
COD.CIV. ART. 1292
COD.NAV. ART. 469
COD.NAV. ART. 479
COD.NAV. ART. 491
COD.NAV. ART. 497
COD.NAV. ART. 552
COD.NAV. ART. 561
In tema di assistenza
e salvataggio della nave
- al di fuori dell'ipotesi in cui l'armatore abbia stipulato
un contratto
di soccorso in nome proprio o il comandante
abbia stipulato
un analogo contratto in nome e per conto
dell'armatore
da lui rappresentato - vanno distinte, nell'entità
totale
del debito dell'armatore per le spese di soccorso, due
componenti:
una costituita dall'obbligazione
remuneratoria correlata
al soccorso della nave, della quale egli solo è
tenuto a rispondere;
un'altra, rappresentata dal coacervo delle obbligazioni
remuneratorie
inerenti al carico, in relazione alla quale concorrono
la responsabilità
dell'armatore, da una parte, e le responsabilità
tra loro
distinte e separate degli aventi diritto alle cose
trasportate, dall'altra.
In relazione alla seconda componente trova applicazione, in
ordine
a ciascuno dei rapporti configurabili tra l'armatore ed i singoli
interessati
al carico, il criterio della solidarietà
tra i condebitori,
ricorrendo i presupposti
dell'identità della
prestazione e dell'insorgenza dell'obbligazione dal
medesimo
fatto giuridico o da fattispecie diverse, ma tra
loro collegate
da un nesso che le fa configurare come un complesso unitario.
Resta,
invece, esclusa la solidarietà tra i diversi interessati
alle merci,
nei rapporti interni tra loro, attesa l'indipendenza e la non
comunicabilità
delle loro rispettive posizioni.
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