Enzo Fogliani
 

CORTE DI CASSAZIONE 
SEZ. L       SENT.  08545  DEL 27/09/1996
PRES. Panzarani R                REL. Castiglione V
PM. Iannelli D  (Diff.)
RIC. Esposizione
RES. Sargenavi S.r.l.

LAVORO  - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO  -  MARITTIMO  ED  AEREO  -  INDENNITA' - IN GENERE - Assistenza  e  salvataggio - Compenso - Diritto dei membri dell'equipaggio  della  nave  soccorritrice ad una quota di esso - Derivazione dal contratto  predetto - Configurabilità' - Conseguenze - Azione promossa dai  componenti  dell'equipaggio ed avente ad oggetto il suddetto compenso  -  Soggetto passivo - Armatore della nave soccorritrice - Eccezioni. 

 COD.NAV. ART. 1094 
 COD.NAV. ART. 499 
 COD.NAV. ART. 496 

     In forza del contratto di arruolamento, l'equipaggio di una nave è tenuto  al  compimento  degli  obblighi che gli derivano dalla legge, fra i quali deve  ricomprendersi  quello,  previsto dall'art. 1094 cod. nav., relativo al soccorso  da prestare a nave, galleggiante o persona in pericolo, con la conseguenza  che  l'operato dell'equipaggio durante l'esecuzione del salvataggio rimane  inquadrato  nell'attività  di  servizio ed è soggetto al vincolo di subordinazione  gerarchica,  non  essendo dato all'equipaggio, sia per quanto concerne  la  stipulazione,  o  meno,  del  contratto di salvataggio, sia per quanto  concerne  l'eventuale soluzione del medesimo, alcun potere di far valere  una propria volontà in contrasto con quella dell'armatore; ne consegue che,  costituendo l'attività di salvataggio l'oggetto di una prestazione dovuta  in  forza  del contratto di arruolamento, il diritto dei membri dell'equipaggio  alla  quota  di  compenso  (art.  496 cod. nav.) si configura alla stregua  di  un  credito  di lavoro, che ha quale soggetto passivo l'armatore della  nave  soccorritrice,  come  è confermato dall'art. 499 cod. nav., che consente  ai  componenti  dell'equipaggio di agire direttamente nei confronti dell'armatore  della nave soccorsa nei soli casi in cui l'armatore della nave soccorritrice  non  sia legittimato ad agire (come accade nell'ipotesi in cui l'operazione  di soccorso sia intervenuta fra navi appartenenti ad uno stesso armatore) ovvero abbia trascurato di agire. 


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