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SEZ. U SENT. 05140 DEL 09/06/1997
PRES. Bile F REL. Carbone V
PM. Dettori P (Conf.)
RIC. Comunione Calaverde (Avv. Cossu)
RES. Min. Trasporti (Avvocatura dello Stato)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 19.10.1993, la Comunione Calaverde, corrente
in Santa
Margherita di Pula, ha proposto ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo
Regionale della Sardegna, per l'annullamento del decreto n. 2063 del
23.8.1985,
con il quale la direzione marittima di Cagliari, di concerto con
l'Intendenza
di finanza e con la s.r.l. Calaverde, approvava il verbale di
delimitazione,
previsto dall'art. 32 cod. nav. Sostiene la ricorrente di essere
proprietaria
di un vasto complesso immobiliare sul quale, dopo aver proceduto ad una
lottizzazione, la s.r.l. Calaverde depositava il relativo regolamento
di
condominio, trascritto in Cagliari il 3.6.1981, nel quale sono ben
distinti
i rapporti tra la originaria proprietaria s.r.l. Calaverde, che si
è
riservata alcune zone in proprietà esclusiva, i singoli
lotti di
proprietà individuale, appartenenti ai componenti la
Comunione,
e le proprietà cedute all'uso collettivo della ricorrente
Comunione,
in prossimità della zona portuale.
In una controversia in materia di spese condominiali, tra la
società
Calaverde e la Comunione Calaverde, si è conosciuta
l'esistenza
del predetto verbale di delimitazione del demanio pubblico del
5.10.1984,
alla redazione del quale ha partecipato come privato interessato, ai
sensi
degli artt. 32 cod. nav. e 58 reg. nav. mar., la sola Calaverde s.r.l.,
originaria proprietaria di tutto il comprensorio, e non anche la
Comunione
Calaverde, divenuta acquirente di alcuni dei predetti suoli, posti al
confine
con il demanio marittimo. Ne consegue l'illegittimità del
verbale
di delimitazione e del successivo decreto di approvazione,
perché,
nonostante la previsione normativa, non è stato invitato,
né
ha potuto parteciparvi, anche un altro privato interessato, qual
è
appunto la Comunione Calaverde che aveva diritto di interloquire,
essendo
il suo titolo di acquisto della proprietà trascritto nel
1981 e
cioè tre anni prima dell'avvenuta delimitazione, su
iniziativa demaniale.
Nel costituirsi innanzi al T.A.R., la s.r.l. Calaverde ha eccepito
il difetto di giurisdizione in quanto le situazioni soggettive dedotte
dalla ricorrente costituiscono puri diritti soggettivi, azionabili
davanti
al giudice ordinario. Analoga posizione ha assunto l'Amministrazione
dello
Stato.
Onde evitare incertezze, la Comunione Calaverde ha proposto ricorso
alle Sezioni unite per regolamento preventivo di giurisdizione, al fine
di stabilire se il richiesto annullamento del decreto appartenga alla
giurisdizione
del giudice amministrativo o dell'a.g.o.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Determinante, ai fini della giurisdizione, è
l'accertamento del
c.d. petitum sostanziale, così come prospettato nel ricorso
originariamente
proposto innanzi al T.A.R. della Sardegna, con il quale la Comunione
ricorrente
si duole della mancata partecipazione al procedimento amministrativo di
delimitazione dell'area demaniale, ed in particolare dell'omessa
convocazione
anche della Comunione, quale interlocutore necessario del predetto
procedimento.
Richiede pertanto l'annullamento sia del verbale che del successivo
decreto
di delimitazione e, solo al fine di qualificare la propria posizione di
privato interessato alla partecipazione al procedimento di
delimitazione
della zona portuale, deduce l'avvenuto acquisto del suolo dalla s.r.l.
Calaverde.
In altri termini, in questo processo la Comunione Calaverde non si
duole della lesione del suo diritto soggettivo di proprietà
da parte
dell'autorità amministrativa, ma si limita ad affermare che
nel
procedimento amministrativo di delimitazione delle zone del demanio
marittimo,
per la realizzazione del porto turistico, ha interloquito unicamente la
società, come proprietaria dell'intera zona, e non anche la
Comunione,
legittimata anch'essa ad essere invitata ed a partecipare al predetto
procedimento,
perché divenuta proprietaria, nel 1981, di suoli privati al
confine
col demanio marittimo.
La giurisdizione a provvedere su siffatta domanda non può
che
competere al giudice amministrativo, trattandosi di mancata
partecipazione
ad un procedimento amministrativo, con relativo verbale di
delimitazione,
terminato con decreto ministeriale; verbale e decreto di cui si chiede
l'annullamento. In questo caso non si contesta in radice il potere
esercitato
dall'autorità amministrativa, né si impugna un
provvedimento
avente ad oggetto la titolarità della proprietà -
nel qual
caso la tutela delle posizioni di diritto soggettivo non potrebbe che
competere
all'autorità giudiziaria ordinaria (sez. un. 9.5.1996 n.
4362; sez.
un. 11.4.1995 n. 4146) - ma si deduce la mancata partecipazione ad un
procedimento
amministrativo che sfocia nell'atto di delimitazione previsto dall'art.
32 cod. nav., che si pone in funzione di mero accertamento in sede
amministrativa
dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà
private.
In definitiva, il procedimento di delimitazione dell'area demaniale
marittima è previsto dall'ordinamento laddove vi sia
incertezza
oggettiva sul confine tra il demanio e le proprietà private,
onde
è necessario che tutti i proprietari confinanti partecipino
alla
delimitazione delle zone del demanio marittimo, così come
del resto
è previsto testualmente dal comma 1 dell'art. 32, quali
soggetti
interessati "a presentare le loro deduzioni e ad assistere alle
relative
operazioni". La stessa norma, che è una norma di azione e
non di
relazione, considera indispensabile la partecipazione degli
interessati,
stabilendo una doppia legittimazione della P.A. perché per
le contestazioni
che sorgono nel corso della delimitazione, la soluzione amministrativa
è effettuata dal Ministro per la Marina, di concerto con
quello
delle Finanze, mentre ove sorgano contrasti sulle proprietà
la tutela
dei beni demaniali spetta esclusivamente al Ministero delle Finanze, e
le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice
ordinario.
Alla stregua delle esposte considerazioni va dichiarata la
giurisdizione
del giudice amministrativo. Ricorrono giusti motivi per la
compensazione
delle spese del presente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo
e compensate
le spese.
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