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CORTE DI CASSAZIONE 
SEZ. 3       SENT.  07556  DEL 13/08/1997
PRES. Iannotta A.                 REL. Preden R.
PM. Palmieri P.  (Diff.)
RIC. SIAT S.p.A.
RES. Grandi Traghetti Navig. S.p.A.

 TRASPORTI  -  MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA  DI  CARICO - IN GENERE - Natura - Di titolo di credito letterale  nei  confronti del terzo possessore - Funzione di prova del contratto  nei  riguardi  del caricatore o vettore - Prova contraria alle  risultanze  della  polizza  da parte del caricatore o prenditore - Ammissibilità  -  Limiti  - Esercizio dell'azione causale nei confronti dell'effettivo  vettore  -  Ammissibilità  -  Termine di prescrizione previsto  dalla Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 in tema di polizza  di  carico  -  Inapplicabilità - Termine di cui all'art. 438 cod. nav. - Applicabilità. 

 COD.NAV. ART. 420 
 COD.NAV. ART. 438 
 COD.NAV. ART. 458 
 TRATT. INTERNAZ. DEL 25/8/1924 

   In  materia  di  trasporto marittimo la polizza di carico, oltre ad avere nei  riguardi del terzo possessore natura di titolo di credito letterale (dal che  segue  che il vettore e' individuato in base alle risultanze del titolo, tenuto  conto  in  particolare della intestazione della polizza, e del cotenuto  di  una eventuale "charterparty" in quella incorporato e valutate eventuali  clausole di identità del vettore) svolge nei confronti del prenditore o caricatore  funzione  di  prova del contratto di trasporto (prova da darsi per  iscritto  a  norma dell'art. 420) consentendogli di agire contro il soggetto  che  in  base  alle indicazioni sopramenzionate risulti quale vettore, senza  tuttavia impedirgli di provare la non veridicità di tali risultanze e di  esercitare nei confronti dell'effettivo vettore, diverso dal soggetto figurante  come  tale  in  polizza,  l'azione causale nascente dal contratto di trasporto  con  esso instaurato, salve le limitazioni cui tale prova soggiace  in  quanto contraria alle risultanze di un atto scritto. Tale azione, peraltro,  si  sottrae  all'ambito  di operativita' della Convenzione di Bruxelles del  25 agosto 1924 (sull'unificazione di alcune regole in materia di polizza di  carico,  resa  esecutiva  con D.L. 6 gennaio 1928, n. 1958, convertito in legge  19  luglio 1929, n.1638) anche in relazione al termine di prescrizione ivi  previsto, applicabile solo nei contratti di trasporto documentati da polizza  di carico o documento equipollente e non invocabile nel caso di azione causale  proposta  contro le risultanze dei detti documenti, che resta assoggettata al piu' breve termine di sei mesi di cui all'art. 438 cod.nav.


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 22.3.2013) 

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