Enzo Fogliani
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CORTE DI CASSAZIONE 
SEZ. 3       SENT.  05950  DEL 02/07/1997
PRES. Meriggiola E               REL. Sabatini F
PM. Iannelli D  (Conf.)
RIC. Lloyd Triestino S.p.A. (avv. Biamonti)
RES. Rimorchiatori Riuniti S.p.A. (avv. Pignataro)
cassa app. Genova 23/10/94

NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI  -  PILOTAGGIO - RIMORCHIO - Responsabilità per i danni durante le operazioni  di rimorchio - Direzione della navigazione affidata al comandante  dell'elemento  rimorchiato  - Onere dell'armatore del rimorchiatore  di  dimostrare la non riconducibilità del danno a mancata o cattiva  esecuzione dell'ordine impartito dal comandante dell'elemento rimorchiato  -  Sussistenza - Deroga alla norma generale sulla distribuzione dell'onere della prova - Configurabilità. 

 COD.CIV. ART. 2697 
 COD.NAV. ART. 104 

   Con  riguardo  alla  responsabilità per danni prodottisi nel corso delle operazioni  di  rimorchio  in  mare,  in  luogo  della  regola generale sulla distribuzione  dell'onere della prova, fissata dall'art. 2697 cod. civ., trova  applicazione  la  norma speciale di cui all'art. 104 del codice della navigazione,  che, derogando alla regola anzidetta, grava l'armatore del rimorchiatore,  nel caso in cui la direzione della navigazione sia affidata al comandante  dell'elemento rimorchiato, di una presunzione "juris tantum di colpa",  imponendogli  di  dimostrare che i danni non sono derivati da mancata o cattiva esecuzione degli ordini impartiti da quest'ultimo. 


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 22.3.2013) 

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