
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSORE DEL TITOLO - Eccezioni relative alla caricazione non risultanti dal titolo - Opponibilità al destinatario - Esclusione.
COD.CIV. ART. 1993
COD.NAV. ART. 462
COD.NAV. ART. 464
Al destinatario di cose oggetto di un contratto di trasporto marittimo, legittimato alla riconsegna in virtu' del possesso della polizza di carico, non sono opponibili eccezioni e circostanze relative alla caricazione, non risultanti specificamente dal titolo (nella specie, la polizza di carico era stata emessa con la clausola "clean board").
(pagina a cura di Enzo
Fogliani - aggiornata il 9.3.2013)
(n.b: salvo
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