SEZ. 3 SENT. 05950 DEL 02/07/1997
PRES. Meriggiola E REL. Sabatini F
PM. Iannelli D (Conf.)
RIC. Lloyd Triestino S.p.A. (avv. Biamonti)
RES. Rimorchiatori Riuniti S.p.A. (avv. Pignataro)
cassa app. Genova 23/10/94
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - PILOTAGGIO - RIMORCHIO - Responsabilità per i danni durante le operazioni di rimorchio - Direzione della navigazione affidata al comandante dell'elemento rimorchiato - Onere dell'armatore del rimorchiatore di dimostrare la non riconducibilità del danno a mancata o cattiva esecuzione dell'ordine impartito dal comandante dell'elemento rimorchiato - Sussistenza - Deroga alla norma generale sulla distribuzione dell'onere della prova - Configurabilità.
COD.CIV. ART. 2697
COD.NAV. ART. 104
Con riguardo
alla responsabilità
per danni prodottisi nel corso delle operazioni di
rimorchio
in mare, in luogo
della regola generale sulla
distribuzione dell'onere della prova, fissata dall'art. 2697
cod.
civ., trova applicazione la norma
speciale di cui all'art.
104 del codice della navigazione, che, derogando alla regola
anzidetta,
grava l'armatore del rimorchiatore, nel caso in cui la
direzione
della navigazione sia affidata al comandante dell'elemento
rimorchiato,
di una presunzione "juris tantum di colpa",
imponendogli di
dimostrare che i danni non sono derivati da mancata o cattiva
esecuzione
degli ordini impartiti da quest'ultimo.
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