Enzo Fogliani
massima

CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. U       SENT.  05140  DEL 09/06/1997
PRES. Bile F                     REL. Carbone V
PM. Dettori P  (Conf.)
RIC. Comunione Calaverde (Avv. Cossu)
RES. Min. Trasporti (Avvocatura dello Stato)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 19.10.1993, la Comunione Calaverde, corrente in Santa Margherita di Pula, ha proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, per l'annullamento del decreto n. 2063 del 23.8.1985, con il quale la direzione marittima di Cagliari, di concerto con l'Intendenza di finanza e con la s.r.l. Calaverde, approvava il verbale di delimitazione, previsto dall'art. 32 cod. nav. Sostiene la ricorrente di essere proprietaria di un vasto complesso immobiliare sul quale, dopo aver proceduto ad una lottizzazione, la s.r.l. Calaverde depositava il relativo regolamento di condominio, trascritto in Cagliari il 3.6.1981, nel quale sono ben distinti i rapporti tra la originaria proprietaria s.r.l. Calaverde, che si è riservata alcune zone in proprietà esclusiva, i singoli lotti di proprietà individuale, appartenenti ai componenti la Comunione, e le proprietà cedute all'uso collettivo della ricorrente Comunione, in prossimità della zona portuale.
In una controversia in materia di spese condominiali, tra la società Calaverde e la Comunione Calaverde, si è conosciuta l'esistenza del predetto verbale di delimitazione del demanio pubblico del 5.10.1984, alla redazione del quale ha partecipato come privato interessato, ai sensi degli artt. 32 cod. nav. e 58 reg. nav. mar., la sola Calaverde s.r.l., originaria proprietaria di tutto il comprensorio, e non anche la Comunione Calaverde, divenuta acquirente di alcuni dei predetti suoli, posti al confine con il demanio marittimo. Ne consegue l'illegittimità del verbale di delimitazione e del successivo decreto di approvazione, perché, nonostante la previsione normativa, non è stato invitato, né ha potuto parteciparvi, anche un altro privato interessato, qual è appunto la Comunione Calaverde che aveva diritto di interloquire, essendo il suo titolo di acquisto della proprietà trascritto nel 1981 e cioè tre anni prima dell'avvenuta delimitazione, su iniziativa demaniale.
Nel costituirsi innanzi al T.A.R., la s.r.l. Calaverde ha eccepito il difetto di giurisdizione in quanto le situazioni soggettive dedotte dalla ricorrente costituiscono puri diritti soggettivi, azionabili davanti al giudice ordinario. Analoga posizione ha assunto l'Amministrazione dello Stato.
Onde evitare incertezze, la Comunione Calaverde ha proposto ricorso alle Sezioni unite per regolamento preventivo di giurisdizione, al fine di stabilire se il richiesto annullamento del decreto appartenga alla giurisdizione del giudice amministrativo o dell'a.g.o.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Determinante, ai fini della giurisdizione, è l'accertamento del c.d. petitum sostanziale, così come prospettato nel ricorso originariamente proposto innanzi al T.A.R. della Sardegna, con il quale la Comunione ricorrente si duole della mancata partecipazione al procedimento amministrativo di delimitazione dell'area demaniale, ed in particolare dell'omessa convocazione anche della Comunione, quale interlocutore necessario del predetto procedimento. Richiede pertanto l'annullamento sia del verbale che del successivo decreto di delimitazione e, solo al fine di qualificare la propria posizione di privato interessato alla partecipazione al procedimento di delimitazione della zona portuale, deduce l'avvenuto acquisto del suolo dalla s.r.l. Calaverde.
In altri termini, in questo processo la Comunione Calaverde non si duole della lesione del suo diritto soggettivo di proprietà da parte dell'autorità amministrativa, ma si limita ad affermare che nel procedimento amministrativo di delimitazione delle zone del demanio marittimo, per la realizzazione del porto turistico, ha interloquito unicamente la società, come proprietaria dell'intera zona, e non anche la Comunione, legittimata anch'essa ad essere invitata ed a partecipare al predetto procedimento, perché divenuta proprietaria, nel 1981, di suoli privati al confine col demanio marittimo.
La giurisdizione a provvedere su siffatta domanda non può che competere al giudice amministrativo, trattandosi di mancata partecipazione ad un procedimento amministrativo, con relativo verbale di delimitazione, terminato con decreto ministeriale; verbale e decreto di cui si chiede l'annullamento. In questo caso non si contesta in radice il potere esercitato dall'autorità amministrativa, né si impugna un provvedimento avente ad oggetto la titolarità della proprietà - nel qual caso la tutela delle posizioni di diritto soggettivo non potrebbe che competere all'autorità giudiziaria ordinaria (sez. un. 9.5.1996 n. 4362; sez. un. 11.4.1995 n. 4146) - ma si deduce la mancata partecipazione ad un procedimento amministrativo che sfocia nell'atto di delimitazione previsto dall'art. 32 cod. nav., che si pone in funzione di mero accertamento in sede amministrativa dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private.
In definitiva, il procedimento di delimitazione dell'area demaniale marittima è previsto dall'ordinamento laddove vi sia incertezza oggettiva sul confine tra il demanio e le proprietà private, onde è necessario che tutti i proprietari confinanti partecipino alla delimitazione delle zone del demanio marittimo, così come del resto è previsto testualmente dal comma 1 dell'art. 32, quali soggetti interessati "a presentare le loro deduzioni e ad assistere alle relative operazioni". La stessa norma, che è una norma di azione e non di relazione, considera indispensabile la partecipazione degli interessati, stabilendo una doppia legittimazione della P.A. perché per le contestazioni che sorgono nel corso della delimitazione, la soluzione amministrativa è effettuata dal Ministro per la Marina, di concerto con quello delle Finanze, mentre ove sorgano contrasti sulle proprietà la tutela dei beni demaniali spetta esclusivamente al Ministero delle Finanze, e le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
Alla stregua delle esposte considerazioni va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e compensate le spese.


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 27.3.2013) 

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