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SEZ. 3 SENT. 07556 DEL 13/08/1997
PRES. Iannotta A. REL. Preden R.
PM. Palmieri P. (Diff.)
RIC. SIAT S.p.A.
RES. Grandi Traghetti Navig. S.p.A.
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - IN GENERE - Natura - Di titolo di credito letterale nei confronti del terzo possessore - Funzione di prova del contratto nei riguardi del caricatore o vettore - Prova contraria alle risultanze della polizza da parte del caricatore o prenditore - Ammissibilità - Limiti - Esercizio dell'azione causale nei confronti dell'effettivo vettore - Ammissibilità - Termine di prescrizione previsto dalla Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 in tema di polizza di carico - Inapplicabilità - Termine di cui all'art. 438 cod. nav. - Applicabilità.
COD.NAV. ART. 420
COD.NAV. ART. 438
COD.NAV. ART. 458
TRATT. INTERNAZ. DEL 25/8/1924
In materia di trasporto marittimo la polizza di carico, oltre ad avere nei riguardi del terzo possessore natura di titolo di credito letterale (dal che segue che il vettore e' individuato in base alle risultanze del titolo, tenuto conto in particolare della intestazione della polizza, e del cotenuto di una eventuale "charterparty" in quella incorporato e valutate eventuali clausole di identità del vettore) svolge nei confronti del prenditore o caricatore funzione di prova del contratto di trasporto (prova da darsi per iscritto a norma dell'art. 420) consentendogli di agire contro il soggetto che in base alle indicazioni sopramenzionate risulti quale vettore, senza tuttavia impedirgli di provare la non veridicità di tali risultanze e di esercitare nei confronti dell'effettivo vettore, diverso dal soggetto figurante come tale in polizza, l'azione causale nascente dal contratto di trasporto con esso instaurato, salve le limitazioni cui tale prova soggiace in quanto contraria alle risultanze di un atto scritto. Tale azione, peraltro, si sottrae all'ambito di operativita' della Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 (sull'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, resa esecutiva con D.L. 6 gennaio 1928, n. 1958, convertito in legge 19 luglio 1929, n.1638) anche in relazione al termine di prescrizione ivi previsto, applicabile solo nei contratti di trasporto documentati da polizza di carico o documento equipollente e non invocabile nel caso di azione causale proposta contro le risultanze dei detti documenti, che resta assoggettata al piu' breve termine di sei mesi di cui all'art. 438 cod.nav.
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