
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - INDENNITA' - IN GENERE - Assistenza e salvataggio - Compenso - Diritto dei membri dell'equipaggio della nave soccorritrice ad una quota di esso - Derivazione dal contratto predetto - Configurabilità' - Conseguenze - Azione promossa dai componenti dell'equipaggio ed avente ad oggetto il suddetto compenso - Soggetto passivo - Armatore della nave soccorritrice - Eccezioni.
COD.NAV. ART. 1094
COD.NAV. ART. 499
COD.NAV. ART. 496
In forza del
contratto di arruolamento, l'equipaggio
di una nave è tenuto al
compimento degli
obblighi che gli derivano dalla legge, fra i quali deve
ricomprendersi
quello, previsto dall'art. 1094 cod. nav., relativo al
soccorso
da prestare a nave, galleggiante o persona in pericolo, con la
conseguenza
che l'operato dell'equipaggio durante l'esecuzione del
salvataggio
rimane inquadrato
nell'attività di servizio
ed è soggetto al vincolo di subordinazione
gerarchica,
non essendo dato all'equipaggio, sia per quanto
concerne la
stipulazione, o meno, del
contratto di salvataggio,
sia per quanto concerne l'eventuale soluzione del
medesimo,
alcun potere di far valere una propria volontà in
contrasto
con quella dell'armatore; ne consegue che, costituendo
l'attività
di salvataggio l'oggetto di una prestazione dovuta
in forza
del contratto di arruolamento, il diritto dei membri
dell'equipaggio
alla quota di compenso
(art. 496 cod. nav.)
si configura alla stregua di un
credito di lavoro,
che ha quale soggetto passivo l'armatore della nave
soccorritrice,
come è confermato dall'art. 499 cod. nav., che
consente
ai componenti dell'equipaggio di agire direttamente
nei confronti
dell'armatore della nave soccorsa nei soli casi in cui
l'armatore
della nave soccorritrice non sia legittimato ad
agire (come
accade nell'ipotesi in cui l'operazione di soccorso sia
intervenuta
fra navi appartenenti ad uno stesso armatore) ovvero abbia trascurato
di
agire.
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