto per conto terzi è ricompresa) la circostanza che le prestazioni di trasporto siano comprese con altre prestazioni in un unico contratto non esclude la loro assoggettabilità alla prescrizione speciale prevista dall'art. 2951 cod. civ., la quale "a fortiori" non può essere esclusa dalla semplice confluenza di più prestazioni di trasporto, in assenza di altre prestazioni, in un unico rapporto ancorchè voluto sin dall'origine come collaborazione continuativa ed esclusiva.
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