Enzo Fogliani
 

CORTE DI CASSAZIONE 
SEZ. 1       SENT.  08167  DEL 09/09/1996
PRES. Sgroi R                    REL. Ferro V
PM. Buonajuto A  (Diff)
RIC. Barretta F.lli
RES. E.N.E.L.
 
ASSISTENZA  E  SALVATAGGIO  (DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE) - IN GENERE - Debito  verso i soccorritori per il compenso di assistenza o salvataggio  - Solidarietà passiva tra l'armatore ed i singoli interessati al carico - Limiti.
 
 COD.CIV. ART. 1292
 COD.NAV. ART. 469
 COD.NAV. ART. 479
 COD.NAV. ART. 491
 COD.NAV. ART. 497
 COD.NAV. ART. 552
 COD.NAV. ART. 561

     In tema di assistenza e salvataggio della nave - al di fuori dell'ipotesi in  cui l'armatore abbia stipulato un contratto di soccorso in nome proprio o il  comandante  abbia  stipulato  un  analogo  contratto  in nome e per conto dell'armatore  da lui rappresentato - vanno distinte, nell'entità  totale del debito  dell'armatore per le spese di soccorso, due componenti: una costituita  dall'obbligazione  remuneratoria  correlata al soccorso della nave, della quale  egli solo è tenuto a rispondere; un'altra, rappresentata dal coacervo delle  obbligazioni remuneratorie inerenti al carico, in relazione alla quale concorrono  la  responsabilità dell'armatore, da una parte, e le responsabilità  tra loro distinte e separate degli aventi diritto alle cose trasportate,  dall'altra.  In relazione alla seconda componente trova applicazione, in ordine  a ciascuno dei rapporti configurabili tra l'armatore ed i singoli interessati  al  carico,  il criterio della solidarietà tra i condebitori, ricorrendo  i  presupposti  dell'identità  della prestazione e dell'insorgenza dell'obbligazione  dal  medesimo fatto giuridico o da fattispecie diverse, ma tra  loro  collegate da un nesso che le fa configurare come un complesso unitario.  Resta, invece, esclusa la solidarietà tra i diversi interessati alle merci,  nei rapporti interni tra loro, attesa l'indipendenza e la non comunicabilità delle loro rispettive posizioni.


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 20.3.2013) 

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